Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall\'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall\'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell\'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l\'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell\'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
PUBBLICAZIONE RIPETUTA PER LE SOMME LIQUIDATE NEL 2019 COME DA MAIL DEL RESPONSABILE TRASPARENZA ACI DEL 15/01/2020.
TRATTASI DI APPALTO DAPPRIMA AGGIUDICATO A FALCO E POI PER SUA RINUNCIA AFFIDATO A ENCAN PER IL SOLO PRIMO SEMESTRE 2019
PER ALLEGATI VEDERE PROCEDURE ORIGINARIE