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Fermo amministrativo per mancato pagamento della cartella esattoriale

secondo le modalità descritte nella sezione Servizi online - Servizi Digitali PRA, in particolare nelle schede Servizi per avvocati, curatori fallimentari e altri "soggetti titolati" e "Servizi al cittadino"

Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite i concessionari della riscossione, "bloccano" un bene mobile del debitore (o dei coobbligati) iscritto in pubblici registri (ad esempio autoveicoli) , al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, Bollo auto, ICI, ecc.) oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.

 

Iscrizione e conseguenze del fermo amministrativo

In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge, il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

A seguito dell'iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non salderà il proprio debito e il concessionario della riscossione non provvederà, d’ufficio, alla cancellazione del fermo.

Il veicolo, infatti:

  • non può circolare: se circola è prevista la sanzione;
  • non può essere radiato dal PRA: non può essere demolito od esportato;
  • anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all'iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA.

Inoltre, se il debitore non paga le somme contestate, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.

 

Cancellazione al PRA del fermo amministrativo con provvedimenti di revoca emessi in data anteriore al 1° gennaio 2020

Per effetto del disposto del D.Lgs. 98/2017, la revoca del fermo al PRA viene effettuata, d’ufficio (e quindi senza ulteriori oneri per il cittadino), dai Concessionari della riscossione con riferimento ai provvedimenti di revoca emessi dal 1° gennaio 2020.

Per i provvedimenti di revoca emessi in data anteriore rimangono in vigore le disposizioni previste dalla vecchia normativa, ossia la necessità di richiesta al PRA, a cura della parte, della cancellazione del fermo mediante PEC/mail, secondo le modalità descritte nella sezione Servizi online - Servizi Digitali PRA, in particolare nelle schede Servizi per avvocati, curatori fallimentari e altri "soggetti titolati" e "Servizi al cittadino".

In tali casi, per la cancellazione del fermo è previsto il pagamento di 32 euro di imposta di bollo per la nota di richiesta. 

La cancellazione del fermo, non richiede la presentazione del CdP/CDPD o del DU

L’Ufficio PRA, una volta completata la lavorazione richiesta, invierà al richiedente, sempre tramite PEC/mail, l’attestazione dell’avvenuto espletamento della pratica.

 

Sospensione del fermo amministrativo con provvedimenti emessi in data anteriore al 1° gennaio 2020

Per effetto del disposto del D.Lgs. 98/2017, la sospensione del fermo al PRA viene effettuata, d’ufficio (e quindi senza ulteriori oneri per il cittadino), dai Concessionari della riscossione con riferimento ai provvedimenti di revoca emessi dal 1° gennaio 2020.

Per l’annotazione al PRA dei  provvedimenti di sospensione del fermo, emessi in data anteriore al 1° gennaio 2020 (tranne i casi in cui  l’Agente/Concessionario della  Riscossione ha stabilito espressamente nel provvedimento  un termine massimo per effettuare l'annotazione al PRA della sospensione e tale termine risulti ormai scaduto)  l’annotazione deve, invece, essere richiesta al PRA a cura della parte, tramite PEC/mail, secondo le modalità descritte nella sezione Servizi online - Servizi Digitali PRA, in particolare nelle schede Servizi per avvocati, curatori fallimentari e altri "soggetti titolati" e "Servizi al cittadino".

In tali casi, per l’annotazione della sospensione  del fermo è previsto il pagamento di 32 euro di imposta di bollo per la nota di richiesta. 

Non è  richiesta  la presentazione del CdP/CDPD o del DU.

L’Ufficio PRA, una volta completata la lavorazione richiesta, invierà al richiedente, sempre tramite PEC/mail, l’attestazione dell’avvenuto espletamento della pratica.

 

Casi particolari: errore del concessionario e vendita anteriore all'iscrizione del fermo

Se il fermo amministrativo è stato iscritto erroneamente, perché basato su una somma non dovuta dal contribuente (sgravio totale per indebito), il concessionario della riscossione provvede a richiedere al PRA la cancellazione gratuita dell'iscrizione del fermo.

Se il veicolo è stato venduto con atto di data certa anteriore all'iscrizione del fermo, dopo aver trascritto il passaggio di proprietà al PRA, il concessionario della riscossione, a seguito di comunicazione da parte dell'ACI, provvederà a cancellare gratuitamente il fermo amministrativo dagli archivi del PRA. Il veicolo non è quindi soggetto ad alcuna limitazione della disponibilità.

 

Come verificare se è stato iscritto un fermo amministrativo

Se si vuole semplicemente sapere se sul veicolo è presente un vincolo o un gravame si può utilizzare il servizio on line.

Se invece si vogliono avere informazioni complete sul fermo amministrativo iscritto sul proprio veicolo è possibile effettuare verifiche nel dettaglio attraverso il servizio “MY CAR” disponibile nell’APP “ACI Space” o nella sezione “AUTO 3D” presente sul sito ACI, servizi a cui si accede con SPID.

Dalla consultazione dei documenti (CdP/CDPD o Attestazione di proprietà)  resi disponibili dalle citate applicazioni , infatti, è possibile avere tutte le informazioni di dettaglio relative allo stato giuridico dei propri veicoli.

Se invece si vogliono avere informazioni complete sul fermo amministrativo iscritto su veicoli intestati ad altri soggetti (es. se si vuole acquistare un veicolo usato) è possibile richiedere una visura PRA al costo di Euro 6,00 tramite il servizio online , o ad una delegazione ACI o ad uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto).

Se ci si rivolge ad una delegazione ACI o ad uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto), oltre ai costi previsti per legge vanno naturalmente aggiunti i costi per il servizio di intermediazione offerto in regime di libero mercato.

La visura riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo, risultanti in quel momento.