Regione Toscana

Servizio di assistenza diretta agli utenti

La Regione Toscana, convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.

Contatti per l'assistenza diretta agli utenti della regione Toscana

Regione

Assistenza diretta

e-mail

Toscana

tel. 055 4383584

https://www.regione.toscana.it/richiamabollo

Il servizio telefonico è attivo: 

dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00

L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dagli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la Guida sulla tassa automobilistica della Regione Toscana. 

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Importo da pagare

L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2024 (file PDF, 695 Kb) oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.

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Termini di pagamento

I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:

veicoli già circolanti

veicoli nuovi di fabbrica

veicoli in uscita dall'esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).

Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.

Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.

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Sospensione pagamenti eventi alluvionali maggio 2023

A seguito degli eventi alluvionali che nel mese di maggio 2023 hanno colpito Emilia Romagna, Toscana e Marche, è stato emanato il dl n.61 del 1° giugno 2023 convertito in legge n.100 del 31 luglio 2023 contenente disposizioni nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1.

Nei confronti dei suddetti soggetti sono sospesi i termini dei versamenti tributari e degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Medesima sospensione dei termini è disposta per i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023, differiti  al 10 dicembre 2023 (che essendo un giorno festivo, slitta ulteriormente il termine all'11 dicembre) dalla Legge  27 novembre 2023, n. 170 di conversione del Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132.

Sempre entro il medesimo termine, sono effettuati gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

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Rimborsi

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all'inizio del periodo tributario). Vedi anche Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo .

Le domande di rimborso, redatte in carta libera, devono essere indirizzate a:

Regione Toscana
Settore Tributi
Via di Novoli 26 - 50127 Firenze

e vanno presentate presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio.

MODULI

Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).

N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953).

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione: 

in caso di doppio pagamento

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di pagamento in eccesso

  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di versamento non dovuto

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia dell'atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell'atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).

ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 12,00.

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Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo

Ai sensi della Legge Regionale n.58 del 19/12/2003 l'intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica quando il veicolo stesso, entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sia stato oggetto di furto o demolizione. Tali eventi debbono obbligatoriamente essere annotati al PRA entro 60 giorni.

Cosa fare se...

a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo
b) si deve richiedere una attestazione di versamento
c) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
d) si è pagato in misura inferiore al dovuto

a) errore nel pagamento del bollo

L'errore può consistere in:
- pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
- pagamento con un numero di targa errato;
- errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell'anno di riferimento.

In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l'errore agli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione. 

MODULI

b) richiesta attestazione di versamento.

Per richiedere un'attestazione di versamento, l'intestatario del veicolo deve recarsi presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall'intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell'intestatario.

c) ritardo nel pagamento

Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.

Regolarizzazione entro l'anno

  • una sanzione, pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 15 giorni (ravvedimento veloce) dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri con maturazione giorno per giorno come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari all'1,5% della tassa medesima, se il versamento avviene entro 30 giorni (ravvedimento breve) dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari all'1,67%, se il versamento avviene dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla scadenza del termine (ravvedimento medio), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari al 3,75%, se il versamento avviene dopo il novantesimo giorno ma non oltre un anno dalla scadenza del termine (ravvedimento lungo), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella  “Periodo di vigenza interessi legali”

La L. n.157 del 19 dicembre 2019 di conversione con modificazioni del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019, pubblicata sulla G.U. del 24 dicembre 2019 ha esteso ai tributi regionali e locali i termini del ravvedimento operoso oltre l'anno purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Pertanto, per effetto dell'estensione del ravvedimento operoso dal 25 dicembre 2019 è dovuta

  • una sanzione pari al 4,29%, se il versamento avviene oltre un anno ma entro due anni dalla scadenza del termine (ravvedimento biennale), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari al 5%, se il versamento avviene oltre due anni dalla scadenza del termine (ravvedimento ultrabiennale), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”.

Tabella riepilogativa di sanzioni ed interessi legali nell'ambito del ravvedimento operoso

Periodo di vigenza sanzioni

Ravved. 
veloce
(entro 15 giorni)

Ravved.  breve
(entro 30 giorni)

Ravved.  medio
(entro 90 giorni)

Ravved. lungo
(entro un anno)

Ravved.
biennale

Ravved.
ultrabiennale

Fino al 28/11/2008

"

3,75%

"

6%

Dal 29/11/2008 al 31/01/2011

"

2,5%

"

3%

Dal 01/02/2011

"

3%

"

3,75%

Dal 06/07/2011

0,2% al giorno

3%

"

3,75%

Dal 01/01/2015

0,2% al giorno

3%

3,33%

3,75%

Dal 01/01/2016

0,1% al giorno

1,5%

1,67%

3,75%

Dal 25/12/2019

0,1% al giorno

1,5%

1,67%

3,75%

4,29%

5%

Periodo di vigenza interessi legali

Tasso annuo

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

0,5%

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

0,2%

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

0,1%

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

0,3%

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

0,8%

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

0,05%

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

0,01%

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

1,25%

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

5%

Dal 01/01/2024

2,5%


Regolarizzazione oltre i termini del ravvedimento operoso

Alla scadenza del termine del ravvedimento operoso viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta oltre gli interessi moratori.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo, oltre gli interessi moratori.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15%, oltre gli interessi moratori.
Gli interessi moratori sono da calcolare a semestre maturato, nella seguente misura:

Periodo di vigenza interessi moratori

Tasso fisso semestrale

Fino al 30/06/2003

2,5%

Dal 01/07/2003 al 31/12/2009

1,375%

Dal 01/01/2010

1%

 


d) pagamento insufficiente

Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).

Inoltre: Regione Toscana www.regione.toscana.it

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