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Con Decreto Legge n.98 del 6/07/2011, convertito in Legge n.111 del 15/07/2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è stata introdotta dal 2011 un'addizionale erariale sulla tassa automobilistica pari a 10 euro per ciascun KW di potenza del veicolo superiore a 225 KW. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'art.13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n.471, pari al 30% dell'importo non versato.
Le modalità ed i termini di pagamento dell'addizionale sono stabiliti nel Decreto del 7 ottobre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Per l'anno 2011 sono soggetti al pagamento dell'addizionale erariale coloro che alla data del 6 luglio 2011 risultino dal PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dei citati veicoli. Per tale anno l'addizionale deve essere corrisposta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 7 ottobre 2011, quindi entro il 10 novembre 2011, utilizzando esclusivamente il modello "F24 elementi identificativi".
Con la Risoluzione n.101/E del 20 ottobre 2011 l'Agenzia delle Entrate ha individuato i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento tramite F24:
In caso di prima immatricolazione, l'addizionale è dovuta in misura integrale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462: l'addizionale è dovuta per l'intero anno (12/12) anche per il primo anno del veicolo.
Con Circolare n.49/E dell'8 novembre 2011 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti.
In linea generale l'imposta è dovuta in relazione a tutti i veicoli che a partire dal 6 luglio 2011 risultino iscritti nel pubblico registro automobilistico.
La tassa automobilistica non è dovuta qualora la cessazione del diritto di proprietà, del possesso o della disponibilità del veicolo iscritto al PRA venga attestata da idonea documentazione avente data certa anteriore al 6 luglio.
L'addizionale erariale non risulta dovuta nei casi in cui il veicolo possa fruire del regime di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (ad es.le esenzioni disposte dall'art. 17 del DPR 5 febbraio 1953, n. 39 - Testo Unico delle leggi sulle tasse).
Non risulta dovuta nemmeno in caso di esenzione disposta dall'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per i veicoli storici.
Analogamente a quanto disposto per la tassa automobilistica, l'addizionale erariale non è, inoltre, dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi in quanto per tali veicoli opera il regime di interruzione dell'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica (art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953). Pertanto, per il periodo di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica, anche l'addizionale erariale non dovrà essere corrisposta e ritornerà dovuta al termine del periodo di interruzione, secondo le regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione.
Ai fini dell'addizionale erariale sono invece ininfluenti le riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche.
Ulteriori precisazioni contenute nella circolare: