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Provincia Autonoma di Trento

Contenuto principale

Servizio di assistenza diretta agli utenti

Modalità di pagamento

Importo da pagare                        

Termini di pagamento

Riduzioni ed esenzioni

Rimborsi

Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo

Cosa fare se...


Servizio di assistenza diretta agli utenti

La Provincia Autonoma di Trento, convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.
Il servizio è attivo:

dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

e può essere contattato ai seguenti recapiti:

Contatti per l'assistenza diretta agli utenti della Provincia Autonoma di Trento
RegioneAssistenza direttae-mailCasella Postale

Trento

tel. 199 727979
fax 199 121515

infobollo@trento.aci.it

15607 00143 Roma

L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal personale degli Uffici Provinciali ACI e dalle Delegazioni ACI presenti su tutto il territorio

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Modalità di pagamento

Il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato:

  • presso le delegazioni ACI;
  • mediante il servizio Bollonet (riscossione su internet con pagamento con carta di credito);
  • mediante il servizio Internet-Banking (solo per i propri clienti) e/o presso gli sportelli Bancomat (ATM) di: Banca Antonveneta, Banca di Cambiano, Banca Popolare del Cassinate, Banca Popolare dell’Alto Adige (Volksbank), Banca Popolare di Bari, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Cassa Centrale – Credito Cooperativo Nord Est (Casse Rurali Trentine), Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige (anche presso gli sportelli bancari), Cassa di Risparmio di Bolzano (Sparkasse), Cassa di Risparmio di Orvieto, Cassa Rurale Renon, Credito Cooperativo Fiorentino, Credito Cooperativo Fornacette, Gruppo Intesa SanPaolo, Gruppo UniCredit, Monte dei Paschi di Siena;
  • presso le agenzie di pratiche auto aderenti al consorzio SERMETRA;
  • presso le agenzie di pratiche auto;
  • presso i tabaccai, compilando le apposite schede distinte in:
    scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena;
    scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es. taxi), per altri veicoli (es. autobus, autocarri, rimorchi, motocicli, ciclomotori, ecc.);
  • presso gli Uffici Postali
    Per effettuare il pagamento alle Poste occorre compilare l'apposito bollettino, preintestato a Trentino Riscossioni Spa – Tasse Auto Prov. Aut. Trento numero di conto corrente postale c/c 3384, che si trova in distribuzione presso gli sportelli postali.

     

Attenzione : in sede di pagamento della tassa automobilistica a favore della Provincia Autonoma di Trento, l'importo totale deve essere arrotondato all'euro inferiore, qualora i centesimi siano inferiori a 50, all'euro superiore, qualora i centesimi siano 50 o più di 50.
Ad esempio: 117,47 = 117; 117,53 = 118

Si ricorda, inoltre, che non si possono più utilizzare per il versamento delle tasse automobilistiche i moduli del libretto fiscale (LIF). Questi ultimi, infatti, riportano un numero di conto corrente non più aperto.

N.B. I residenti nella Provincia Autonoma di Trento possono effettuare il versamento della tassa automobilistica presso gli sportelli sopra indicati anche se si trovano al di fuori della loro provincia o regione di residenza.

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Importo da pagare

L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2012 (file PDF, 406 Kb) oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.


I residenti nella Provincia Autonoma di Trento, oltre all'importo della tassa automobilistica, devono sostenere i seguenti costi per l'operazione di versamento:

  • Operazione gratuita per versamenti entro la data di scadenza effettuati negli uffici ACI; Euro 1,87 per versamenti tardivi;
  • 1,2% dell'importo dovuto per versamenti tempestivi effettuati con Bollonet; Euro 1,87 + 1,2% dell’importo dovuto per versamenti tardivi;
  • Operazione gratuita per versamenti entro la data di scadenza effettuati presso le agenzie di pratiche auto Sermetra; Euro 1,87 per versamenti tardivi;
  • Euro 1,87 per versamenti effettuati presso altre agenzie di pratiche auto;
  • Operazione gratuita per versamenti entro la data di scadenza effettuati presso le banche; Euro 1,87 per versamenti tardivi;
  • Euro 1,87 per versamenti effettuati tramite Bancomat e Internet-Banking;
  • Euro 1,87 per versamenti effettuati presso i tabaccai;
  • Euro 1,10 per versamenti effettuati presso gli Uffici Postali.

 

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Termini di pagamento

I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:

veicoli già circolanti

veicoli nuovi di fabbrica

veicoli in uscita dall'esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).

Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.

Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.

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Riduzioni ed esenzioni

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

ecoincentivi 2007

ecoincentivi 2008

veicoli storici

veicoli destinati ai disabili

esenzioni ONLUS

veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o gas Metano

veicoli con doppia alimentazione

veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

veicoli interessati da furto o demolizione

esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria

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Rimborsi

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita effettuata in data antecedente all'inizio del periodo tributario o demolizione del veicolo, ecc.).

Le domande di rimborso, redatte in carta libera, devono essere indirizzate a:

TRENTINO RISCOSSIONI SPA
Via Romagnosi 9
38122  TRENTO

e vanno presentate presso gli Uffici Provinciali ACI o presso le Delegazioni ACI.

Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).

N.B. Il rimborso deve essere richiesto entro 3 anni solari successivi a quello del versamento.

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:

strong>in caso di doppio pagamento

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di pagamento in eccesso

  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di versamento non dovuto

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia dell'atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell'atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).

ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 17,00.

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Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo

L'intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica quando il veicolo stesso, entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sia stato oggetto di furto, demolizione o indisponibilità a seguito di provvedimento giudiziario.
Tali eventi debbono obbligatoriamente essere annotati al PRA.

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Cosa fare se...

a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo
b) si deve richiedere una attestazione di versamento (anche nel caso in cui è stata smarrita o è stata rubata la ricevuta)
c) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
d) si è pagato in misura inferiore al dovuto

a) errore nel pagamento del bollo

L'errore può consistere in:
- pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
- pagamento eseguito a favore di una regione/provincia diversa da quella di residenza;
- pagamento con un numero di targa errato;
- errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell'anno di riferimento.

In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l'errore all'Ufficio Provinciale ACI o ad una Delegazione ACI, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.
L'ACI per conto della Provincia Autonoma di Trento provvederà a comunicare la validità del versamento.

b) richiesta attestazione di versamento (anche a seguito di smarrimento o furto della ricevuta del pagamento eseguito).

Per richiedere un'attestazione di versamento, l'intestatario del veicolo deve recarsi presso il competente Ufficio Provinciale ACI o presso una Delegazione ACI, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall'intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell'intestatario.
L'ACI per conto della Provincia Autonoma di Trento provvederà a rilasciare attestazione dell'avvenuto pagamento.

c) ritardo nel pagamento

Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.

Regolarizzazione entro l'anno. Oltre alla tassa sono dovuti:

  • una sanzione pari al 3% della tassa medesima, se il versamento avviene entro 30 giorni (ravvedimento breve) dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri, con maturazione giorno per giorno pari al 2,5% annuo.
  • una sanzione pari al 3,75%, se il versamento avviene dopo il trentesimo giorno ma non oltre un anno dalla scadenza del termine (ravvedimento lungo)più gli interessi legali giornalieri (calcolati come sopra).

ATTENZIONE! Con DL n.98 del 6/07/2011 convertito in Legge n.111 del 15/07/2011, dal 6 luglio 2011 è stato introdotto un altro tipo di ravvedimento operoso cd. “veloce” o “sprint” che consiste nell’applicazione di:

  • una sanzione ulteriormente ridotta, pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 14 giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri (calcolati come sopra).

Tabella riepilogativa di sanzioni ed interessi legali nell'ambito del ravvedimento operoso.


Periodo di vigenza sanzioni
Ravved.
veloce
Ravved.  breveRavved. lungo

Fino al 28/11/2008

"

3,75%

6%

Dal 29/11/2008 al 31/01/2011

"

2,5%

3%

Dal 01/02/2011

"

3%

3,75%

Dal 06/07/2011

0,2% al giorno

3%

3,75%


Periodo di vigenza interessi legaliTasso annuo

Dal 01/01/2004 al 31/12/2007

2,5%

Dal 01/01/2008 al 31/12/2009

3%

Dal 01/01/2010 al 31/12/2010

1%

Dal 01/01/2011 al 31/12/2011

1,5%

Dal 01/01/2012

2,5%

Regolarizzazione oltre l'anno

Dopo un anno dalla scadenza del termine viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta più gli interessi moratori, calcolati nella seguente misura a semestre maturato.


Periodo di vigenza interessi moratoriTasso fisso semestrale

Fino al 30/06/2003

2,5%

Dal 01/07/2003 al 31/12/2009

1,375%

Dal 01/01/2010 al 31/12/2010

1%

Dal 01/01/2011

1,5%

 


d) pagamento insufficiente

Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).

Inoltre: Provincia Autonoma di Trento   www.provincia.tn.it

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