Atti generali

Atti generali

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 12 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i
riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l\'istituzione, l\'organizzazione e l\'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall\'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l\'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l\'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell\'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione
strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l\'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un\'apposita sezione del sito istituzionale. L\'inosservanza del presente comma comporta l\'applicazione delle sanzioni di cui all\'articolo 46. 

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l\'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell\'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati. 

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,

Strutture organizzative associate: Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Data emissione: 25-05-2017

Decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 

Allegati

Allegato: Decreto Legislativo n.75 del 25.5.2017.pdf (Pubblicato il 03/07/2017 - Aggiornato il 03/07/2017 - 5416 kb - pdf) File con estensione pdf
Contenuto creato il 03-07-2017 aggiornato al 03-07-2017
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