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Servizio di assistenza diretta agli utenti
Domiciliazione bancaria – Riduzione tariffe
Pagamenti cumulativi – Riduzione Tariffe
Nuove scadenze e termini di pagamento
Ciclomotori e quadricicli leggeri
Sospensione pagamenti misure di contenimento e gestione dell’emergenza dal virus Covid-19
Perdita di possesso del veicolo
Definizione agevolata controversie tributarie pendenti
La Regione Lombardia è convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche.
I contribuenti interessati a richiedere informazioni sulla propria posizione tributaria possono rivolgersi alle Unità Territoriali ACI e alle Delegazioni ACI presenti su tutto il territorio. In funzione dell'attuale situazione di emergenza legata al Covid-19 e delle disposizioni governative, si invita a verificare lo stato di operatività dell'Unità Territoriali e delle Delegazioni di proprio interesse.
L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal Contact Center Regione Lombardia (telefonicamente al numero 02.23327892 - servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00; oppure tramite procedura web guidata richiedi assistenza)
Gli importi complessivamente dovuti sono ridotti del 10% in caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria.
A decorrere dall’anno di imposta 2020, la riduzione della tariffa è aumentata al 15%.
I contribuenti che hanno già una domiciliazione attiva potranno beneficiare automaticamente della riduzione del 15%, a partire dalla scadenza del 31 gennaio 2020.
La domiciliazione del pagamento del bollo prevede anche altri vantaggi:
Possono aderire:
In caso di veicolo intestato a più persone, la richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata dal soggetto indicato per primo sulla carta di circolazione.
E' possibile domiciliare anche il pagamento del bollo per un veicolo di nuova immatricolazione (con scadenza alla fine del mese successivo a quello d'immatricolazione) solo se il mandato perviene a Regione Lombardia entro i termini di seguito indicati: entro il 15 del mese precedente alla scadenza del bollo, utilizzando la posta ordinaria, oppure entro la fine del mese precedente alla scadenza, effettuando la richiesta online.
La domiciliazione bancaria resta valida anche per gli anni successivi ma può essere revocata in qualsiasi momento.
La domiciliazione bancaria non è prevista per il pagamento della tassa di circolazione, dovuta per i veicoli ultratrentennali, e per i rimorchi con massa inferiore a 3,5 tonnellate.
Scopri le modalità per attivare la domiciliazione online dall’Area Personale dei Tributi di Regione Lombardia oppure tramite posta ordinaria.
L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2021 (file PDF, 316 Kb) oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.
Ai sensi della DGR n. 7224 del 17/10/2017, in caso di pagamento con modalità cumulativa, gli importi complessivamente dovuti sono ridotti nelle misure seguenti:
L’agevolazione è concessa esclusivamente ai soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica a favore della Regione Lombardia.
Le riduzioni si applicano ai soli pagamenti ordinari, effettuati in modalità cumulativa entro la scadenza di legge ad eccezione di ritardi non imputabili all’inerzia del contribuente. Le medesime agevolazioni non sono cumulabili tra loro.
Con DGR n. 2386 dell’11 novembre 2019 Regione Lombardia ha deliberato di approvare i requisiti e le modalità per lo svolgimento dell’attività di riscossione cumulativa, come indicati nell’Allegato A. In particolare ha disposto che a decorrere dal 1° dicembre 2019, i soggetti aderenti dovranno procedere alla riscossione esclusivamente tramite l’infrastruttura tecnologica di cui all’art. 5 del d.lgs. 82/2005, Nodo dei Pagamenti-SPC, mediante la piattaforma PagoPA e la sua estensione funzionale dedicata alle Tasse Automobilistiche denominata pagoBollo.
Ai sensi del Decreto n.16391 del 14 novembre 2019, sono stati inoltre approvati i seguenti modelli di adesione dal 1° dicembre 2019 per il pagamento cumulativo della tassa automobilistica:
BANCHE ED INTERMEDIARI FINANZIARI
Dal 1° gennaio 2004 per i residenti nella Regione Lombardia c'è un duplice regime di scadenze.
Il primo riguarda i veicoli immatricolati in data precedente al 1° gennaio 2004 e il secondo, invece, riguarda i veicoli che, a partire dal 1° gennaio 2004, sono interessati da prima immatricolazione, rientro da esenzione, rientro in possesso.
veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2004
pagamenti inferiori all'annualità
Legge Regionale n.10 del 14/07/2003
Circolare Regionale n.3 del 13/01/2004
Dal 1° gennaio 2014, ai sensi della L.R. 24/2014, da parte dei residenti in Lombardia non è più dovuta la tassa di circolazione annuale per ciclomotori fino a 50 cc e per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW (cd. "Minicar").
Eventuali pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2014, sono rimborsabili.
La Regione Lombardia ha emanato la dgr n.2965 del 23 marzo 2020 con la quale ha disposto che sono sospesi gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Lombardia, limitatamente ai tributi regionali non amministrati in Convenzione con l’Agenzia delle Entrate, e che gli adempimenti e i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
Con successiva dgr n.3214 del 9 giugno 2020, la Regione Lombardia ha disposto, per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale o la sede legale/operativa nel suo territorio, la sospensione, fino al 31 ottobre 2020:
Pertanto, la tassa dovuta per i mesi da marzo a settembre (anche febbraio per i Comuni della ex "zona rossa") potrà essere versata entro il 31 ottobre che, essendo di sabato, sposta il termine ultimo al 2 novembre.
È bene sapere che è comunque possibile provvedere al pagamento entro le scadenze ordinarie. Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.
E' inoltre disposta la sospensione della riscossione delle rate in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 30 settembre 2020 (per i contribuenti residenti o aventi sede legale/operativa nei 10 Comuni della ex “zona rossa” la sospensione comprende le scadenze successive al 23 febbraio). Il contribuente non incorrerà nella decadenza automatica della rateizzazione purché proceda, a decorrere dal 31 ottobre 2020, al pagamento delle rate residue, con cadenza mensile. Tale disposizione si applica anche al concessionario Publiservizi Srl per le rateizzazioni in essere.
Proroga sospensione notifiche ingiunzioni fiscali
Il DL 20 ottobre 2020, n. 129 proroga al 31 dicembre la sospensione delle notifiche delle ingiunzioni fiscali relative ai tributi degli enti locali e delle regioni.
Nel rispetto di quanto disposto dal Governo, Regione Lombardia sospenderà l’invio delle Ordinanze Ingiunzione relative all’annualità 2017.
I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:
ecoincentivi regionali 2014 e 2015
veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita
esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria
perdita di possesso per furto, demolizione ed esportazione all'estero del veicolo
altri casi di indisponibilità del veicolo
Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:
Regione Lombardia inoltre nei casi di furto, demolizione o esportazione definitiva all'estero di un veicolo riconosce il rimborso della frazione di tassa versata e non fruita. L'importo rimborsabile è calcolato in dodicesimi, corrispondenti ai mesi decorrenti da quello in cui si è verificato l’evento (l’annotazione al PRA per l’esportazione) fino a quello di scadenza del versamento in corso di validità. Non è possibile ottenere il rimborso se l’evento si è verificato nell’ultimo mese di validità del versamento. Per i casi di furto o esportazione all'estero è indispensabile ai fini del rimborso che siano già state presentate al Pubblico Registro Automobilistico le relative formalità.
Le domande di rimborso, redatte in carta libera, devono essere indirizzate a:
Regione Lombardia
Presidenza
DC Programmazione, finanza e controllo di gestione
UO Tutela delle entrate tributarie regionali
Piazza Città di Lombardia n. 1
20124 Milano
e vanno presentate presso le Delegazioni ACI o presso gli altri soggetti (studi di consulenza) autorizzati dalla Regione.
Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).
N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953).
Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:
in caso di doppio pagamento
in caso di pagamento in eccesso
in caso di versamento non dovuto
ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 15,00.
Regione Lombardia ha emanato il decreto n.3560 del 18/03/2019 che, in attuazione di quanto stabilito all'art. 93, comma 3 bis, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, ha definito le modalità per aderire alla cd. "pace fiscale" (art. 6, DL n. 118/2018) relativamente alle controversie pendenti in materia di tributi regionali.
Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello avanti la Corte di Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato all’Ente impositore Regione Lombardia entro la data del 24 ottobre 2018.
È possibile richiedere la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti relative a:
Il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia in relazione allo stato in cui questa si trovava e all’esito delle sentenze emesse alla data del 24 ottobre 2018, presentando apposita richiesta entro il 31 maggio 2019 con il pagamento degli importi dovuti in relazione allo stato del giudizio e al grado di soccombenza delle parti, come meglio specificato nell'allegato al Decreto n. 3560 del 18 marzo 2019.
Restano esclusi le cartelle esattoriali e i solleciti di pagamento emessi da Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) o Publiservizi srl, in quanto tali atti non hanno natura impositiva richiedendo l'impugnazione dell'atto prodromico (avviso di accertamento ovvero ordinanza ingiunzione).
Informazioni di dettaglio sono disponibili anche alla pagina Tributi del sito della Regione Lombardia.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di definizione agevolata della controversia deve essere presentata entro il 31 maggio 2019 utilizzando il modulo in calce al documento "Modalità operative per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti".
La domanda, esente da bollo, deve essere, alternativamente:
È necessario presentare una distinta domanda per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.
Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al precedente punto con riferimento ad ogni singolo atto impugnato, mediante bonifico bancario al seguente IBAN: IT58Y0306909790000000001918, intestato a Regione Lombardia riportando la seguente causale “Definizione Agevolata Tributo Regionale ………………………..”, indicando il singolo tributo regionale oggetto della definizione agevolata, come di seguito specificato:
a) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
b) si è pagato in misura inferiore al dovuto
a) ritardo nel pagamento
Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.
Regolarizzazione entro l'anno
La L. n.157 del 19 dicembre 2019 di conversione con modificazioni del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019, pubblicata sulla G.U. del 24 dicembre 2019 ha esteso ai tributi regionali e locali i termini del ravvedimento operoso oltre l'anno purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Pertanto, per effetto dell'estensione del ravvedimento operoso dal 25 dicembre 2019 è dovuta:
Tabella riepilogativa di sanzioni ed interessi legali nell'ambito del ravvedimento operoso.
|
Ravved. |
Ravved. breve |
Ravved. medio |
Ravved. lungo |
Ravved. |
Ravved. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fino al 28/11/2008 |
" |
3,75% |
" |
6% |
||
Dal 29/11/2008 al 31/01/2011 |
" |
2,5% |
" |
3% |
||
Dal 01/02/2011 |
" |
3% |
" |
3,75% |
||
Dal 06/07/2011 |
0,2% al giorno |
3% |
" |
3,75% |
||
Dal 01/01/2015 |
0,2% al giorno |
3% |
3,33% |
3,75% |
||
Dal 01/01/2016 |
0,1% al giorno |
1,5% |
1,67% |
3,75% |
||
Dal 25/12/2019 |
0,1% al giorno |
1,5% |
1,67% |
3,75% |
4,29% |
5% |
Periodo di vigenza interessi legali |
Tasso annuo |
---|---|
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 |
0,5% |
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 |
0,2% |
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 |
0,1% |
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 |
0,3% |
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 |
0,8% |
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 |
0,05% |
Dal 01/01/2021 |
0,01% |
Regolarizzazione oltre i termini del ravvedimento operoso
Alla scadenza del termine del ravvedimento operoso viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15%.
In fase di accertamento per la Lombardia, ai sensi della L.R. 14 luglio 2003 n.10, art.90, c.6, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura dell’interesse legale attualmente pari allo 0,3% in ragione d’anno, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere effettuato il pagamento e fino al giorno di emissione dell’atto di accertamento.
b) pagamento insufficiente
Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli eventuali interessi (vedi punto precedente).
Inoltre: Regione Lombardia www.regione.lombardia.it