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Percentuali di maggiorazione dell'IPT

Aumento

Provincia

30%

Agrigento, Alessandria, Ancona (6), Ascoli Piceno (1), Asti (10), Belluno, Bergamo,Biella,Bologna, Brescia (11), Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Enna, Firenze (4), Fermo (1), Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Imperia, L'Aquila,La Spezia,Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa Carrara,Messina, Milano, Modena, Monza e Brianza,Napoli,Novara,Nuoro,Ogliastra, Olbia-Tempio,Oristano, Palermo, Parma, Pavia, Pesaro Urbino (2), Piacenza, Pisa,Potenza (2),Ravenna (2),Reggio Calabria, Rieti, Rimini, Roma (4), Rovigo, Salerno, Savona, Siena,  Teramo, Torino (3),Trapani, Treviso, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Viterbo

26%

Perugia

25%

Crotone, Lecco, Sondrio

20%

Arezzo, Avellino, Barletta-Andria-Trani, Bari, Benevento, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Carbonia-Iglesias, Cuneo, Grosseto, Isernia, Latina, Lecce, Macerata, Medio-Campidano, Padova,  Pescara, Pistoia (9), Pordenone, Reggio Emilia, Sassari, Siracusa, Taranto,Terni, Trieste, Udine, Venezia, Vibo Valentia (5), Vicenza (7)

15%

Ferrara, Ragusa

10%

Matera

Nessun aumento

Aosta, Bolzano, Prato, Trento

 


1) La maggiorazione del 30% della tariffa di cui al DM 435/1998 si applica alle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione soggette al pagamento della IPT, relative a veicoli (autovetture, autoveicoli, trattori stradali e autobus) oltre i 53 KW.
Mantengono la maggiorazione del 20%:
- le formalità relative a veicoli con alimentazione a metano, gpl, elettrica (esclusiva o ibrida);
- le formalità con cui si costituiscono, modificano o estinguono diritti reali di garanzia;
- tutte le casistiche non contemplate tra quelle espressamente menzionate con la maggiorazione al 30%.

La Provincia di Ascoli ha esteso la maggiorazione del 20% alle formalità aventi ad oggetto veicoli immatricolati antecedentemente al 01/01/97;la Provincia di Fermo, invece l’ha estesa agli atti non aventi contenuto patrimoniale. (es: rettifica intestazione).

2) Per le formalità relative a veicoli con alimentazione elettrica, ibrida, GPL e metano, la maggiorazione IPT è del 20%.

3) Per il calcolo della IPT dovuta, si applica la percentuale di maggiorazione del 30% alle formalità basate su atti non soggetti a IVA, mentre per la trascrizione di atti soggetti a IVA si applica la maggiorazione del 10%.

 

4) Ad esclusione delle delle casistiche sotto elencate per le quali Firenze e Roma hanno previsto l'applicazione dell'IPT senza alcuna percentuale di maggiorazione:
-formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione senza conducente;
- formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
-formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC - servizio pubblico non di linea);
-formalità relative a uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
-formalità relative a uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio                      - formalità relative a veicoli destinati al trasporto specifico, sia in conto proprio che in conto terzi.

La Provincia di Roma ha esteso tale agevolazione anche ai trattori stradali destinati al traino di semirimorchi.


5) Ad esclusione delle formalità basate su atti soggetti ad IVA o atti non aventi contenuto patrimoniale (es:atti di rettifica e cancellazioni di ipoteche) per le quali è prevista la maggiorazione IPT al 30%.

 

6) Per le formalità relative ad autovetture con emissione di CO2 fino a 120 g/Km la maggiorazione IPT è del 10%.

 

7) Per le formalità relative a veicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a idrogeno e a GPL si applica l'IPT senza nessun aumento.

 

8) L'importo IPT base di cui al DM 435/1998 si applica alle formalità basate su atti soggetti a IVA aventi ad oggetto:

- autovetture e autoveicoli con potenza fino a 80 kw;

- autobus e trattori stradali con potenza fino a 110 kw;

Si applica la maggiorazione del 20% a tutti gli altri atti (atti soggetti a IVA relativi a tutte le altre categorie di veicoli nonché a tutti gli atti non soggetti a IVA).

Si applica la maggiorazione del 30% alle formalità basate su atti non aventi contenuto patrimoniale, di cui al punto 5 della tabella allegata al DM 435/1998.

9) La tariffa IPT ridotta di cui al punto 2 - atti soggetti a IVA - della Tabella allegata al DM 435/1998  si applica solo alle formalità di competenza delle Province autonome (Trento, Bolzano). Per tutte le altre Province l'imposta è calcolata in proporzione ai kw del veicolo oggetto della formalità.

 

10) Ad esclusione delle autovetture e veicoli promiscui fino a 53 KW, degli autobus e trattori stradali fino a 110 KW e delle motocarrozzette e trattrici agricole per le quali è prevista la maggiorazione del 20%.


11) Ad esclusione delle formalità aventi ad oggetto veicoli che rientrano nelle casistiche sotto elencate a fronte delle quali va applicata la maggiorazione vigente (deliberata annualmente dalla Provincia stessa) nella misura ridotta al 50:

  • veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, GPL, metano ed idrogeno;
  • veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione senza conducente;
  • veicoli uso trasporto di cose e trasporto specifico conto terzi, richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
  • veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale.