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Veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o gas Metano

Regione Sardegna - Riduzioni ed esenzioni per veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o gas metano

 

Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione (art. 20 Testo Unico tasse automobilistiche n. 39/1953). Alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina (art. 17, c.5, Legge n. 449/1997), mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.