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Ritardata registrazione al PRA

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La registrazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) del passaggio di proprietà per non incorrere in sanzioni deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data dell'autentica della firma del venditore sull'atto di vendita.

È possibile, comunque, richiedere il passaggio di proprietà di un veicolo anche dopo i sessanta giorni dall'autentica della firma del venditore, pagando  oltre all'importo dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) anche la sanzione per il ritardato pagamento, pari al trenta per cento dell'importo dell'IPT dovuta, e gli interessi legali (dovuti sulla sola IPT).

Ravvedimento operoso

È possibile pagare la sanzione in misura ridotta richiedendo il "ravvedimento operoso"; in tal caso la sanzione sarà pari a:

  • a un decimo, se la presentazione della richiesta avviene dal sessantunesimo al novantunesimo giorno dalla data dell'autentica della firma del venditore sull'atto di vendita;
  • a un ottavo, se la presentazione della richiesta avviene dal novantunesimo giorno e fino ad un anno dalla data in cui è stata commessa la violazione (cioè sessanta giorni più trecentosessantacinque giorni).

Il versamento della sanzione ridotta, per effetto del "ravvedimento", deve avvenire contestualmente al pagamento della IPT e al pagamento degli interessi legali dovuti sul solo importo dell'imposta base (cioè sull'importo IPT senza sanzione). 
 

Ravvedimento operoso "veloce"

Con il DL n. 98 del 6 luglio 2011 è stato introdotto il ravvedimento operoso "veloce". La nuova norma diminuisce la sanzione in caso di lieve ritardo (fino a quindici giorni) nei versamenti d'imposte:

  • la sanzione IPT, già agevolata al 3%, viene ulteriormente ridotta a 1/15 del 3% (cioè allo 0,2%) per ciascun giorno di ritardo.