Veicoli destinati ai disabili

Regione Lombardia

Riduzioni ed esenzioni per veicoli destinati ai disabili

La legge prevede l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi.
L'esenzione riguarda

  • le autovetture,
  • gli autoveicoli per trasporto promiscuo,
  • gli autoveicoli per trasporti specifici di persone in particolari condizioni,
  • le motocarrozzette,
  • i motoveicoli per trasporto promiscuo,
  • i motoveicoli per trasporti specifici,
  • quadricicli leggeri alimentati a benzina e gasolio (esclusivamente a favore della persona disabile che immette su pubblica strada il veicolo),
  • autocaravan (esclusivamente a favore della persona disabile che immette su pubblica strada il veicolo) 

con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli con motore ibrido a benzina (di cilindrata fino a 2000 cc),  ibrido a gasolio (di cilindrata fino a 2800 cc) e ai veicoli elettrici di potenza non superiore a 150 KW.

A decorrere dal 2025 Regione Lombardia elimina il riferimento al limite di cilindrata per il riconoscimento dell’esenzione a favore dei soggetti disabili, ed introduce il criterio del limite della potenza fiscale.
Pertanto dal 2025, per i veicoli di competenza della Regione Lombardia, le esenzioni PH sono riconosciute a condizione che non abbiano più di 185 KW, a prescindere dall’alimentazione e dalla cilindrata.

Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.
L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda. L'esenzione potrà essere trasferita su altro veicolo, decorsi quattro anni dalla data dell'avvenuto riconoscimento del beneficio (se lo stesso è avvenuto successivamente al 31.12.2003).Tuttavia l'esenzione può essere trasferita senza interruzioni su altro veicolo di proprietà della medesima persona disabile o del soggetto cui il disabile sia fiscalmente a acarico, esclusivamente se  per il veicolo precedentemente esentato sia stata presentata presso il Pubblico Registro Automobilistico  formalità di demolizione, perdita di possesso o trasferimento di proprietà entro il mese successivo dalla data di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato.

Le richieste di esenzione devono essere indirizzate alla:

Regione Lombardia
Presidenza
DC Programmazione, finanza e controllo di gestione
UO Tutela delle entrate tributarie regionali
Piazza Città di Lombardia n. 1
20124 Milano

È possibile anche inoltrare le istanze on line previa registrazione nell’Area Personale del Portale dei tributi di Regione Lombardia.

e vanno presentate presso le Delegazioni ACI o presso gli altri soggetti (studi di consulenza) autorizzati dalla Regione.

Sono previste quattro tipologie di esenzione:

1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti
2) Disabili gravi, ai sensi della L.104/92, art.3 comma 3 o con pluriamputazioni
3) Disabilità per la quale e stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento
4) Disabilità per cecità o sordità
5) Disabilità per Sindrome di Down

Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti

1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo di esempio l'adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l'esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e l'adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell'art.119 del Codice della Strada;
  • Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la locomozione dei disabili);
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) lo stato di handicap o di invalidità,
    b) l'affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

Disabili gravi, ai sensi della L.104/92, art.3 comma 3 o con pluriamputazioni

2) Disabili gravi, ai sensi della L.104/92, art.3 comma 3 o con pluriamputazioni
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono lo stato di handicap in condizioni di accertata gravità (L.104/92 art.3 comma 3) o il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
  • Copia del documento d'identità del richiedente.

Disabilità per la quale e stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento

3) Disabilità per la quale e stata riconosciuta l'indennità di accompagno
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono l'indennità di accompagnamento
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
  • Copia del documento d'identità del richiedente.

Disabilità per cecità o sordità

4) Disabilità per cecità o sordità
Hanno diritto all'esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia del certificato, rilasciato da Commissioni mediche pubbliche, che riconosca lo stato di handicap o di invalidità e che attesti la cecità o il sordità;
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
  • Copia del documento d'identità del richiedente.

Disabilità per Sindrome di Down

5) Disabilità per Sindrome di Down

Hanno diritto all'esenzione i soggetti con Sindrome di Down, oppure i familiari cui sono fiscalmente a carico, a prescindere dal riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.

La documentazione

 

  • Copia della carta di circolazione;
  • Certificazione medica da cui risulti che la persona è affetta da Sindrome di Down;
  • Situazione di accertata gravità ai sensi dell’art. 3 della L.104/92 che può essere attestata anche dal medico di base;
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).