Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall\'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall\'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell\'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l\'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell\'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2019 | € 559,35 | |
2019 | € 372,68 | |
2019 | € 331,29 | |
2019 | € 329,19 | |
2019 | € 311,28 | |
2019 | € 334,45 | |
2019 | € 386,18 | |
2019 | € 348,53 | |
2018 | € 377,98 | |
2018 | € 1.419,17 |