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Circolare 16 novembre 2000, n.207/E

Circolare 16 novembre 2000, n.207/E

Ministero delle Finanze
Circolare 16 novembre 2000, n.207/E

Paragrafo 2.2.6

Art. 63 - Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli

Con l'articolo 63, comma 1, del "collegato" viene disposta l'esenzione dalle tasse automobilistiche per gli autoveicoli ed i motoveicoli "a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione". Gli autoveicoli ed i motoveicoli in argomento si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia od in altro Stato; può tuttavia essere dimostrata una data di costruzione precedente a quella di prima immatricolazione mediante idonea documentazione.

Qualora gli stessi veicoli siano adibiti ad uso professionale, quali ad esempio quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida, l'imposta è dovuta nella misura stabilita dalla tariffa delle tasse automobilistiche: non si applica pertanto il beneficio della esenzione.

Il comma 2 dispone che allo stesso regime di esenzione sono assoggettati a decorrere dal ventesimo anno dalla loro costruzione gli autoveicoli ed i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico.

Il medesimo comma 2 definisce di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

Il comma 3 dispone che l'Automobilclub Storico Italiano individua, con propria determinazione, i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) di particolare interesse storico e collezionistico; i motoveicoli sono individuati anche dalla Federazione Motociclistica Italiana.

Il comma 4 dispone che, in caso di utilizzo sulla pubblica strada, i veicoli esentati dalle tasse automobilistiche individuati ai commi 1 e 2 sono assoggettati ad una tassa forfetaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motovei`coli. La tassa è dovuta non più per effetto dell'iscrizione nei pubblici registri, ma in relazione alla circolazione su strade ed aree pubbliche; conseguentemente, il pagamento deve essere effettuato prima della messa in circolazione su strade ed aree pubbliche e, in qualsiasi momento effettuato, ha validità per l'anno solare in corso (1° gennaio - 31 dicembre); ciò in quanto nel comma 4 in commento è stabilita l'imposta forfetaria annua senza altra specificazione. Ritenendo che il riferimento riguardi l'anno solare, ovviamente non è dovuta la tassa forfetaria in discorso qualora i veicoli nel corso dell'intero anno solare rimangano inutilizzati, senza mai circolare su strade e luoghi pubblici.

I conducenti dei veicoli di cui si tratta, come avviene per i ciclomotori, hanno l'obbligo di esibire, agli organi preposti al controllo, la ricevuta di pagamento; non è previsto l'obbligo di esposizione del contrassegno e di conservazione della ricevuta per gli anni successivi a quello di validità (articolo 17 legge 27 dicembre 1997 n. 449- circolare n. 30/E del 27 gennaio 1998).

Con riferimento al pagamento della tassa forfetaria, considerato che nessuna indicazione specifica è inserita nell'articolo in commento, si precisa che deve essere eseguito o mediante versamento in conto corrente postale ovvero utilizzando le stesse modalità in uso presso le tabaccherie abilitate, presso le agenzie di pratiche auto abilitate o presso altri intermediari convenzionati con le singole regioni, come previsto per le tasse automobilistiche.