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Servizio di assistenza diretta agli utenti
Termini di pagamento per i residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016
Sospensione pagamenti misure di contenimento e gestione dell’emergenza dal virus Covid-19
Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo
La Regione Lazio, convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.
Il servizio è attivo:
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
e può essere contattato ai seguenti recapiti:
Regione |
Assistenza diretta |
|
---|---|---|
Lazio |
tel. 06 88840290 |
L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal personale delle Unità Territoriali ACI e dalle Delegazioni ACI presenti su tutto il territorio. In funzione dell'attuale situazione di emergenza legata al Covid-19 e delle disposizioni governative, si invita a verificare lo stato di operatività dell'Unità Territoriali e delle Delegazioni di proprio interesse.
L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2020 (file PDF, 560 Kb) oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.
I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:
veicoli in uscita dall'esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).
Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.
Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.
Con decreto del 1° settembre 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stata disposta la sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Con successivi decreto legge n.189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni in Legge n.229 del 15 dicembre 2016, e Ordinanza 15 novembre 2016 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, è stato ampliato il numero dei comuni interessati dalle agevolazioni e prorogati i termini di sospensione dei tributi.
In particolare, il citato DM 1° settembre 2016 ha previsto, sia per le persone fisiche residenti, alla data del 24 agosto 2016, nei Comuni terremotati, che per le persone giuridiche aventi, sempre a tale data, la sede legale o operativa nei medesimi Comuni, la sospensione dei termini in scadenza nel periodo compreso tra il 24 agosto ed il 16 dicembre 2016 relativi a versamenti ed adempimenti tributari, anche se derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
È successivamente intervenuto il decreto legge n.8 del 9 febbraio 2017 convertito con modificazioni in Legge n.45 del 7 aprile 2017 in base al quale:
La Legge n.96 del 21 giugno 2017, di conversione del decreto legge n.50 del 24 aprile 2017, ha prorogato il termine di sospensione dal 30 novembre 2017 al 31 dicembre 2017, soltanto per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo nonché dagli esercenti di lavoro agricolo stabilendo la ripresa dei pagamenti entro il 31/05/2018, con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 maggio 2018.
Con Decreto Legge n.55 del 29 maggio 2018 è stata disposta la ripresa della riscossione dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole a decorrere dal 16 gennaio 2019, anziché dal 31 maggio 2018, con la contestuale rateizzazione del versamento delle somme oggetto di sospensione in 60 rate mensili di pari importo.
È ulteriormente intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 per disporre che la ripresa della riscossione dei tributi decorre dal 1° giugno 2019, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo.
Con successivo Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, all’art. 23, comma 1, lettera e- ter, è stato disposto che i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, versano le somme oggetto di sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019.
Sulla materia è infine intervenuto il Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111,convertito con modificazioni dalla Legge n.156 del 15 dicembre 2019, vigente dal 24 dicembre 2019, per cui i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, possono effettuare il versamento delle somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 gennaio 2020 in unica soluzione o in modalità rateale; inoltre, in caso di pagamento rateale, entro lo stesso termine deve essere versato solo l’importo della prima rata e non più delle prime cinque. Su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta.
L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi, e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. +
Per i dettagli operativi la Regione Lazio ha emanato la Determinazione n. G17708 del 16/12/2019, pubblicata sul BURL n. 101 del 17/12/2019.
Il decreto legge n.8 del 9 febbraio 2017 convertito con modificazioni in Legge n.45 del 7 aprile 2017 ha altresì stabilito per i titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole, la sospensione della tassa automobilistica dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, con relativo versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2018.
E’ bene sapere che in nessun caso si procede al rimborso di quanto già versato.
a) Elenco comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016:
Accumoli (RI);
Amatrice (RI) ;
Antrodoco (RI) ;
Borbona (RI) ;
Borgo Velino (RI) ;
Castel Sant'Angelo (RI) ;
Cittareale (RI) ;
Leonessa (RI) ;
Micigliano (RI) ;
Posta (RI) ;
b) Elenco comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016:
Cantalice (RI);
Cittaducale (RI);
Poggio Bustone (RI);
Rieti*;
Rivodutri (RI);
* Nel Comune di Rieti, le misure agevolative in materia fiscale sono riconosciute limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.
La Regione Lazio ha emanato la D.G.R. n. 126 del 31 marzo 2020 con cui ha disposto la sospensione dei termini di versamento della Tassa automobilistica regionale in scadenza nel periodo compreso tra il 3 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 (quindi fino al 1° giugno, coincidendo il 31 maggio con giornata festiva).
I versamenti dovuti nel periodo di sospensione di cui al punto precedente sono effettuati senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno 2020.
E' bene sapere che in nessun caso si procede al rimborso di quanto già versato.
La sospensione non ha riguardo al decorso dei termini per il ravvedimento previsto dall’art.13 del D.lgs. n. 472/1997 e s.m.i. relativo a periodi tributari scaduti prima del 3 Marzo 2020.
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I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:
veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o gas Metano
veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita
esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria
Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:
Le istanze di rimborso, redatte in carta libera, a partire dal 1° novembre 2019, dovranno essere presentate direttamente alle strutture regionali in base alla residenza del contribuente, come da tabella che segue:
Residenza del contribuente
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Struttura regionale competente
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Recapiti
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Indirizzi PEC
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Provincia di Latina e Frosinone
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Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Sud
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FROSINONE Via Francesco Veccia n. 23 03100 FROSINONE
LATINA Via Duca Del Mare n.19, 5° piano 04100 LATINA
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Provincia di Viterbo e Rieti
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Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Nord
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VITERBO Via Marconi n. 31 01100 VITERBO
RIETI Via Cintia n.87 02100 RIETI
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Modello residenti Province LT e FR
Modello residenti Province VT e RI
I contribuenti residenti nella Provincia di Roma potranno presentare le istanze presso l’Unità Territoriali ACI di Roma anche tramite PEC intestata al richiedente, allegando un documento di identità in corso di validità e la relativa documentazione a supporto in formato PDF nel limite di 2 MB (se il singolo documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf) , e le Delegazioni ACI con istanza indirizzata a
Regione Lazio
Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio
Area Gestione Tassa Automobilistica e Recupero Crediti Regionali
Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma
Modello residenti Provincia Roma
Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).
N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953).
Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:
in caso di doppio pagamento
in caso di pagamento in eccesso
in caso di versamento non dovuto
ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 16,53.
Ai sensi della Legge Regionale n. 2 del 27/02/2004, art. 6, l'intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica quando il veicolo stesso, entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sia stato oggetto di furto, demolizione o indisponibilità a seguito di provvedimento giudiziario.Tali eventi debbono obbligatoriamente essere annotati al PRA.
a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo
b) si deve richiedere una attestazione di versamento (anche nel caso in cui è stata smarrita o è stata rubata la ricevuta)
c) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
d) si è pagato in misura inferiore al dovuto
a) errore nel pagamento del bollo
L'errore può consistere in:
- pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
- pagamento eseguito a favore di una regione/provincia diversa da quella di residenza;
- pagamento con un numero di targa errato;
- errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell'anno di riferimento.
In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l'errore all'Unità Territoriale ACI o ad una Delegazione ACI, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.
L'ACI per conto della Regione Lazio provvederà a comunicare la validità del versamento.
b) richiesta attestazione di versamento (anche a seguito di smarrimento o furto della ricevuta del pagamento eseguito).
Per richiedere un'attestazione di versamento, l'intestatario del veicolo deve recarsi presso la competente Unità Territoriale ACI o presso una Delegazione ACI, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall'intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell'intestatario.
L'ACI per conto della Regione Lazio provvederà a rilasciare attestazione dell'avvenuto pagamento.
c) ritardo nel pagamento
Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.
Regolarizzazione entro l'anno
La L. n.157 del 19 dicembre 2019 di conversione con modificazioni del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019, pubblicata sulla G.U. del 24 dicembre 2019 ha esteso ai tributi regionali e locali i termini del ravvedimento operoso oltre l'anno purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Pertanto, per effetto dell'estensione del ravvedimento operoso dal 25 dicembre 2019 è dovuta:
Tabella riepilogativa di sanzioni ed interessi legali nell'ambito del ravvedimento operoso
|
Ravved. |
Ravved. breve |
Ravved. medio |
Ravved. lungo |
Ravved. |
Ravved. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fino al 28/11/2008 |
" |
3,75% |
" |
6% |
||
Dal 29/11/2008 al 31/01/2011 |
" |
2,5% |
" |
3% |
||
Dal 01/02/2011 |
" |
3% |
" |
3,75% |
||
Dal 06/07/2011 |
0,2% al giorno |
3% |
" |
3,75% |
||
Dal 01/01/2015 |
0,2% al giorno |
3% |
3,33% |
3,75% |
||
Dal 01/01/2016 |
0,1% al giorno |
1,5% |
1,67% |
3,75% |
||
Dal 25/12/2019 |
0,1% al giorno |
1,5% |
1,67% |
3,75% |
4,29% |
5% |
Periodo di vigenza interessi legali |
Tasso annuo |
---|---|
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 |
0,5% |
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 |
0,2% |
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 |
0,1% |
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 |
0,3% |
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 |
0,8% |
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 |
0,05% |
Dal 01/01/2021 |
0,01% |
Regolarizzazione oltre i termini del ravvedimento operoso
Alla scadenza del termine del ravvedimento operoso viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta oltre gli interessi moratori.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo, oltre gli interessi moratori.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15%, oltre gli interessi moratori.
Gli interessi moratori sono da calcolare a semestre maturato, nella seguente misura:
Periodo di vigenza interessi moratori |
Tasso fisso semestrale |
---|---|
Fino al 30/06/2003 |
2,5% |
Dal 01/07/2003 al 31/12/2009 |
1,375% |
Dal 01/01/2010 |
1% |
d) pagamento insufficiente
Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).
Inoltre: Regione Lazio www.regione.lazio.it