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Servizio di assistenza diretta agli utenti
Termini di pagamento per i residenti nei comuni colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018
Sospensione pagamenti misure di contenimento e gestione dell’emergenza dal virus Covid-19
Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo
La Regione Siciliana, convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.
Il servizio è attivo:
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
e può essere contattato ai seguenti recapiti:
Regione |
Assistenza diretta |
|
---|---|---|
Sicilia |
tel. 091 7999010 |
L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal personale delle Unità Territoriali ACI e dalle Delegazioni ACI presenti su tutto il territorio. In funzione dell'attuale situazione di emergenza legata al Covid-19 e delle disposizioni governative, si invita a verificare lo stato di operatività dell'Unità Territoriali e delle Delegazioni di proprio interesse.
L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2021 (file PDF, 631 Kb) oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.
I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:
veicoli in uscita dall'esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).
Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.
Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.
Con decreto del 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stata disposta la sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dall’evento sismico del giorno 26 dicembre 2018. In particolare, il citato DM ha previsto, sia per le persone fisiche senza P.I. che per le persone giuridiche con P.I., rispettivamente residenti e con sede legale/operativa alla data dello scorso 26 dicembre nei Comuni della Provincia di Catania di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, la sospensione dei termini in scadenza nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2018 ed il 30 settembre 2019 relativi a versamenti ed adempimenti tributari, anche se derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere regolarizzati con pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2019.
Con Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 all’art. 33, convertito con modificazioni dalla Legge n.156 del 15 dicembre 2019, vigente dal 25 dicembre 2019, è stato prorogato il termine di ripresa della riscossione per i contribuenti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti tributari nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2018 e il 30 settembre 2019. In particolare, si stabilisce che la ripresa della riscossione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese.
Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
La Regione Siciliana con Legge Regionale n.9 del 12 maggio 2020 (Legge di stabilità 2020-2022), all'art.7 ha disposto la sospensione dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 ottobre 2020 che, essendo un sabato, sposta il termine al 2 novembre 2020.
I versamenti restano sospesi fino al 30 novembre 2020 e sono effettuati entro 30 giorni dal termine della data di sospensione, quindi entro il 30 dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. La sospensione dei termini non impedisce, in ogni caso, che il versamento ordinario venga effettuato entro la scadenza già fissata.
I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:
veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita
esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria
Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:
Le istanze di rimborso, redatte in carta libera, devono essere indirizzate a:
Regione Siciliana
Via Notarbartolo, 17
90141 Palermo
e vanno presentate presso le Unità Territoriali ACI anche tramite PEC intestata al richiedente, allegando un documento di identità in corso di validità e la relativa documentazione a supporto in formato PDF nel limite di 2 MB (se il singolo documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf) o presso le Delegazioni ACI.
Sulla domanda devono essere riportati i seguenti dati:
targa del veicolo, nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA), numero di telefono del richiedente e IBAN relativo al c/c bancario o postale sul quale effettuare l'accredito.
N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953).
Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:
in caso di doppio pagamento
in caso di pagamento in eccesso
in caso di versamento non dovuto
ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 10,33.
L'intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica quando il veicolo stesso, entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sia stato oggetto di furto, demolizione o indisponibilità a seguito di provvedimento giudiziario..
a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo
b) si deve richiedere una attestazione di versamento
c) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
d) si è pagato in misura inferiore al dovuto
a) errore nel pagamento del bollo
L'errore può consistere in:
- pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
- pagamento con un numero di targa errato;
- errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell'anno di riferimento.
In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l'errore all'Unità Territoriale ACI o ad una Delegazione ACI, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.
L'ACI per conto della Regione Siciliana provvederà a comunicare la validità del versamento.
b) richiesta attestazione di versamento.
Per richiedere un'attestazione di versamento, l'intestatario del veicolo deve recarsi presso la competente Unità Territoriale ACI o presso una Delegazione ACI, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall'intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell'intestatario.
L'ACI per conto della Regione Siciliana provvederà a rilasciare attestazione dell'avvenuto pagamento.
c) ritardo nel pagamento
Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.
Regolarizzazione entro l'anno
La L. n.157 del 19 dicembre 2019 di conversione con modificazioni del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019, pubblicata sulla G.U. del 24 dicembre 2019 ha esteso ai tributi regionali e locali i termini del ravvedimento operoso oltre l'anno purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Pertanto, per effetto dell'estensione del ravvedimento operoso dal 25 dicembre 2019 è dovuta:
Tabella riepilogativa di sanzioni ed interessi legali nell'ambito del ravvedimento operoso
|
Ravved. |
Ravved. breve |
Ravved. medio |
Ravved. lungo |
Ravved. |
Ravved. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fino al 28/11/2008 |
" |
3,75% |
" |
6% |
||
Dal 29/11/2008 al 31/01/2011 |
" |
2,5% |
" |
3% |
||
Dal 01/02/2011 |
" |
3% |
" |
3,75% |
||
Dal 06/07/2011 |
0,2% al giorno |
3% |
" |
3,75% |
||
Dal 01/01/2015 |
0,2% al giorno |
3% |
3,33% |
3,75% |
||
Dal 01/01/2016 |
0,1% al giorno |
1,5% |
1,67% |
3,75% |
||
Dal 25/12/2019 |
0,1% al giorno |
1,5% |
1,67% |
3,75% |
4,29% |
5% |
Periodo di vigenza interessi legali |
Tasso annuo |
---|---|
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 |
0,5% |
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 |
0,2% |
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 |
0,1% |
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 |
0,3% |
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 |
0,8% |
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 |
0,05% |
Dal 01/01/2021 |
0,01% |
Regolarizzazione oltre i termini del ravvedimento operoso
Alla scadenza del termine del ravvedimento operoso viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta oltre gli interessi moratori.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo, oltre gli interessi moratori.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15%, oltre gli interessi moratori.
Gli interessi moratori sono da calcolare a semestre maturato, nella seguente misura:
Periodo di vigenza interessi moratori |
Tasso fisso semestrale |
---|---|
Fino al 30/06/2003 |
2,5% |
Dal 01/07/2003 al 31/12/2009 |
1,375% |
Dal 01/01/2010 |
1% |
d) pagamento insufficiente
Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).