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Acquisto da proprietario non intestatario (art. 2688 c.c.)

Si può acquistare un veicolo anche da un proprietario che non è intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) (perché a suo tempo non aveva registrato il passaggio di proprietà) pagando l'imposta provinciale di trascrizione (IPT) in misura doppia.

Si consiglia di verificare preliminarmente la tipologia di documento attuale relativa al veicolo consultando il servizio di cui alla seguente pagina: https://iservizi.aci.it/verificatipocdp/.

Infatti, per i veicoli a fronte dei quali non sia ancora stato rilasciato il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU), è necessario che la parte abbia disponibilità del certificato di proprietà cartaceo (CdP) o il foglio complementare originale, per i veicoli  per i quali sia invece stato emesso un CdP digitale (CDPD), poiché  il documento già risiede nei Sistemi Informativi ACI, è obbligatorio allegare la delega all’utilizzo del CdP da parte dell’intestatario o avente titolo (es. erede).

Se il veicolo,  invece, è munito di Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) è obbligatorio, per atti di vendita autenticati a partire dal 20/11/2020,   allegare il titolo a suo tempo non trascritto (ad es. atto di vendita , atto di accettazione dell’eredità, testamento  ecc.). Il titolo può essere allegato anche in copia qualora non si abbia la disponibilità dell’originale.

Si ricorda che la trascrizione da proprietario non intestatario, pur essendo consentita dalla normativa in materia di trascrizione, non produce gli effetti tipici  della pubblicità in quanto non è opponibile ai terzi fino a  quando non venga data regolare pubblicità all’atto anteriore non trascritto.

Cosa fare

In questo caso non è possibile espletare entrambe le operazioni presso lo STA del PRA ma le due operazioni dovranno essere richieste disgiuntamente prima al PRA e poi all’Ufficio della Motorizzazione Civile;  il documento unico di circolazione (DU)  verrà emesso solo dopo che entrambe le operazioni saranno state effettuate.  

Occorre quindi:  

  • chiedere la registrazione del passaggio di proprietà ex art.2688 c.c. al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).Il PRA rilascia, in questo caso, solo  una ricevuta attestante l’avvenuta esecuzione della pratica; 
  • chiedere la registrazione del passaggio di proprietà nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV)  all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione e l’emissione del documento unico di circolazione e di proprietà (DU) aggiornato 

Il  DU  viene emesso a partire  dal giorno successivo all’espletamento dell’ultima pratica . In attesa dell’emissione del DU viene rilasciato al proprietario del veicolo un permesso provvisorio di circolazione.

Entrambe le richieste devono essere fatte entro sessanta giorni dalla data di autentica della firma sull'atto di vendita.

Richiesta al Pubblico Registro Automobilistico (PRA)

Documentazione da presentare

  • Originale o copia atto/titolo  di acquisto della proprietà a suo tempo non trascritto.
  • certificato di proprietà cartaceo o CDPD o foglio complementare o DU se il veicolo ne è già munito; nel caso si disponga del CDPD allegare  la delega all’utilizzo del CDPD da parte dell’intestatario o avente titolo (es. erede).  
  • atto di vendita del veicolo contenente la dichiarazione che la vendita è effettuata da proprietario non intestatario e che la registrazione avverrà ai sensi dell'art. 2688 del Codice Civile, redatto in forma di dichiarazione unilaterale di vendita con la firma del venditore autenticata in bollo redatta su un foglio a parte
  • nota di presentazione al PRA su cui indicare il codice fiscale dell'acquirente: modello NP3C, in doppio originale, stampabile dal sito o in distribuzione gratuita presso gli STA delle Unità Territoriali ACI (PRA) e degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC)
  • codice fiscale dell'acquirente (tessera sanitaria o  fronte/retro carta di identità elettronica)
  • fotocopia di un documento di identità/riconoscimento dell'acquirente
    Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza dell'acquirente, qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato
  • se l'acquirente è una persona giuridica (società, ente, associazione, etc.): dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante per attestare la sede della persona giuridica
  • se l'acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia: fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità; oppure fotocopia del permesso di soggiorno scaduto con allegata la fotocopia della ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo; oppure fotocopia del documento di identità e fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di primo rilascio; oppure fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
  • se l'acquirente è un familiare extracomunitario di un cittadino dell'Unione Europea residente in Italia: fotocopia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione Europea oppure fotocopia della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei

NB: le parti che si presentano allo sportello del PRA per eseguire la pratica devono essere munite di documento di identità/riconoscimento in corso di validità.

 

Costi previsti per legge

Somme dovute per l'acquisto di un veicolo

Imposta Provinciale di Trascrizione

importo raddoppiato, variabile a seconda del tipo di veicolo e della provincia di residenza

Emolumenti ACI

27,00 euro

Imposta di bollo per registrazione al PRA

48,00 euro

Se ci si rivolge a una delegazione dell'Automobile Club o a uno di studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto) oltre ai costi previsti per legge, per la richiesta bisogna aggiungere la tariffa - in regime di libero mercato - del servizio di intermediazione.

Sanzioni e interessi per ritardata registrazione al PRA

È possibile richiedere il passaggio di proprietà di un veicolo anche dopo i sessanta giorni dall'autentica della firma del venditore, pagando oltre all'importo dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) anche la sanzione per la ritardata registrazione, pari al trenta per cento dell'importo dell'IPT dovuta, e gli interessi legali (dovuti sulla sola IPT).