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Esenzione per i veicoli elettrici, veicoli alimentati esclusivamente a GPL o gas metano, con alimentazione ibrida benzina/elettrica, oppure doppia benzina/idrogeno

Regione Lazio - Riduzioni ed esenzioni per veicoli elettrici, o alimentati esclusivamente a GPL o gas metano, o con alimentazione ibrida benzina/elettrica, oppure doppia benzina/idrogeno

Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.
Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Con legge regionale n.13 del 30 dicembre 2013, a decorrere dal 2014 Regione Lazio ha disposto l'esenzione temporanea pari a tre anni (36 mesi solari) decorrenti dalla data di immatricolazione per gli autoveicoli di nuova immatricolazione con alimentazione ibrida benzina/elettrica o con alimentazione doppia benzina/idrogeno. Nella legge di stabilità regionale 2021 (legge regionale n.25 del 30 dicembre 2020) la Regione ha disposto che a partire dal 2021 l'esenzione è riconosciuta ai soli autoveicoli nuovi immatricolati da soggetti residenti nel Lazio.

La legge regionale n.7 del 29 marzo ha infine abrogato dal 1° gennaio 2023 le disposizioni agevolative introdotte dalla LR 13/2013, pertanto l'esenzione triennale è riconosciuta limitatamente ai veicoli nuovi immatricolati nel Lazio fino al 31 dicembre 2022.