Sei in Home / Servizi / Guide utili / Guida al bollo auto / Addizionale erariale dal 2012 veicoli oltre 185 KW (Superbollo)

Addizionale erariale dal 2012 veicoli oltre 185 KW (Superbollo)

Con Decreto Legge n.98 del 6/07/2011, convertito in Legge n.111 del 15/07/2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose era stata introdotta per il  2011 un'addizionale erariale sulla tassa automobilistica  pari a 10 euro per ciascun KW di potenza del veicolo superiore a 225 KW

Le modalità ed i termini di pagamento dell'addizionale sono stabiliti nel Decreto del 7 ottobre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per l'anno 2011 erano soggetti al pagamento dell'addizionale erariale coloro che alla data del 6 luglio 2011 risultavano dal PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dei citati veicoli. 

Con la Risoluzione n.101/E del 20 ottobre 2011 l'Agenzia delle Entrate ha individuato i  codici tributo da utilizzare per il versamento tramite F24.

Con Legge n.214 del 22/12/2011, pubblicata sulla G.U. n.300 del 27/12/2011, all'art.16 è stato disposto che per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in euro 20 per ogni KW di potenza del veicolo superiore a 185 KW.

L'addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di  costruzione. In assenza della data di costruzione, si considera la più vecchia tra l'eventuale data di immatricolazione all'estero e la data di immatricolazione in Italia (articolo 63 c. 1 legge n. 342/2000). I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. 

Per esempio, l'importo dell'addizionale erariale di un veicolo costruito (o immatricolato) nel 2006 sarà ridotto al 60% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2012, al 30% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2017 e al 15% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2022. I versamenti non risulteranno dovuti dal 1° gennaio 2027.

Sono tenuti al pagamento del superbollo:

- a partire dall'anno 2012 coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica (e quindi del superbollo), risultano essere al PRA proprietari del veicolo. In caso di usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, leasing o noleggio a lungo termine senza conducente, sono tenuti al pagamento del superbollo coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica (e quindi del superbollo), risultano essere al PRA usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di leasing o utilizzatori a titolo di noleggio a lungo termine senza conducente.

Tenuto conto del rapporto di complementarietà che lega l’addizionale erariale alle tasse automobilistiche, il superbollo non risulta dovuto nei casi in cui il veicolo possa fruire del regime di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica o di sospensione. Non trovano, invece, applicazione ai fini dell’addizionale erariale le riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Si evidenzia che, secondo chiarimenti forniti dal Dipartimento delle Finanze, le sospensioni dal pagamento disposte dalle Regioni nel 2020 e nel 2021 a causa dell'epidemia COVID 19 non possono  essere applicate all’addizionale erariale in assenza di una norma specifica. 

Il superbollo è dovuto per anni solari e non è frazionabile. In caso di prima immatricolazione, l'addizionale è dovuta  in  misura  integrale,  in  deroga  a  quanto  previsto dall'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462.

In caso di versamento spontaneo effettuato in ritardo, si applica la sanzione del 30% prevista dall'articolo 13 Decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. Alla predetta sanzione  si applicano  le riduzioni previste per il ravvedimento sprint dall’articolo 13 Decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 e le riduzioni previste per il ravvedimento operoso dall'articolo 13 Decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.

In caso di versamento spontaneo, si applicano inoltre gli interessi legali stabiliti ogni anno dal Ministero dell'Economia e Finanze con proprio decreto (il decreto 11 dicembre 2020 ha fissato allo 0,01 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile). 

In fase di recupero tramite atto di accertamento si applicano invece gli interessi moratori del 3,5% annui previsti per le tasse auto erariali (art. 6 decreto Ministero Economia e Finanze 21 maggio 2009).

Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica (articolo 3 decreto 7 ottobre 2011). Per esempio se un veicolo presenta la scadenza del bollo auto Aprile 2021 da pagare a Maggio 2020, entro lo stesso mese di Maggio 2020 dovrà essere versato anche il superbollo, ma non contestualmente al bollo auto, essendo differenti i soggetti destinatari del relativo gettito.

Il versamento dell'addizionale erariale avviene con modello F24 Elementi identificativi utilizzando: 

  • per il versamento spontaneo i codici tributo istituiti con risoluzione n. 101/2011: 3364 (tassa), 3365 (sanzione) e 3366 (interessi);
  • per il versamento a seguito di notifica di atto di accertamento i codici tributo istituiti con risoluzione n. 26/2014: A500 (tassa), A501 (sanzione) e A502 (interessi).

Nella sezione del Calcolo Bollo oltre al bollo auto verrà calcolato anche l'importo dell'addizionale erariale, se dovuta in base alle caratteristiche tecniche del veicolo.

Per avere assistenza e informazioni in materia di superbollo è necessario rivolgersi agli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate competenti in base alla propria residenza.