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Art. 222. Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.

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"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo II - DEGLI ILLECITI PENALI

Sezione II - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI PENALI

Art. 222. Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.

1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al  secondo o terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. (1) (3) (4)

2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. (2)

3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.  



(1) Comma come modificato dall'art. 1 della Legge 21 febbraio 2006, n. 102 "Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali".

(2) Comma introdotto dall'art. 1 della Legge 21 febbraio 2006, n. 102 "Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali".

(3) Comma come modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

(4) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).