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Art. 219-bis. Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida

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Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Art. 219-bis. Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida. (1)

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e'  disposta
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o
della revoca della patente di guida e la violazione da  cui  discende
e'  commessa  da  un   conducente   di   ciclomotore,   le   sanzioni
amministrative si applicano al certificato di  idoneita'  alla  guida
posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e Iter, ovvero alla
patente posseduta ai  sensi  dell'articolo  116,  comma  1-quinquies,
secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In  caso  di
circolazione  durante  il  periodo  di  applicazione  delle  sanzioni
accessorie si  applicano  le  sanzioni  amministrative  di  cui  agli
articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresi' le disposizioni  dell'
articolo 126-bis. (2)

2. (Abrogato) (3)

3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2. 


(1) Articolo inserito dalla legge 15 luglio 2009, n. 94
(2) Comma sostituito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120
(3) Comma abrogato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120