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Art. 223. Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.

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"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo II - DEGLI ILLECITI PENALI

Sezione II - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI PENALI

Art. 223. Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato. (1)

1.Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione  o  della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore  della violazione  ritira  immediatamente  la  patente   e   la   trasmette, unitamente al  rapporto,  entro  dieci  giorni,  tramite  il  proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale  del  Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli  atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della  patente  di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per  i  fini di  cui  all'articolo  226,  comma  11,  e'  comunicato  all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.   

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo  si  applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del  rapporto e  del  verbale  di  contestazione,  e'  effettuata   dall'agente   o dall'organo  che  ha  proceduto  al  rilevamento  del  sinistro.   Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente  responsabilità,  la  sospensione  provvisoria  della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.   

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza  o  il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648  del  codice di procedura penale, nel termine di  quindici  giorni,  ne  trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1  e  2  del  presente articolo.   

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e' ammessa opposizione,  ai  sensi dell'articolo 205.   

 

(1) Articolo interamente sostituito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).