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Se si vuole esportare definitivamente all’estero un veicolo occorre prima effettuare la “radiazione per definitiva esportazione all’estero” dall‘Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico.
Dal 1° gennaio 2020, a seguito della modifica del testo dell’art. 103 comma 1 del Codice della Strada, sono entrate in vigore le nuove modalità di radiazione a seguito di definitiva esportazione all’estero.
La radiazione del veicolo per definitiva esportazione all’estero deve essere effettuata, prima dell’effettiva esportazione.
A seguito della recente modifica all’art. 103 del Codice della Strada introdotta dalla L. n. 120 dell’11/9/2020 (in vigore dal 15/9/2020) , non è più richiesto che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di richiesta della cancellazione.
Le nuove disposizioni, infatti, prevedono come requisito per la radiazione che, alla data di richiesta della cancellazione, il veicolo abbia la revisione in corso di validità o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dell'idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del Codice della Strada e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'art. 80 comma 7 del Codice della Strada.
Qualora l’intestatario o avente titolo del veicolo abbia necessità di raggiungere su gomma il Paese estero di destinazione potrà chiedere il rilascio del foglio di via e delle targhe provvisorie agli Uffici Provinciali della Motorizzazione o ad uno Studio di Consulenza Automobilistica.
Con l’esportazione definitiva del veicolo, questo cessa di essere iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico.
Dal periodo impositivo successivo alla data dell’avvenuta annotazione della radiazione, si interrompe infatti l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto).
Con recente Circolare congiunta MIT/ACI n. 31112 del 3/11/2020 è stato chiarito che, nonostante l’art. 103 c.d.s. preveda che la cancellazione del veicolo dall’ANV e dal PRA sia preventiva alla effettiva esportazione all’estero, il tenore letterale della norma non inibisce la possibilità che la cancellazione possa comunque avvenire anche successivamente, salva l’eventuale applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 5 del medesimo articolo.
Ciò a condizione, tenuto conto degli interessi di ordine pubblico e ambientali alla cui tutela la norma è preordinata, che il veicolo sia stato reimmatricolato all’estero e che, pertanto, venga prodotta copia della carta di circolazione estera.
Alla richiesta di cancellazione vanno altresì allegate le targhe e la carta di circolazione (o il DU), se non trattenute dalle Autorità estere che hanno provveduto alla reimmatricolazione.
Se le targhe e i documenti di circolazione sono stati trattenuti dall’Autorità di un altro Paese facente parte della UE, nessun’altra documentazione viene richiesta.
Viceversa, se le targhe e i documenti di circolazione sono stati trattenuti dall’Autorità di uno Stato extra UE, il richiedente la cancellazione deve altresì allegare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, DPR n. 445/2000) attestante tale circostanza.
Se sul veicolo da esportare è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo occorrerà prima cancellare il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al concessionario dei tributi) e dopo richiedere la "Cessazione della circolazione per esportazione".
Nel caso in cui sul veicolo da esportare risulti iscritta un’ipoteca non ancora scaduta, un pignoramento o un sequestro, deve essere allegato un atto comprovante l’assenso alla radiazione da parte del creditore o dell’autorità competente.
In particolare, per l’esportazione di veicoli con ipoteche iscritte e non ancora scadute è necessario allegare l’atto di assenso del creditore reso nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio.
Si consiglia pertanto, prima di fare la pratica, di consultare la specifica funzione presente sul sito ACI che consente di verificare gratuitamente la presenza sul veicolo di vincoli o gravami; qualora si volessero, invece, avere informazioni più dettagliate inerenti i vincoli e gravami presenti sul veicolo è possibile chiedere una "visura" del veicolo (anche online), indicandone la targa.
La radiazione per definitiva esportazione può essere richiesta dall'intestatario o dall'avente titolo (ad esempio l’erede o il proprietario non ancora intestatario al PRA). In quest’ultimo caso, l’avente titolo non intestatario al PRA deve allegare anche il titolo di acquisto in originale (atto di vendita, provvedimento della Pubblica Amministrazione, verbale di vendita all’asta, accettazione di eredità ecc.) redatto nelle forme prescritte dalla legge.
Se la richiesta non viene firmata davanti all'impiegato addetto, occorre allegare fotocopia di un documento d'identità/riconoscimento di colui che la firma.
La richiesta va presentata presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista STA,
Per richiedere la radiazione per esportazione è necessario presentare la seguente documentazione:
Alla parte verrà rilasciato un DU non valido per la circolazione con annotazione della cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione in Paese UE o Extra UE.
Emolumenti ACI |
13,50 euro |
Imposta di bollo |
32,00 euro per istanza Unificata + 1,78 euro per versamento postale |
Diritti DT |
10,20 euro + 1,78 euro per versamento postale (sia per esportazioni UE che extra UE) |
In conseguenza dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2020 delle nuove modalità di radiazione per esportazione che prevedono l’obbligo di effettuare la radiazione prima di esportare il veicolo e a condizione che il veicolo abbia la revisione in corso di validità, non è più possibile trasmettere tali richieste tramite i Consolati per i veicoli esportati a partire dal 1° gennaio 2020.
Fino al 31 marzo 2021 possono ancora essere richieste tramite il Consolato esclusivamente le radiazioni per definitiva esportazione all’estero relative a veicoli esportati entro il 31/12/2019 anche se reimmatricolati successivamente alla suddetta data, a condizione che tali veicoli siano stati, alla data di richiesta della radiazione, reimmatricolati con targa estera e che venga allegata documentazione dalla quale si rilevi i direttamente o indirettamente che il veicolo è stato esportato entro il 31/12/2019.
A tale fine, dovrà essere prodotta al Consolato che provvederà a trasmettere la documentazione via pec al PRA, dopo averla scansionata con le modalità in precedenza utilizzate, la seguente documentazione:
Emolumenti ACI |
13,50 euro |
Imposta di bollo |
32,00 euro per richiesta su nota retro CdP/CDPD 48 euro per richiesta su nota NP3C (nota libera) |
Diritti DT |
10,20 euro + 1,78 euro per versamento postale (solo per esportazioni UE ) |