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Percentuali di maggiorazione dell'IPT

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AumentoProvincia

30%

Agrigento, Alessandria, Ancona (6), Ascoli Piceno (1), Belluno, Bergamo,Biella,Bologna, Brindisi, Catanzaro,Como, Cosenza, Cremona, Enna, Ferrara, Forlì-Cesena, Frosinone, Gorizia, Imperia, L'Aquila,La Spezia,Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Messina, Milano, Modena, Monza e Brianza,Napoli,Novara,Nuoro,Ogliastra, Olbia-Tempio,Oristano, Palermo, Parma,Pesaro Urbino (2), Piacenza, Pisa,Pistoia, Potenza (2),Ravenna (2),Rieti, Rimini, Roma (4), Rovigo, Salerno, Savona, Teramo,Torino (3),Trapani, Treviso, Verbano-Cusio-Ossola, Viterbo

29%

Vercelli

28%

Chieti

26%

Perugia

25%

Crotone, Firenze (4), Lecco, Sondrio

20%

Arezzo, Asti, Avellino, Barletta-Andria-Trani, Bari, Benevento, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Carbonia-Iglesias, Caserta, Catania, Cuneo, Fermo (8), Foggia, Genova, Grosseto, Isernia, Latina, Lecce, Macerata, Medio-Campidano, Padova, Pavia, Pescara, Pordenone, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto,Terni, Trieste, Udine, Venezia, Vibo Valentia (5), Verona, Vicenza (7)

18%

Varese

15%

Ragusa

10%

Matera

Nessun aumento

Aosta, Bolzano, Brescia, Pistoia (9), Prato, Trento

 


1) La maggiorazione del 30% della tariffa di cui al DM 435/1998 si applica alle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione soggette al pagamento della IPT, comprese quelle relative ad atti non aventi contenuto patrimoniale, relative a veicoli (autovetture, autoveicoli, trattori stradali e autobus) oltre i 53 KW.
Mantengono la maggiorazione del 20%:
- le formalità aventi ad oggetto veicoli con data di immatricolazione antecedente al 01/01/1997;
- le formalità relative a veicoli con alimentazione a metano, gpl, elettrica (esclusiva o ibrida);
- le formalità con cui si costituiscono, modificano o estinguono diritti reali di garanzia;
- tutte le casistiche non contemplate tra quelle espressamente menzionate con la maggiorazione al 30%.

2) Per le formalità relative a veicoli con alimentazione elettrica, ibrida, GPL e metano, la maggiorazione IPT è del 20%.

3) Per il calcolo della IPT dovuta, si applica la percentuale di maggiorazione del 30% alle formalità basate su atti non soggetti a IVA, mentre per la trascrizione di atti soggetti a IVA si applica l'importo di cui al DM 435/1998, senza alcuna maggiorazione.

4) Ad esclusione delle delle casistiche sotto elencate per le quali è prevista l'applicazione dell'IPT senza alcuna percentuale di maggiorazione:
-formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione senza conducente;
- formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
-formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC - servizio pubblico non di linea);
-formalità relative a uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
-formalità relative a uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio.

5) Ad esclusione delle formalità basate su atti soggetti ad IVA o atti non aventi contenuto patrimoniale (es:atti di rettifica e cancellazioni di ipoteche) per le quali è prevista la maggiorazione IPT al 30%.

6) Per le formalità relative ad autovetture con emissione di CO2 fino a 120 g/Km la maggiorazione IPT è del 10%.

7) Per le formalità relative a veicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a idrogeno e a GPL si applica l'IPT senza nessun aumento.

 8) La maggiorazione del 20% si applica a:
- veicoli fino a 53 Kw;
- veicoli con alimentazione (esclusiva o ibrida) a metano, GPL, o elettrici;
- veicoli con dato fiscale diverso dai KW (es: autocarri);
- formalità ipotecarie e quelle non aventi contenuto patrimoniale (es: rettifica intestazione).
Viceversa, si applica la maggiorazione del 30%:
- ai veicoli con potenza del motore superiore ai 53 KW;
- in ogni caso, a tutti i veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 1997.

9) L'importo IPT base di cui al DM 435/1998 si applica alle formalità basate su atti soggetti a IVA aventi ad oggetto:

- autovetture e autoveicoli con potenza fino a 80 kw;

- autobus e trattori stradali con potenza fino a 110 kw;

Si applica la maggiorazione del 20% a tutti gli altri atti (atti soggetti a IVA relativi a tutte le altre categorie di veicoli nonché a tutti gli atti non soggetti a IVA).

Si applica la maggiorazione del 30% alle formalità basate su atti non aventi contenuto patrimoniale, di cui al punto 5 della tabella allegata al DM 435/1998.

10) La tariffa IPT ridotta di cui al punto 2 – atti soggetti a IVA - della Tabella allegata al DM 435/1998  si applica solo alle formalità di competenza delle Province autonome (Trento, Bolzano). Per tutte le altre Province l'imposta è calcolata in proporzione ai kw del veicolo oggetto della formalità.