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Art. 219. Revoca della patente di guida.

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"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Art. 219. Revoca della patente di guida.

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1 (1).

2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. (2).

3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. (2)

3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo  che  siano  trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore  della  disciplina  applicativa  delle disposizioni della direttiva 2006/ 126/CE del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti  ai  quali  e'  stata revocata  la  patente  non  possono  conseguire  il  certificato   di
idoneita' per la guida  di  ciclomotori  ne'  possono  condurre  tali
veicoli. (3) (4) 

3-ter. Quando la revoca della patente  di  guida  e'  disposta  a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre  anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. (5)

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma  2, lettere b) e c), e  187,  costituisce  giusta  causa  di  licenziamento   ai   sensi dell'articolo 2119 del codice civile. (5)


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(1) Così sostituito dall'art. 13, d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 e successivamente modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.
(2) Così sostituito dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.
(3) Comma inserito dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.
(4) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120. 
(5) Comma inserito dalla legge cit. cfr. nota 4.