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Art. 240. Entrata in vigore delle norme del presente codice.

Contenuto principale

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 240. Entrata in vigore delle norme del presente codice.

1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 1993.