Regione Lazio

Servizio di assistenza diretta agli utenti

La Regione Lazio, convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.

Contatti per l'assistenza diretta agli utenti della regione Lazio

Regione

Assistenza diretta

e-mail

Lazio

tel. 06 88840290

richiedi assistenza

Il servizio telefonico è attivo: 

dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00
 e dalle 14.00 alle 18.00

L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal personale delle Unità Territoriali ACI, dalle Delegazioni ACI e dagli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio.


Importo da pagare

L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2024 (file PDF, 749 Kb) oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.

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Paga alla scadenza e risparmi

A partire dal 1° gennaio 2023, pagare la tassa automobilistica alla scadenza comporta per i contribuenti della Regione Lazio un risparmio. 

Infatti, con l’art. 2 della legge regionale del 29 marzo 2022 n. 7, nell’ambito delle misure adottate dalla Regione Lazio per la riduzione della pressione fiscale, è stata prevista una riduzione tariffaria della tassa automobilistica per coloro che la pagano entro la data di scadenza stabilita dal decreto del Ministero delle finanze n. 462/1998.

La riduzione tariffaria sarà crescente negli anni tributari 2023, 2024 e 2025 e verrà applicata nelle misure percentuali di seguito indicate: 

  • per l’anno tributario 2023, nella misura del 5 per cento dei corrispondenti importi dovuti nell’anno tributario 2022; 
  • per l’anno tributario 2024, nella ulteriore misura del 2,5 per cento dei corrispondenti  importi vigenti nell’anno tributario 2023; 
  • per l’anno tributario 2025, nella ulteriore misura del 2,5 per cento dei corrispondenti  importi vigenti nell’anno tributario 2024.

Sono attivi diversi servizi che ricordano al contribuente il pagamento della tassa automobilistica alla scadenza: 

  • IO APP: è l’app dei servizi pubblici, a cui si accede registrandosi con le credenziali Spid o, in alternativa, con la Carta d’Identità Elettronica (Cie). Nel caso della tassa automobilistica, consente ai contribuenti di ricevere gratuitamente un promemoria in prossimità della scadenza del pagamento del bollo auto, per coloro che si sono registrati almeno un mese prima della scadenza del pagamento. l’APP IO consente anche di pagare il bollo auto e di ricevere una conferma del pagamento avvenuto.
  • RicordaLaSCADENZA – Servizio di promemoria della scadenza del bollo auto. È un servizio che consente di ricevere gratuitamente, tramite e-mail e/o SMS, un promemoria in prossimità della scadenza del pagamento del bollo auto, per coloro che si sono registrati almeno un mese prima della scadenza del pagamento. Ai contribuenti registrati, verrà recapitata una e-mail e/o un messaggio SMS, mediante i quali riceverà informazioni circa la data entro la quale dovrà essere effettuato il pagamento del bollo auto e l’importo da versare.
  • ACI SPACE: è un’unica App con la quale ACI fornisce a tutti gli automobilisti un insieme di servizi per una mobilità sicura e informata. Si accede ai relativi servizi solo con Spid, Cie o elDAS (per utenti europei). Con l’applicazione I MIEI VEICOLI, il contribuente potrà verificare la situazione relativa al bollo auto dei veicoli di proprio interesse e cioè:
    • se il bollo auto dell’anno tributario corrente è stato pagato e l’importo corrisposto;
    • quanti giorni mancano alla scadenza del bollo auto;
    • se i quattro anni tributari precedenti a quello in corso sono stati pagati e i relativi importi corrisposti, nel caso che il contribuente per tali annualità era il soggetto tenuto al pagamento del tributo (altrimenti il contribuente vedrà solo gli anni tributari precedenti per i quali era il soggetto passivo del bollo auto).

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Termini di pagamento

I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:

veicoli già circolanti

veicoli nuovi di fabbrica

veicoli in uscita dall'esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).

Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.

Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.

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Riduzioni ed esenzioni

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

veicoli storici

veicoli destinati ai disabili

veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o gas Metano

veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria

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Rimborsi

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all'inizio del periodo tributario). Vedi anche Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo .

Le istanze di rimborso devono essere presentate direttamente alle strutture regionali in base alla residenza del contribuente, come da tabella che segue:

 

Residenza

del

contribuente

 

Struttura

regionale

competente

 

Recapiti

 

Indirizzi PEC

 

Provincia di

Latina e

Frosinone

 

Area

Decentrata

Tassa

Automobilistica

Lazio Sud

 

FROSINONE

Via Francesco Veccia n. 23

03100 FROSINONE

 

LATINA Via Duca Del

Mare n.19, 5° piano

04100 LATINA

 

tassaautolaziosud@regione.lazio.legalmail.it

Provincia di

Viterbo e

Rieti

 

Area

Decentrata

Tassa

Automobilistica

Lazio Nord

 

VITERBO

Via Marconi n. 31

01100 VITERBO

 

RIETI

Via Cintia n.87

02100 RIETI

 

tassaautolazionord@regione.lazio.legalmail.it

 

Modello residenti Province LT FR VT RI

I contribuenti residenti nella Provincia di Roma potranno presentare le istanze presso l’Unità Territoriale ACI di Roma anche tramite PEC intestata al richiedente, allegando un documento di identità in corso di validità e la relativa documentazione a supporto in formato PDF nel limite di 2 MB (se il singolo documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf), presso le Delegazioni ACI o presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio con istanza indirizzata a

Regione Lazio
Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio
Area Gestione Tassa Automobilistica e Recupero Crediti Regionali
Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma
 

I residenti a Roma, dovranno utilizzare il Modello residenti città di Roma

I residenti negli altri Comuni della Provincia di Roma ed i residenti fuori Regione dovranno utilizzare il Modello residenti Provincia Roma

Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).

N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953).

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:

in caso di doppio pagamento

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di pagamento in eccesso

  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di versamento non dovuto

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia dell'atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell'atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).

ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 16,53.

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Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo

Ai sensi della Legge Regionale n. 2 del 27/02/2004, art. 6, l'intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica quando il veicolo stesso, entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sia stato oggetto di furto, demolizione o indisponibilità a seguito di provvedimento giudiziario.Tali eventi debbono obbligatoriamente essere annotati al PRA.

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Cosa fare se...

a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo
b) si deve richiedere una attestazione di versamento
c) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
d) si è pagato in misura inferiore al dovuto

a) errore nel pagamento del bollo

L'errore può consistere in:
- pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
- pagamento con un numero di targa errato;
- errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell'anno di riferimento.

In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l'errore all'Unità Territoriale ACI, ad una Delegazione ACI  o agli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.

b) richiesta attestazione di versamento.

Per richiedere un'attestazione di versamento, l'intestatario del veicolo deve recarsi presso la competente Unità Territoriale ACI, presso una Delegazione ACI o presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall'intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell'intestatario.

c) ritardo nel pagamento

Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.

Regolarizzazione entro l'anno

  • una sanzione, pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 15 giorni (ravvedimento veloce) dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri con maturazione giorno per giorno come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari all'1,5% della tassa medesima, se il versamento avviene entro 30 giorni (ravvedimento breve) dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari all'1,67%, se il versamento avviene dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla scadenza del termine (ravvedimento medio), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari al 3,75%, se il versamento avviene dopo il novantesimo giorno ma non oltre un anno dalla scadenza del termine (ravvedimento lungo), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”

La L. n.157 del 19 dicembre 2019 di conversione con modificazioni del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019, pubblicata sulla G.U. del 24 dicembre 2019 ha esteso ai tributi regionali e locali i termini del ravvedimento operoso oltre l'anno purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Pertanto, per effetto dell'estensione del ravvedimento operoso dal 25 dicembre 2019 è dovuta

  • una sanzione pari al 4,29%, se il versamento avviene oltre un anno ma entro due anni dalla scadenza del termine (ravvedimento biennale), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari al 5%, se il versamento avviene oltre due anni dalla scadenza del termine (ravvedimento ultrabiennale), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”.

Tabella riepilogativa di sanzioni ed interessi legali nell'ambito del ravvedimento operoso

Periodo di vigenza sanzioni

Ravved. 
veloce
(entro 15 giorni)

Ravved.  breve
(entro 30 giorni)

Ravved.  medio
(entro 90 giorni)

Ravved. lungo
(entro un anno)

Ravved.
biennale

Ravved.
ultrabiennale

Fino al 28/11/2008

"

3,75%

"

6%

Dal 29/11/2008 al 31/01/2011

"

2,5%

"

3%

Dal 01/02/2011

"

3%

"

3,75%

Dal 06/07/2011

0,2% al giorno

3%

"

3,75%

Dal 01/01/2015

0,2% al giorno

3%

3,33%

3,75%

Dal 01/01/2016

0,1% al giorno

1,5%

1,67%

3,75%

Dal 25/12/2019

0,1% al giorno

1,5%

1,67%

3,75%

4,29%

5%

Periodo di vigenza interessi legali

Tasso annuo

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

0,5%

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

0,2%

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

0,1%

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

0,3%

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

0,8%

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

0,05%

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

0,01%

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

1,25%

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

5%

Dal 01/01/2024

2,5%


Regolarizzazione oltre i termini del ravvedimento operoso

Alla scadenza del termine del ravvedimento operoso viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta oltre gli interessi moratori.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo, oltre gli interessi moratori.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15%, oltre gli interessi moratori.
Gli interessi moratori sono da calcolare a semestre maturato, nella seguente misura:

Periodo di vigenza interessi moratori

Tasso fisso semestrale

Fino al 30/06/2003

2,5%

Dal 01/07/2003 al 31/12/2009

1,375%

Dal 01/01/2010

1%

d) pagamento insufficiente

Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).

Inoltre: Regione Lazio www.regione.lazio.it

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