La registrazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) del passaggio di proprietà per non incorrere in sanzioni deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data dell'autentica della firma del venditore sull'atto di vendita.
È possibile, comunque, richiedere il passaggio di proprietà di un veicolo anche dopo i sessanta giorni dall'autentica della firma del venditore, pagando oltre all'importo dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) anche la sanzione per il ritardato pagamento, pari al trenta per cento dell'importo dell'IPT dovuta, e gli interessi legali (dovuti sulla sola IPT).
È possibile pagare la sanzione in misura ridotta richiedendo il "ravvedimento operoso"; in tal caso la sanzione sarà pari a:
Il versamento della sanzione ridotta, per effetto del "ravvedimento", deve avvenire contestualmente al pagamento della IPT e al pagamento degli interessi legali dovuti sul solo importo dell'imposta base (cioè sull'importo IPT senza sanzione).
Con il DL n. 98 del 6 luglio 2011 è stato introdotto il ravvedimento operoso "veloce". La nuova norma diminuisce la sanzione in caso di lieve ritardo (fino a quindici giorni) nei versamenti d'imposte: