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La Regione Campania, convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.
Il servizio è attivo:
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
e può essere contattato ai seguenti recapiti:
Regione |
Assistenza diretta |
|
---|---|---|
Campania |
Tel 081 0070860 |
L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal personale delle Unità Territoriali ACI e dalle Delegazioni ACI presenti su tutto il territorio oltre che da altri Studi di consulenza/Agenzie. Vedi l’elenco di tutti i Punti di servizio abilitati all’assistenza (file pdf, 67 kb).
Il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato:
Attenzione : non si possono più utilizzare per il versamento delle tasse automobilistiche i moduli del libretto fiscale (LIF). Questi ultimi, infatti, riportano un numero di conto corrente non più aperto.
N.B. I residenti nella Regione Campania possono effettuare il versamento della tassa automobilistica presso gli sportelli sopra indicati anche se si trovano al di fuori della loro provincia o regione di residenza.
L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2018 (file PDF, 648 Kb) oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.
I residenti nella Regione Campania, oltre all'importo della tassa automobilistica, devono sostenere i seguenti costi per l'operazione di versamento:
I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:
veicoli in uscita dall'esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).
Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.
Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 ottobre 2017, nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 18 dicembre 2017.
Con Legge n.172 del 4 dicembre 2017, di conversione con modificazioni del decreto legge n.148 del 16 ottobre 2017, il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 ottobre 2017, è stato prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione e' subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti.
Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.
Tali disposizioni si applicano, oltre che ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, anche al comune di Forio.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:
veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o gas Metano
veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita
esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria
Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:
Le domande di rimborso, redatte in carta libera, devono essere indirizzate a:
Regione Campania
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
U.O.D. Tasse Automobilistiche Regionali
Centro Direzionale Isola C5
80143 Napoli
e vanno presentate presso le Unità Territoriali ACI e gli Automobile Club campani.
MODULISTICA
modello istanza rimborso tassa auto persona fisica (file pdf, 220 kb)
modello istanza rimborso tassa auto persona giuridica (file pdf, 220 kb)
Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).
N.B. Il rimborso deve essere richiesto entro i 3 anni successivi all'anno tributario di riferimento.
Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:
in caso di doppio pagamento
in caso di pagamento in eccesso
in caso di versamento non dovuto
ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 30,00.
Perdita di possesso
I veicoli non sono tenuti al pagamento della tassa se se ne perde il possesso (per qualsiasi evento, ivi comprese le sentenze) entro il termine utile per il pagamento e se ne sia annotata la relativa formalità al PRA (devono ricorrere entrambe le condizioni).
Radiazione
In caso di radiazione intervenuta durante un anno d’imposta già coperto da pagamento, la tassa resta dovuta per l’intero anno. In quest’ipotesi non è ammesso alcun frazionamento nel pagamento del bollo.
Anche nei casi di radiazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 22 della legge regionale n. 1 del 19/01/2009 ovvero non si è tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale nel caso in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo
b) si deve richiedere una attestazione di versamento (anche nel caso in cui è stata smarrita o è stata rubata la ricevuta)
c) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
d) si è pagato in misura inferiore al dovuto
a) errore nel pagamento del bollo
L'errore può consistere in:
- pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
- pagamento eseguito a favore di una regione/provincia diversa da quella di residenza;
- pagamento con un numero di targa errato;
- errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell'anno di riferimento.
In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l'errore alle Unità Territoriale ACI e agli Automobile Club campani, utilizzando il Modello rettifica dati indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.
L'ACI per conto della Regione Campania provvederà a comunicare la validità del versamento.
b) richiesta attestazione di versamento (anche a seguito di smarrimento o furto della ricevuta del pagamento eseguito).
Per richiedere un'attestazione di versamento, l'intestatario del veicolo deve recarsi presso la competente Unità Territoriale ACI o Automobile Club, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall'intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell'intestatario.
L'ACI per conto della Regione Campania provvederà a rilasciare attestazione dell'avvenuto pagamento.
c) ritardo nel pagamento
Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.
Regolarizzazione entro l'anno
Tabella riepilogativa di sanzioni ed interessi legali nell'ambito del ravvedimento operoso.
|
Ravved. |
Ravved. breve |
Ravved. medio |
Ravved. lungo |
---|---|---|---|---|
Fino al 28/11/2008 |
" |
3,75% |
" |
6% |
Dal 29/11/2008 al 31/01/2011 |
" |
2,5% |
" |
3% |
Dal 01/02/2011 |
" |
3% |
" |
3,75% |
Dal 06/07/2011 |
0,2% al giorno |
3% |
" |
3,75% |
Dal 01/01/2015 |
0,2% al giorno |
3% |
3,33% |
3,75% |
Dal 01/01/2016 |
0,1% al giorno |
1,5% |
1,67% |
3,75% |
Periodo di vigenza interessi legali |
Tasso annuo |
---|---|
Dal 01/01/2004 al 31/12/2007 |
2,5% |
Dal 01/01/2008 al 31/12/2009 |
3% |
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 |
1% |
Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 |
1,5% |
Dal 01/01/2012 al 31/12/2013 |
2,5% |
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 |
1% |
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 |
0,5% |
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 |
0,2% |
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 |
0,1% |
Dal 01/01/2018 |
0,3% |
Regolarizzazione oltre l'anno
Dopo un anno dalla scadenza del termine viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta oltre gli interessi moratori.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo, oltre gli interessi moratori.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15%, oltre gli interessi moratori.
Gli interessi moratori sono da calcolare a semestre maturato, nella seguente misura:
Periodo di vigenza interessi moratori |
Tasso fisso semestrale |
---|---|
Fino al 30/06/2003 |
2,5% |
Dal 01/07/2003 al 31/12/2009 |
1,375% |
Dal 01/01/2010 |
1% |
d) pagamento insufficiente
Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).