Sei in Home / Servizi / Guide utili / Guida al bollo auto / Regioni e Province Autonome convenzionate con ACI / Regione Sicilia / Veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

Veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

Regione Siciliana - Riduzioni ed esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita

Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare presso le Delegazioni ACI o presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio gli elenchi quadrimestrali cartacei, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita fino al 3° quadrimestre 2023. Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.

Per i veicoli ricompresi negli elenchi l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico.

Dal 23 dicembre 2023 cambiano le coordinate bancarie del conto corrente intestato alla Regione Siciliana – Tasse automobilistiche sul quale effettuare il versamento dei diritti fissi; il nuovo IBAN è IT04I0760104600000000784900 e dovrà essere utilizzato per il versamento relativo alle sospensioni inserite nell'elenco del 3° quadrimestre 2023.

Nell'ipotesi in cui il veicolo consegnato per la rivendita ad un concessionario o a un rivenditore autorizzato venga restituito al vecchio proprietario, quest'ultimo è tenuto al pagamento della Tassa Automobilistica anche per i periodi in cui il veicolo è rimasto giacente presso il concessionario, oltre al pagamento di eventuali sanzioni per ritardato pagamento (come indicato dalla risoluzione n.31 del 30/01/1984 del Ministero delle Finanze).

Attenzione! Dal 1° gennaio 2024 con Legge Regionale 27 luglio 2023, n.9 all’art. 15, comma 6, sono state introdotte rilevanti novità: 

  • Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi effettuata mediante procura speciale a vendere o mediante fattura di vendita, senza l'avvenuta presentazione della formalità della trascrizione del titolo di proprietà al PRA (obbligo di minivoltura);
  • Non è più necessario l'invio degli elenchi quadrimestrali per poter mettere in sospensione i veicoli acquisiti per la rivendita, poiché l'avvenuta trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo entro il mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, sostituisce integralmente l'obbligo di comunicazione mediante elenchi che, pertanto, non dovranno essere più spediti.
  • È comunque dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita, da versare sul nuovo IBAN indicato. Nel caso di mancato pagamento del diritto fisso, verrà automaticamente aggiornato lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione.