Servizio di assistenza diretta agli utenti
La Provincia Autonoma di Bolzano, convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.
Il servizio è attivo:
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
e può essere contattato ai seguenti recapiti:
| Regione | Assistenza diretta | Casella Postale | |
|---|---|---|---|
Bolzano | tel. 199 727272 | 15608 00143 Roma |
L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal personale degli Uffici Provinciali ACI e dalle Delegazioni ACI presenti su tutto il territorio
Il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato:
Attenzione : non si possono più utilizzare per il versamento delle tasse automobilistiche i moduli del libretto fiscale (LIF). Questi ultimi, infatti, riportano un numero di conto corrente non più aperto.
N.B. I residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano possono effettuare il versamento della tassa automobilistica presso gli sportelli sopra indicati anche se si trovano al di fuori della loro provincia o regione di residenza.
L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2012 (file PDF, 343 Kb) oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.
I residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano, oltre all'importo della tassa automobilistica, devono sostenere i seguenti costi per l'operazione di versamento:
Riduzione delle tariffe del 10% con decorrenza 1° gennaio 2009
La Provincia Autonoma di Bolzano ha deliberato con decorrenza 1° gennaio 2009 la riduzione del 10% di tutte le tariffe riguardanti la Tassa automobilistica provinciale, rispetto alle tariffe del 2008 (deliberazione della Giunta Provinciale n. 2511 del 14 luglio 2008).
La riduzione ha effetto dai pagamenti che dovranno essere effettuati dal 1° gennaio 2009, relativi a periodi tributari fissi posteriori a tale data.
I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:
veicoli in uscita dall'esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).
Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.
Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.
I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:
veicoli ultraventennali e veicoli storici
autoveicoli con alimentazione ibrida elettrica e termica
veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita
esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria
Con decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 25/08/2009 (pubblicato nel BUR n. 40 del 29/09/2009), con decorrenza 30 Settembre 2009 è stato modificato il regolamento per la disciplina della tassa automobilistica provinciale. Importanti novità riguardano i rimborsi.
Condizioni per chiedere il rimborso
Il rimborso della tassa automobilistica deve essere chiesto entro 3 anni solari successivi a quello del versamento e per i seguenti casi:
ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme inferiori ad Euro 16,53.
Documentazione da allegare alla domanda di rimborso – Regole generali
Tabella riassuntiva della documentazione da allegare
Caso | Documentazione da allegare |
Rimborso richiesto per doppio pagamento |
|
Rimborso richiesto per versamento eccessivo |
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Rimborso richiesto per pagamento non dovuto |
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Rimborso parzialmente rimborsabile |
|
La modulistica per richiedere il rimborso è disponibile presso l'Ufficio Provinciale di Bolzano e le Delegazioni ACI operanti sul territorio, oppure è possibile scaricarla cliccando qui
ATTENZIONE: al fine di consentire un più veloce esame della domanda, si prega di fornire la documentazione completa in ogni sua parte.
Casi particolari
Eredi
Oltre al modello di domanda di rimborso, gli eredi dell'avente diritto al rimborso devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: si chiede in particolare di dichiarare che non ci sono altri eredi oltre al sottoscrittore/ai sottoscrittori della dichiarazione e, in caso di pluralità di sottoscrittori, di indicare uno di loro come beneficiario dell'eventuale rimborso. In questo caso, è necessaria anche la fotocopia di un documento di identità.
Scarica la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per gli eredi
Ex soci di una società cessata
Oltre al modello di domanda di rimborso, gli ex soci di una società ormai cessata devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: si chiede in particolare di dichiarare che non vi sono altri ex soci oltre al sottoscrittore/ai sottoscrittori della dichiarazione e, in caso di pluralità di sottoscrittori, di indicare uno di loro come beneficiario dell'eventuale rimborso. In questo caso, è necessaria anche la fotocopia di un documento di identità.
La dichiarazione sarà richiesta qualora si tratti di una società di persone per la quale non è stato nominato un liquidatore. Nel caso di società di persone per le quali sia stato invece nominato un liquidatore o per le società di capitali, la domanda di rimborso potrà essere presentata dal liquidatore stesso (vedi sotto, paragrafo "liquidatore di una persona giuridica").
Scarica il modello di domanda di rimborso e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per gli ex soci
Legale rappresentante di una persona giuridica
Oltre al modello di domanda di rimborso, è richiesta la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui il richiedente dichiari di essere il legale rappresentante di una persona giuridica; in questo caso non deve essere allegato il documento d'identità.
Scarica il modello di domanda di rimborso e la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i legali rappresentanti di persone giuridiche
Liquidatore di una persona giuridica
Oltre al modello di domanda di rimborso, è richiesta la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui il richiedente dichiari di essere il liquidatore di una persona giuridica; in questo caso non deve essere allegato il documento d'identità.
Scarica il modello di domanda di rimborso e la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i liquidatori di persone giuridiche
In caso di fermo amministrativo:
La Provincia Autonoma di Bolzano con L.P. n.15 del 23 dicembre 2010 (Finanziaria2011), ha disposto che dal 2011 il fermo amministrativo di un veicolo disposto dall'agente della riscossione dei tributi (ad es. Equitalia spa) non interrompe più l'obbligo di pagare la tassa automobilistica.
Per i veicoli già gravati dal citato provvedimento di fermo amministrativo al 05.01.2011 (data di entrata in vigore della citata legge) e per i quali la scadenza tributaria era stata interrotta da tale fermo, l'obbligo tributario decorre nuovamente dal mese di gennaio 2011, fino alla scadenza che deve essere individuata secondo le regole generali di pagamento del primo bollo (vedi Termini di pagamento per Veicoli nuovi di fabbrica). Per questi veicoli la tassa deve essere pertanto corrisposta entro il 31.01.2011.
Qualora invece il fermo amministrativo sia stato iscritto nel periodo tributario in corso al 05.01.2011, la periodicità tributaria rimane invariata.
Esempi:
a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo
b) si deve richiedere una attestazione di versamento (anche nel caso in cui è stata smarrita o è stata rubata la ricevuta)
c) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
d) si è pagato in misura inferiore al dovuto
a) errore nel pagamento del bollo
L'errore può consistere in:
- pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
- pagamento eseguito a favore di una regione/provincia diversa da quella di residenza;
- pagamento con un numero di targa errato;
- errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell'anno di riferimento.
In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l'errore all'Ufficio Provinciale ACI o ad una Delegazione ACI, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.
L'ACI per conto della Provincia Autonoma di Bolzano provvederà a comunicare la validità del versamento.
b) richiesta attestazione di versamento (anche a seguito di smarrimento o furto della ricevuta del pagamento eseguito).
Per richiedere un'attestazione di versamento, l'intestatario del veicolo deve recarsi presso il competente Ufficio Provinciale ACI o presso una Delegazione ACI, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall'intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell'intestatario.
L'ACI per conto della Provincia Autonoma di Bolzano provvederà a rilasciare attestazione dell'avvenuto pagamento.
c) ritardo nel pagamento
Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.
Regolarizzazione entro l'anno. Oltre alla tassa sono dovuti:
ATTENZIONE! Con DL n.98 del 6/07/2011 convertito in Legge n.111 del 15/07/2011, dal 6 luglio 2011 è stato introdotto un altro tipo di ravvedimento operoso cd. “veloce” o “sprint” che consiste nell’applicazione di:
Tabella riepilogativa di sanzioni ed interessi legali nell'ambito del ravvedimento operoso.
Periodo di vigenza sanzioni | Ravved. veloce | Ravved. breve | Ravved. lungo |
|---|---|---|---|
Fino al 28/11/2008 | " | 3,75% | 6% |
Dal 29/11/2008 al 31/01/2011 | " | 2,5% | 3% |
Dal 01/02/2011 | " | 3% | 3,75% |
Dal 06/07/2011 | 0,2% al giorno | 3% | 3,75% |
| Periodo di vigenza interessi legali | Tasso annuo |
|---|---|
Dal 01/01/2004 al 31/12/2007 | 2,5% |
Dal 01/01/2008 al 31/12/2009 | 3% |
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 | 1% |
Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 | 1,5% |
Dal 01/01/2012 | 2,5% |
Regolarizzazione oltre l'anno
Dopo un anno dalla scadenza del termine viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta più gli interessi moratori, calcolati nella seguente misura a semestre maturato.
| Periodo di vigenza interessi moratori | Tasso fisso semestrale |
|---|---|
Fino al 30/06/2003 | 2,5% |
Dal 01/07/2003 al 31/12/2009 | 1,375% |
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 | 1% |
Dal 01/01/2011 | 1,5% |
d) pagamento insufficiente
Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).
Inoltre: Provincia Autonoma di Bolzano www.provincia.bz.it