Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Sezione II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Art. 219-bis. Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida. (1)
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' disposta
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o
della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende
e' commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni
amministrative si applicano al certificato di idoneita' alla guida
posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e Iter, ovvero alla
patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies,
secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di
circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni
accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli
articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresi' le disposizioni dell'
articolo 126-bis. (2)
2. (Abrogato) (3)
3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.
(1) Articolo inserito dalla legge 15 luglio 2009, n. 94
(2) Comma sostituito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120
(3) Comma abrogato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120