I disabili affetti da patologie determinate dalla legge sono esenti dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) per l'acquisto di veicoli destinati alla loro mobilità.
Per legge l'esenzione dal pagamento dell'IPT per l'acquisto di veicoli si applica a favore delle seguenti categorie di disabili:
Il veicolo deve essere intestato al disabile, oppure alla persona cui il disabile è fiscalmente a carico. L'esenzione si applica sia nel caso che il veicolo sia condotto dal disabile, sia nel caso in cui sia utilizzato per l'accompagnamento del disabile.
Il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo. È possibile ottenere l'esenzione per un secondo veicolo solo se il primo viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Se il veicolo è venduto prima dei due anni dall'acquisto, è dovuto il versamento dell'IPT, salvo nel caso in cui il disabile sia stato costretto a cambiare veicolo in seguito a variazioni indispensabili dovute alla propria disabilità.
Per usufruire dell'esenzione l'interessato deve farne espressa richiesta sulla nota di presentazione al PRA indicando gli estremi di legge.
Disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti i cui veicoli siano stati adattati per la loro locomozione
L'adattamento tecnico, riguarda modifiche ai comandi di guida, alla carrozzeria oppure alla sistemazione interna del veicolo per mettere il disabile in condizione di accedervi; ad esempio può consistere in una pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile simultaneamente scorrevole/girevole per facilitare la seduta del disabile nell'abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole.
Disabili psichici o mentali di tale gravità da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento
I soggetti affetti dalla sindrome di Down, oltre che dalle competenti commissioni mediche delle Asl, possono essere dichiarati persone con handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3 Legge 104/92) anche dal proprio medico di base su richiesta corredata dell'apposito esame clinico detto del "cariotipo".
Disabili con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo
I pluriamputati possono anche presentare:
in caso di assenza di entrambi gli arti superiori, il verbale di commissioni mediche diverse da quella di cui alla Legge 104/92 (si tratta delle commissioni esistenti presso le unità sanitarie locali)
in caso di pluriamputati degli arti superiori che siano vittime di guerra, l'accertamento eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra
La Provincia di Lucca ha stabilito la riduzione al 10% dell'IPT per le iscrizioni e le vendite a favore di tutti i portatori di handicap per i quali il legislatore non ha previsto l'esenzione.
La Provincia di Vibo Valentia ha previsto la riduzione rispettivamente al 50% e alla misura "fissa" senza maggiorazione (150,81 euro) della IPT per le iscrizioni e le vendite a favore dei portatori di handicap - o di soggetti di cui risultino fiscalmente a carico - non ricompresi nelle casistiche di esenzioni statali né nella riduzione stabilita dalla medesima Provincia per i cd. disabili sensoriali (vedi tabella pubblicata di seguito), ma comunque affetti da minorazione ai sensi dell'art.3 della L. 104/1992.
La Provincia di Crotone ha previsto la riduzione al 70% della IPT per le iscrizioni e le vendite a favore dei portatori di handicap - o di soggetti di cui risultino fiscalmente a carico - non ricompresi nelle casistiche di esenzioni statali, inclusi i cd. disabili sensoriali (vedi tabella pubblicata di seguito), ma comunque affetti da minorazione ai sensi dell'art.3 della L. 104/1992. Tale riduzione d'imposta è prevista solo per i motocili e per le autovetture, senza limitazione per gli atti soggetti a IVA e con limitazioni di potenza del veicolo fino a 100 KW nel caso di atti non soggetti a IVA.
La Provincia di Catania ha previsto l’applicazione dell’Ipt nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M 435/98 per le formalità traslative o dichiarative riguardanti autoveicoli o motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap non ricompresi nelle casistiche di esenzioni statali, ma comunque affetti da minorazione ai sensi della L. 104/1992.
Altre Province, invece, hanno previsto riduzioni a favore della categoria dei disabili sensoriali, secondo il dettaglio riportato nella seguente tabella:
| Province | IPT |
|---|
Bolzano, Sassari, Trento | Esenzione totale |
Foggia | Riduzione al 75% |
Belluno, Cagliari, La Spezia, Perugia, Terni, Trapani | Riduzione al 50% |
Asti, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova,Massa Carrara Medio Campidano, Milano, Monza e Brianza, Novara, Olbia-Tempio, Padova, Pavia, Piacenza,Reggio Calabria,Rieti, Rimini, Salerno, Siena, Varese, Verbano Cusio Ossola, | Riduzione al 25% |
Forlì, Pescara, Udine, Ravenna | Riduzione al 20% |
Genova, Imperia, Grosseto, Pisa, Pordenone, Potenza, Vicenza, Sondrio, Verona | Riduzione al 10% |
Ancona, Aosta, Catania, Cuneo,Fermo, Frosinone, Latina, Macerata, Pesaro Urbino, Pistoia | Riduzione al 5% |
Vibo Valentia | applicazione della IPT "fissa" senza maggiorazione (euro 150,81) |
Le riduzioni vanno calcolate sull'intero importo dell'IPT, comprensivo quindi delle percentuali di maggiorazione previste dalle Amministrazioni Provinciali.
Fa eccezione a tale principio l'agevolazione stabilita dalla Provincia di Pordenone che ha previsto che la riduzione IPT debba essere calcolata sulla c.d. tariffa base stabilita con D.M.435/98, quindi sulla tariffa IPT senza alcuna percentuale di maggiorazione e la Provincia di Cagliari che ha stabilito che la riduzione va calcolata sull’IPT in misura fissa.
Le condizioni per ottenere la riduzione dell'IPT sono le stesse previste per l'esenzione totale, così come indicate nel precedente paragrafo (soltanto la Provincia di La Spezia ha previsto la riduzione dell'imposta per le sole autovetture, senza alcuna limitazione di cilindrata, nel caso di atti soggetti ad IVA, e con limitazione di potenza del veicolo fino a 100 KW, nel caso di atti non soggetti ad IVA).
Le Province sopra indicate in tabella (ad eccezione della Provincia di Arezzo) hanno previsto, quale condizione per godere delle agevolazioni sul pagamento dell'IPT, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Fanno eccezione:
Ancona e Macerata, pur richiedendo l'indennità di accompagnamento, ricomprendono nel beneficio anche l'indennità speciale prevista per i ciechi con residuo inferiore a 1/20 e l'indennità di comunicazione prevista per i sordomuti (rispettivamente, artt. 3 e 4 della L. 508/1998);
Genova e Savona che richiedono l'accertamento dello stato di gravità (art.3, comma 3, L. n. 104/92);
Aosta, Rimini e Massa Carrara riconoscono l'agevolazione ai soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge n.68/92 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 72 del 30/07/2001, purché sia stata concessa l'indennità di accompagnamento.
Asti, Belluno, Bergamo, Bolzano, Cagliari, Chieti, Cremona, Cuneo, Fermo, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Lecco, Lodi, Medio Campidano, Milano, Monza e Brianza, Novara, Olbia-Tempio, Padova, Pavia, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Pisa, Pordenone, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Rieti, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Terni, Trapani, Trento, Udine, Varese, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Verona e Vicenza che riconoscono le agevolazioni ai soggetti rientranti nei casi previsti dall'art. 1 comma 2 della L.68/1999 e dalla circolare n. 72 del 30/7/2001 (file PDF, 17,2 KB) dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.
Documentazione:
1) certificato rilasciato da Commissioni Mediche Pubbliche che accerta lo stato di handicap o di invalidità e la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti;
2) copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva che attesta che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap).
N.B.
E' consigliabile rivolgersi, per ottenere informazioni di dettaglio relative a ciascuna provincia, agli Uffici Provinciali ACI.