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La Regione Lombardia, convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.Il servizio è attivo:
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
e può essere contattato ai seguenti recapiti:
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Regione |
Assistenza diretta |
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Casella Postale |
|---|---|---|---|
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Lombardia |
tel. 199 727676 |
15601 00143 Roma |
L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal personale degli Uffici Provinciali ACI e dalle Delegazioni ACI presenti su tutto il territorio
Il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato:
N.B. I residenti nella Regione Lombardia possono effettuare il versamento della tassa automobilistica presso gli sportelli sopra indicati anche se si trovano al di fuori della loro provincia o regione di residenza.
L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando i tariffari oppure utilizzando il servizio on line Calcolo Bollo Auto.
I residenti nella Regione Lombardia, oltre all'importo della tassa automobilistica, devono sostenere i seguenti costi per l'operazione di versamento:
ATTENZIONE!
Dal 1° gennaio 2004 per i residenti nella Regione Lombardia c'è un duplice regime di scadenze.
Il primo riguarda i veicoli immatricolati in data precedente al 1° gennaio 2004 e il secondo, invece, riguarda i veicoli che, a partire dal 1° gennaio 2004, sono interessati da prima immatricolazione, rientro da esenzione, rientro in possesso.
veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2004
pagamenti inferiori all'annualità
Riferimenti normativi
Legge Regionale n.10 del 14/07/2003
Circolare Regionale n.3 del 13/01/2004
I soggetti che alla data del 20 e del 29 maggio 2012 avevano la residenza o la sede operativa nei seguenti comuni della Provincia di Mantova, beneficiano della sospensione dal pagamento dei tributi da corrispondere dal mese di maggio 2012 al mese di novembre 2012: Bagnolo San Vito, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Castelbelforte, Castellucchio, Curtatone, Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Marcaria, Moglia, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Revere, Rodigo, Roncoferraro, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio
Regione Lombardia ha stabilito di non procedere all'applicazione delle sanzioni e dei relativi oneri accessori per i pagamenti ordinari della tassa automobilistica dovuti nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2012, purché essi siano effettuati a partire dal 1° agosto 2012 ed entro il 31 dicembre 2012
Beneficiano di analoga sospensione coloro che alla data del 20 maggio 2012 avevano la residenza o la sede operativa nella città di Mantova, nel solo caso in cui siano in possesso di dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorità comunale.
In entrambi i casi è importante sapere che eventuali versamenti comunque effettuati nel periodo di sospensione, non saranno oggetto di rimborso.
I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:
veicoli storici (ultraventennali)
veicoli iscritti nei registri storici
veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita
esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria
perdita di possesso per furto, demolizione ed esportazione all'estero del veicolo
altri casi di indisponibilità del veicolo
Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:
Le domande di rimborso, redatte in carta libera, devono essere indirizzate a:
Regione Lombardia
Dir. Gen. Risorse e Bilancio
U.O. Tributi Via F. Filzi, 22
20124 Milano
e vanno presentate presso le Delegazioni ACI o presso gli altri soggetti (studi di consulenza) autorizzati dalla Regione.
Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).
N.B. Il rimborso deve essere richiesto entro 3 anni solari successivi a quello del versamento.
Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:
in caso di doppio pagamento
in caso di pagamento in eccesso
in caso di versamento non dovuto
ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 15,00.
a) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
b) si è pagato in misura inferiore al dovuto
a) ritardo nel pagamento
Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.
Regolarizzazione entro l'anno. Oltre alla tassa sono dovuti:
ATTENZIONE! Con DL n.98 del 6/07/2011 convertito in Legge n.111 del 15/07/2011, dal 6 luglio 2011 è stato introdotto un altro tipo di ravvedimento operoso cd. ?veloce? o ?sprint? che consiste nell?applicazione di:
Tabella riepilogativa di sanzioni ed interessi legali nell'ambito del ravvedimento operoso.
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Ravved. |
Ravved. breve |
Ravved. lungo |
|---|---|---|---|
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Fino al 28/11/2008 |
" |
3,75% |
6% |
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Dal 29/11/2008 al 31/01/2011 |
" |
2,5% |
3% |
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Dal 01/02/2011 |
" |
3% |
3,75% |
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Dal 06/07/2011 |
0,2% al giorno |
3% |
3,75% |
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Periodo di vigenza interessi legali |
Tasso annuo |
|---|---|
|
Dal 01/01/2004 al 31/12/2007 |
2,5% |
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Dal 01/01/2008 al 31/12/2009 |
3% |
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Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 |
1% |
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Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 |
1,5% |
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Dal 01/01/2012 |
2,5% |
Regolarizzazione oltre l'anno
Dopo un anno dalla scadenza del termine viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta più gli interessi moratori, calcolati nella seguente misura a semestre maturato.
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Periodo di vigenza interessi moratori |
Tasso fisso semestrale |
|---|---|
|
Fino al 30/06/2003 |
2,5% |
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Dal 01/07/2003 al 31/12/2009 |
1,375% |
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Dal 01/01/2010 |
1% |
b) pagamento insufficiente
Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).
Inoltre: Regione Lombardia www.regione.lombardia.it