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Provincia Autonoma di Bolzano

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Servizio di assistenza diretta agli utenti

Modalità di pagamento

Importo da pagare               

Termini di pagamento

Riduzioni ed esenzioni

Rimborsi

Fermo amministrativo

Cosa fare se...


Servizio di assistenza diretta agli utenti

La Provincia Autonoma di Bolzano, convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.

Il servizio è attivo:

 

dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00

e può essere contattato ai seguenti recapiti:

Contatti per l'assistenza diretta agli utenti della Provincia Autonoma di Bolzano
RegioneAssistenza direttae-mailCasella Postale

Bolzano

tel. 199 727272
fax 199 121515

infobollo@bolzano.aci.it

15608 00143 Roma

L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal personale degli Uffici Provinciali ACI e dalle Delegazioni ACI presenti su tutto il territorio

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Modalità di pagamento

Il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato:

  • presso le delegazioni ACI;
  • mediante il servizio Bollonet (riscossione su internet con pagamento con carta di credito);
  • mediante il servizio Internet-Banking (solo per i propri clienti) e/o presso gli sportelli Bancomat (ATM) di: Banca Antonveneta, Banca di Cambiano, Banca Popolare del Cassinate, Banca Popolare dell’Alto Adige (Volksbank), Banca Popolare di Bari, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Cassa Centrale – Credito Cooperativo Nord Est (Casse Rurali Trentine), Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige (anche presso gli sportelli bancari), Cassa di Risparmio di Bolzano (Sparkasse), Cassa di Risparmio di Orvieto, Cassa Rurale Renon, Credito Cooperativo Fiorentino, Credito Cooperativo Fornacette, Gruppo Intesa SanPaolo, Gruppo UniCredit, Monte dei Paschi di Siena;
  • presso le agenzie di pratiche auto;
  • presso i tabaccai, compilando le apposite schede distinte in:
    scheda A
    : per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena;
    scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es. taxi), per altri veicoli (es. autobus, autocarri, rimorchi, motocicli, ciclomotori, ecc.);
  • presso gli Uffici Postali
    Per effettuare il pagamento alle Poste occorre compilare l'apposito bollettino, preintestato alla Regione con l'indicazione del relativo numero di conto corrente, che si trova in distribuzione presso gli sportelli postali.
    Nel caso in cui non sia disponibile, si può utilizzare un bollettino di versamento in bianco, compilandolo con tutti i dati richiesti: in particolare si ricorda che il bollettino va intestato alla Provincia Autonoma di Bolzano, indicando il numero di conto corrente postale c/c 3392.

Attenzione : non si possono più utilizzare per il versamento delle tasse automobilistiche i moduli del libretto fiscale (LIF). Questi ultimi, infatti, riportano un numero di conto corrente non più aperto.

N.B. I residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano possono effettuare il versamento della tassa automobilistica presso gli sportelli sopra indicati anche se si trovano al di fuori della loro provincia o regione di residenza.

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Importo da pagare

L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2012 (file PDF, 343 Kb) oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.


I residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano, oltre all'importo della tassa automobilistica, devono sostenere i seguenti costi per l'operazione di versamento:

  • Euro 1,87 per versamenti effettuati negli uffici ACI;
  • Euro 1,87 + 1,2% dell'importo dovuto per versamenti effettuati con Bollonet ;
  • Euro 1,87 per versamenti effettuati tramite Bancomat, sportelli bancari e Internet-Banking;
  • Euro 1,87 per versamenti effettuati presso le agenzie di pratiche auto;
  • Euro 1,87 per versamenti effettuati presso i tabaccai;
  • Euro 1,10 per versamenti effettuati presso gli Uffici Postali.

 

Riduzione delle tariffe del 10% con decorrenza 1° gennaio 2009

La Provincia Autonoma di Bolzano ha deliberato con decorrenza 1° gennaio 2009 la riduzione del 10% di tutte le tariffe riguardanti la Tassa automobilistica provinciale, rispetto alle tariffe del 2008 (deliberazione della Giunta Provinciale n. 2511 del 14 luglio 2008).
La riduzione ha effetto dai pagamenti che dovranno essere effettuati dal 1° gennaio 2009, relativi a periodi tributari fissi posteriori a tale data.

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Termini di pagamento

I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:

veicoli già circolanti

veicoli nuovi di fabbrica

veicoli in uscita dall'esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).

Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.

Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.

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Riduzioni ed esenzioni

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

ecoincentivi 2007

ecoincentivi 2008

veicoli ultraventennali e veicoli storici

veicoli destinati ai disabili

veicoli elettrici

autoveicoli con alimentazione ibrida elettrica e termica

veicoli alimentati GPL/Metano

veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria

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Rimborsi

Con decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 25/08/2009 (pubblicato nel BUR n. 40 del 29/09/2009), con decorrenza 30 Settembre 2009 è stato modificato il regolamento per la disciplina della tassa automobilistica provinciale. Importanti novità riguardano i rimborsi.

Condizioni per chiedere il rimborso

Il rimborso della tassa automobilistica deve essere chiesto entro 3 anni solari successivi a quello del versamento e per i seguenti casi:

  1. Se è stato effettuato un pagamento doppio (riferito allo stesso periodo tributario);
  2. Se è stato effettuato un pagamento eccessivo (ad es. corresponsione del tributo per un numero di kw superiore al dovuto);
  3. Se è stato effettuato un pagamento che non era dovuto (ad es. il veicolo è stato rubato, è stata effettuata una vendita in data antecedente all'inizio del periodo tributario o il veicolo è stato demolito).
  4. Pagamento parzialmente non più dovuto in seguito a rottamazione, esportazione, perdita di possesso per furto. I mesi successivi ad uno di questi eventi fino alla scadenza della tassa devono essere almeno quattro.

 

ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme inferiori ad Euro 16,53.

 

Documentazione da allegare alla domanda di rimborso – Regole generali

  • Non è obbligatorio allegare l'originale della ricevuta del versamento di cui è stato richiesto il rimborso, ma è sufficiente una fotocopia
  • Di regola non è più richiesta la fotocopia del documento d'identità, che deve essere allegata solo se il richiedente chiede di liquidare il rimborso ad un'altra persona oppure se è necessario allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi sotto il paragrafo "casi particolari")
  • In ogni caso è richiesto di allegare alla domanda una fotocopia della carta di circolazione

 

Tabella riassuntiva della documentazione da allegare

Caso

Documentazione da allegare

Rimborso richiesto per doppio pagamento 

  • Originale oppure fotocopia della ricevuta di versamento per il quale si richiede il rimborso
  • Fotocopia della ricevuta del versamento del bollo valido
  • Fotocopia della carta di circolazione

Rimborso richiesto per versamento eccessivo 

  • Fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso
  • Fotocopia della carta di circolazione

Rimborso richiesto per pagamento non dovuto 

  • Originale oppure fotocopia della ricevuta di versamento per il quale si richiede il rimborso
  • Fotocopia della carta di circolazione

Rimborso parzialmente rimborsabile 

  • Originale oppure fotocopia della ricevuta di versamento per il quale si richiede il rimborso

 

La modulistica per richiedere il rimborso è disponibile presso l'Ufficio Provinciale di Bolzano e le Delegazioni ACI operanti sul territorio, oppure è possibile scaricarla cliccando qui

ATTENZIONE: al fine di consentire un più veloce esame della domanda, si prega di fornire la documentazione completa in ogni sua parte.

 

Casi particolari

Eredi
Oltre al modello di domanda di rimborso, gli eredi dell'avente diritto al rimborso devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: si chiede in particolare di dichiarare che non ci sono altri eredi oltre al sottoscrittore/ai sottoscrittori della dichiarazione e, in caso di pluralità di sottoscrittori, di indicare uno di loro come beneficiario dell'eventuale rimborso. In questo caso, è necessaria anche la fotocopia di un documento di identità.

Scarica la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per gli eredi


Ex soci di una società cessata
Oltre al modello di domanda di rimborso, gli ex soci di una società ormai cessata devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: si chiede in particolare di dichiarare che non vi sono altri ex soci oltre al sottoscrittore/ai sottoscrittori della dichiarazione e, in caso di pluralità di sottoscrittori, di indicare uno di loro come beneficiario dell'eventuale rimborso. In questo caso, è  necessaria anche la fotocopia di un documento di identità.

La dichiarazione sarà richiesta qualora si tratti di una società di persone per la quale non è stato nominato un liquidatore. Nel caso di società di persone per le quali sia stato invece nominato un liquidatore o per le società di capitali, la domanda di rimborso potrà essere presentata dal liquidatore stesso (vedi sotto, paragrafo "liquidatore di una persona giuridica").

Scarica il modello di domanda di rimborso e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per gli ex soci


Legale rappresentante di una persona giuridica
Oltre al modello di domanda di rimborso, è richiesta la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui il richiedente dichiari di essere il legale rappresentante di una persona giuridica; in questo caso non deve essere allegato il documento d'identità.

Scarica il modello di domanda di rimborso e la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i legali rappresentanti di persone giuridiche

 

Liquidatore di una persona giuridica
Oltre al modello di domanda di rimborso, è richiesta la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui il richiedente dichiari di essere il liquidatore di una persona giuridica; in questo caso non deve essere allegato il documento d'identità.

Scarica il modello di domanda di rimborso e la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i liquidatori di persone giuridiche

 

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Fermo amministrativo

In caso di fermo amministrativo:

La Provincia Autonoma di Bolzano con L.P. n.15 del 23 dicembre 2010 (Finanziaria2011),  ha disposto che dal  2011 il fermo amministrativo di un veicolo disposto dall'agente della riscossione dei tributi (ad es. Equitalia spa) non interrompe più l'obbligo di pagare la tassa automobilistica.

Per i veicoli già gravati dal citato provvedimento di fermo amministrativo al 05.01.2011 (data di entrata in vigore della citata legge) e per i quali la scadenza tributaria  era stata interrotta  da tale fermo, l'obbligo tributario decorre nuovamente dal mese di gennaio 2011, fino alla scadenza che deve essere individuata secondo le regole generali di pagamento del  primo bollo (vedi Termini di pagamento per Veicoli nuovi di fabbrica). Per questi veicoli la tassa deve essere pertanto corrisposta entro il 31.01.2011.
Qualora invece il fermo amministrativo sia stato iscritto nel periodo tributario in corso al 05.01.2011, la periodicità tributaria rimane invariata.

Esempi:  

  1. Autovettura con  periodicità maggio 2010 - aprile 2011, iscrizione del fermo amministrativo il 15 settembre 2010: in questo caso il 05.01.2011 la scadenza tributaria non è stata ancora interrotta (fermo iscritto nel periodo in corso) e quindi la tassa è dovuta a maggio 2011 per il periodo maggio 2011 – aprile 2012.
  2. Autovettura con periodicità maggio 2009 - aprile 2010, iscrizione del fermo amministrativo il 10 marzo 2010,  con conseguente interruzione dell'obbligazione tributaria da maggio 2010; per effetto della nuova normativa  la tassa è  dovuta  a gennaio 2011 per il periodo gennaio 2011 – dicembre 2011.

 

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Cosa fare se...

a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo
b) si deve richiedere una attestazione di versamento (anche nel caso in cui è stata smarrita o è stata rubata la ricevuta)
c) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
d) si è pagato in misura inferiore al dovuto

a) errore nel pagamento del bollo

L'errore può consistere in:
- pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
- pagamento eseguito a favore di una regione/provincia diversa da quella di residenza;
- pagamento con un numero di targa errato;
- errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell'anno di riferimento.

In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l'errore all'Ufficio Provinciale ACI o ad una Delegazione ACI, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.
L'ACI per conto della Provincia Autonoma di Bolzano provvederà a comunicare la validità del versamento.

b) richiesta attestazione di versamento (anche a seguito di smarrimento o furto della ricevuta del pagamento eseguito).

Per richiedere un'attestazione di versamento, l'intestatario del veicolo deve recarsi presso il competente Ufficio Provinciale ACI o presso una Delegazione ACI, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall'intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell'intestatario.
L'ACI per conto della Provincia Autonoma di Bolzano provvederà a rilasciare attestazione dell'avvenuto pagamento.

c) ritardo nel pagamento

Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.

Regolarizzazione entro l'anno. Oltre alla tassa sono dovuti:

  • una sanzione pari al 3% della tassa medesima, se il versamento avviene entro 30 giorni (ravvedimento breve) dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri, con maturazione giorno per giorno pari al 2,5% annuo.
  • una sanzione pari al 3,75%, se il versamento avviene dopo il trentesimo giorno ma non oltre un anno dalla scadenza del termine (ravvedimento lungo)più gli interessi legali giornalieri (calcolati come sopra).

ATTENZIONE! Con DL n.98 del 6/07/2011 convertito in Legge n.111 del 15/07/2011, dal 6 luglio 2011 è stato introdotto un altro tipo di ravvedimento operoso cd. “veloce” o “sprint” che consiste nell’applicazione di:

  • una sanzione ulteriormente ridotta, pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 14 giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri (calcolati come sopra).

Tabella riepilogativa di sanzioni ed interessi legali nell'ambito del ravvedimento operoso.


Periodo di vigenza sanzioni
Ravved.
veloce
Ravved.  breveRavved. lungo

Fino al 28/11/2008

"

3,75%

6%

Dal 29/11/2008 al 31/01/2011

"

2,5%

3%

Dal 01/02/2011

"

3%

3,75%

Dal 06/07/2011

0,2% al giorno

3%

3,75%


Periodo di vigenza interessi legaliTasso annuo

Dal 01/01/2004 al 31/12/2007

2,5%

Dal 01/01/2008 al 31/12/2009

3%

Dal 01/01/2010 al 31/12/2010

1%

Dal 01/01/2011 al 31/12/2011

1,5%

Dal 01/01/2012

2,5%

Regolarizzazione oltre l'anno

Dopo un anno dalla scadenza del termine viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta più gli interessi moratori, calcolati nella seguente misura a semestre maturato.


Periodo di vigenza interessi moratoriTasso fisso semestrale

Fino al 30/06/2003

2,5%

Dal 01/07/2003 al 31/12/2009

1,375%

Dal 01/01/2010 al 31/12/2010

1%

Dal 01/01/2011

1,5%

 


d) pagamento insufficiente

Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).

Inoltre: Provincia Autonoma di Bolzano www.provincia.bz.it

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