Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione \"Amministrazione trasparente\", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;
b) scelta del contraente per l\'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall\'articolo 9-bis;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;
d) accordi stipulati dall\'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.
DETERMINA N. 17 /laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archiviofile/aci/utente1960/DETERMINA%20N.%2017%20TASTIERE.pdfTASTIERE BIANCHE ANTIRIFLESSO