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Bollettini preintestati (per tutti i veicoli)

Bollettini preintestati (per tutti i veicoli)

Istruzioni per la compilazione
Il bollettino è preintestato nelle Regioni e Province Autonome convenzionate.

  • Scadenza (1):
    Veicoli di prima immatricolazione: per le autovetture con potenza superiore a 35 Kw esclusi noleggio rimessa senza conducente, il pagamento va effettuato, a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore ad 8 mesi e sino alla prima scadenza utile di aprile, agosto o dicembre; per le autovetture con potenza fino a 35 kw esclusi noleggio rimessa senza conducente e per tutti i motoveicoli va effettuato per un periodo superiore a 6 mesi e fino alla prima scadenza utile di gennaio e luglio; per le autovetture con potenza fino a 35 kw noleggio rimessa senza conducente il pagamento va effettuato a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo minimo di 2 mesi e sino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio; per le autovetture con potenza superiore a 35 kw noleggio rimessa senza conducente il pagamento va effettuato a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo minimo di 2 mesi e sino alla prima scadenza utile di aprile, agosto o dicembre. Per gli autocarri, rimorchi trasporto merci, autobus e autoveicoli speciali, va effettuato per un periodo minimo di 2 mesi e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre. Il versamento va eseguito in un'unica soluzione entro il mese in cui avviene l'immatricolazione o il mese successivo se il veicolo è immatricolato negli ultimi dieci giorni del mese.
    * pagamenti successivi: il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di scadenza.

  • Importo (2):
    Per le autovetture, gli autobus, i motocicli e gli autoveicoli ad uso speciale, l'importo della tassa automobilistica va calcolato sulla base della potenza effettiva moltiplicando il numero di Kilowatt, riportato nella sezione 2° della carta di circolazione a fianco della scritta Pot. Max. Kw, o dei cavalli vapore riportati nella 3° sezione della carta di circolazione a fianco alla scritta potenza massima, per il relativo importo unitario riportato nel tariffario in vigore nella Regione o Provincia Autonoma. Per i veicoli industriali consultare i tariffari. Nell'importo da versare devono essere indicati solo due decimali dopo la virgola. Nel caso in cui l'importo risultante dal calcolo presenti più di due decimali, dovrà provvedersi, ai fini del pagamento, all'arrotondamento, per eccesso o per difetto, del secondo decimale, in ragione della misura del terzo (se quest'ultimo è compreso tra 0 e 4 l'arrotondamento è per difetto, se è compreso tra 5 e 9 l'arrotondamento è per eccesso). In sede di pagamento a favore della Provincia autonoma di Trento, l'importo totale deve essere arrotondato all'euro inferiore, qualora i centesimi siano inferiori a 50, all'euro superiore, qualora i centesimi siano 50 o più di 50.
    Ad esempio: 117,47 euro = 117 euro; 117, 52 euro = 118 euro.
    Per i ciclomotori , i carrelli trasporto vagoni ferroviari, i rimorchi speciali e per le targhe prova, sulla base della categoria di appartenenza del veicolo, la tassa deve essere corrisposta sempre per l'intera annualità (gennaio - dicembre).

  • Targa (3):
    Riportare il numero di targa del veicolo o della targa prova - Es.: vecchio formato TN 123456 - nuovo formato AC123XY; per i ciclomotori riportare il numero di telaio.

  • Categoria (4):
    Barrare la casella interessata; la categoria del veicolo è indicata sulla sezione 1 della carta di circolazione a fianco della scritta "classe veicolo", per le targhe prova barrare anche la relativa casella.

  • Pagamento integrativo per complessi (5):
    (Autotreni, autoarticolati): solo per pagamento integrativo, barrare la casella interessata ed indicare nel campo targa, la targa della motrice (art. 6 Decreto Legislativo 24/2/97 n. 43).

  • Codice fiscale/Partita IVA (6):
    Riportare correttamente all'interno della casella il numero di codice fiscale o di partita IVA.