Servizio di assistenza diretta agli utenti
Termini di pagamento per i residenti nei comuni terremotati
Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo
La Regione Abruzzo, convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.
Il servizio è attivo:
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
e può essere contattato ai seguenti recapiti:
| Regione | Assistenza diretta | Casella Postale | |
|---|---|---|---|
Abruzzo | tel. 199 727070 | 15603 00143 Roma |
L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal personale degli Uffici Provinciali ACI e dalle Delegazioni ACI presenti su tutto il territorio
Il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato:
Attenzione : non si possono più utilizzare per il versamento delle tasse automobilistiche i moduli del libretto fiscale (LIF). Questi ultimi, infatti, riportano un numero di conto corrente non più aperto.
N.B. I residenti nella Regione Abruzzo possono effettuare il versamento della tassa automobilistica presso gli sportelli sopra indicati anche se si trovano al di fuori della loro provincia o regione di residenza.
L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2012 (file PDF, 265 Kb) oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.
I residenti nella Regione Abruzzo, oltre all'importo della tassa automobilistica, devono sostenere i seguenti costi per l'operazione di versamento:
I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:
veicoli in uscita dall'esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).
Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.
Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.
Comuni cd. "entro cratere": i soggetti che alla data del 6 aprile 2009 avevano domicilio fiscale o sede operativa nei comuni indicati nel decreto n. 3 del 16.04.2009 (Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela, Tossicia, Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli, Torre dei Passeri) e nel decreto n.11 del 17.07.2009 (Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio, Montereale, Colledara, Fano Adriano e Penna Sant'Andrea) hanno beneficiato della sospensione dal pagamento dei tributi da corrispondere dal 6 aprile 2009 fino al 30 giugno 2010 incluso;
Comuni cd. "fuori cratere": i soggetti che alla data del 6 aprile 2009 avevano domicilio fiscale o sede operativa in comuni della provincia dell'Aquila differenti da quelli indicati al precedente punto, hanno beneficiato della sospensione dal pagamento dei tributi da corrispondere dal 6 aprile 2009 fino al 30 novembre 2009 incluso;
Regolarizzazione dei bolli sospesi.
Con la circolare n.44/E del 13 agosto 2010, diramata dall’Agenzia delle Entrate, riguardante la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, sono stati formalizzati, d’intesa con la Regione Abruzzo, i termini e le modalità per il pagamento della tasse automobilistiche.
In relazione ai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate già emanati ed a quanto ulteriormente specificato nella circolare n. 44/E, il pagamento delle tasse automobilistiche deve avvenire come segue:
1) per i soggetti passivi con residenza nei comuni “fuori cratere” in massimo sessanta rate di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2010, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Considerando che la circolare è stata pubblicata in data 13 agosto 2010, il versamento delle rate di giugno, luglio ed agosto 2010 può essere effettuato entro il 31 agosto 2010, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
2) Per i soggetti passivi con residenza nei comuni “entro cratere” in massimo centoventi rate di pari importo a decorrere dal 31 gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Il pagamento delle tasse automobilistiche deve essere effettuato esclusivamente mediante versamento sul c/c postale n. 1677 intestato a “Regione Abruzzo – Tasse automobilistiche” indicando nella causale la targa del veicolo, il numero progressivo delle rate e l’anno di riferimento.
A discrezione dei contribuenti, considerata l’entità del tributo e gli oneri di esazione, il pagamento può avvenire anche in unica soluzione ovvero con un numero di rate inferiore rispettivamente a sessanta o centoventi, decorrenti, comunque, da giugno 2010 (per la prima rata proroga ad agosto 2010) o gennaio 2011 e di pari importo. Ad esempio, qualora il contribuente intenda pagare detti tributi in sei rate, i versamenti devono essere effettuati dal mese di giugno al mese di novembre 2010 (fuori cratere) o dal mese di gennaio 2011 al mese di giugno 2011 (entro cratere).
In caso di pagamento tardivo, parziale o omesso di una o più rate sono applicabili le disposizioni sul ravvedimento operoso (decreto legislativo 18/12/19997 n.472 art.13).
ATTENZIONE! Il DL n.225 del 29 dicembre 2010 ha disposto la sospensione della riscossione delle rate per i soggetti passivi con residenza nei comuni "entro cratere". La ripresa della riscossione delle rate non versate sarà disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:
veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o gas Metano
veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita
esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria
Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:
Le domande di rimborso, redatte in carta libera, devono essere indirizzate a:
Regione Abruzzo
Ufficio Tributi Piazza San Giusto Pal. Centi
67100 L'Aquila
e vanno presentate presso gli Uffici Provinciali ACI o presso le Delegazioni ACI.
Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).
N.B. Il rimborso deve essere richiesto entro 3 anni solari successivi a quello del versamento.
Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:
in caso di doppio pagamento
in caso di pagamento in eccesso
in caso di versamento non dovuto
ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 10,33.
L'intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica quando il veicolo stesso, entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sia stato oggetto di furto, demolizione o indisponibilità a seguito di provvedimento giudiziario.
a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo
b) si deve richiedere una attestazione di versamento (anche nel caso in cui è stata smarrita o è stata rubata la ricevuta)
c) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
d) si è pagato in misura inferiore al dovuto
a) errore nel pagamento del bollo
L'errore può consistere in:
- pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
- pagamento eseguito a favore di una regione/provincia diversa da quella di residenza;
- pagamento con un numero di targa errato;
- errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell'anno di riferimento.
In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l'errore all'Ufficio Provinciale ACI o ad una Delegazione ACI, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.
L'ACI per conto della Regione Abruzzo provvederà a comunicare la validità del versamento.
b) richiesta attestazione di versamento (anche a seguito di smarrimento o furto della ricevuta del pagamento eseguito).
Per richiedere un'attestazione di versamento, l'intestatario del veicolo deve recarsi presso il competente Ufficio Provinciale ACI o presso una Delegazione ACI, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall'intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell'intestatario.
L'ACI per conto della Regione Abruzzo provvederà a rilasciare attestazione dell'avvenuto pagamento.
c) ritardo nel pagamento
Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.
Regolarizzazione entro l'anno. Oltre alla tassa sono dovuti:
ATTENZIONE! Con DL n.98 del 6/07/2011 convertito in Legge n.111 del 15/07/2011, dal 6 luglio 2011 è stato introdotto un altro tipo di ravvedimento operoso cd. “veloce” o “sprint” che consiste nell’applicazione di:
Tabella riepilogativa di sanzioni ed interessi legali nell'ambito del ravvedimento operoso.
Periodo di vigenza sanzioni | Ravved. veloce | Ravved. breve | Ravved. lungo |
|---|---|---|---|
Fino al 28/11/2008 | " | 3,75% | 6% |
Dal 29/11/2008 al 31/01/2011 | " | 2,5% | 3% |
Dal 01/02/2011 | " | 3% | 3,75% |
Dal 06/07/2011 | 0,2% al giorno | 3% | 3,75% |
| Periodo di vigenza interessi legali | Tasso annuo |
|---|---|
Dal 01/01/2004 al 31/12/2007 | 2,5% |
Dal 01/01/2008 al 31/12/2009 | 3% |
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 | 1% |
Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 | 1,5% |
Dal 01/01/2012 | 2,5% |
Regolarizzazione oltre l'anno
Dopo un anno dalla scadenza del termine viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta più gli interessi moratori, calcolati nella seguente misura a semestre maturato.
| Periodo di vigenza interessi moratori | Tasso fisso semestrale |
|---|---|
Fino al 30/06/2003 | 2,5% |
Dal 01/07/2003 al 31/12/2009 | 1,375% |
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 | 1% |
Dal 01/01/2011 | 1,5% |
d) pagamento insufficiente
Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).
Inoltre: Regione Abruzzo http://www.regione.abruzzo.it