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La registrazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) del passaggio di proprietà per non incorrere in sanzioni deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data dell'autentica della firma del venditore sull'atto di vendita.
È possibile, comunque, richiedere il passaggio di proprietà di un veicolo anche dopo i sessanta giorni dall'autentica della firma del venditore, pagando oltre all'importo dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) anche la sanzione per il ritardato pagamento, pari al trenta per cento dell'importo dell'IPT dovuta, e gli interessi legali (dovuti sulla sola IPT).
La sanzione del 30% prevista in caso di mancato versamento dell'imposta entro le prescritte scadenze è ridotta della metà (15%) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni. Inoltre, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari ad un quindicesimo (pari all'1%) per ciascun giorno di ritardo.
È possibile pagare la sanzione in misura ridotta richiedendo il "ravvedimento operoso"; in tale caso si applica:
Il versamento della sanzione ridotta, per effetto del "ravvedimento", deve avvenire contestualmente al pagamento della IPT e al pagamento degli interessi legali dovuti sul solo importo dell'imposta base (cioè sull'importo IPT senza sanzione).