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Ritardata registrazione al PRA

La registrazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) del passaggio di proprietà per non incorrere in sanzioni deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data dell'autentica della firma del venditore sull'atto di vendita.

È possibile, comunque, richiedere il passaggio di proprietà di un veicolo anche dopo i sessanta giorni dall'autentica della firma del venditore, pagando  oltre all'importo dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) anche la sanzione per il ritardato pagamento, pari al trenta per cento dell'importo dell'IPT dovuta, e gli interessi legali (dovuti sulla sola IPT).
La sanzione del 30% prevista in caso di mancato versamento dell'imposta entro le prescritte scadenze è ridotta della metà (15%) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni. Inoltre, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari ad un quindicesimo (pari all'1%) per ciascun giorno di ritardo.

Ravvedimento operoso

È possibile pagare la sanzione in misura ridotta richiedendo il "ravvedimento operoso"; in tale caso si applica:

  • la sanzione IPT del 15% ridotta ad 1/10 per il primo mese di ritardo (pari all'1,5%) e di un ulteriore quindicesimo (pari allo 0,1%) per ciascun giorno di ritardo, se la presentazione della richiesta avviene entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il versamento (quindi dal 61° al 75° giorno.).
  • La sanzione IPT del 15% ridotta ad 1/10 (pari all'1,5%)se il pagamento avviene dopo i primi 15 giorni ed entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento (quindi dal 76° al 90° giorno).
  • La sanzione ordinaria IPT del 15% ridotta ad 1/9 (pari all'1,67%) se il pagamento avviene dopo 30 giorni ed entro 90 giorni dalla scadenza del termine (quindi dal 91° giorno al 150° giorno).
  • La sanzione IPT del 30% ridotta ad 1/8 (pari al 3,75%) se il pagamento avviene dopo 90 giorni dalla scadenza del termine per il versamento (quindi dal 151° giorno) ed entro un anno decorrente sempre dalla data di scadenza del termine per il versamento.
  • La sanzione IPT del 30% ridotta ad 1/7 (pari al 4,29%) se il pagamento avviene dopo un anno dalla scadenza del termine  ed entro 2 anni decorrente sempre dalla data di scadenza del termine per il versamento.
  • La sanzione IPT del 30% ridotta ad 1/6 (pari al 5%) se il pagamento avviene dopo due anni dalla scadenza del termine  per il versamento.

Il versamento della sanzione ridotta, per effetto del "ravvedimento", deve avvenire contestualmente al pagamento della IPT e al pagamento degli interessi legali dovuti sul solo importo dell'imposta base (cioè sull'importo IPT senza sanzione).