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IVA

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Altre agevolazioni fiscali

L’acquisto dei veicoli destinati ai disabili è soggetto, ai fini Iva, all’aliquota agevolata del 4%.

L’acquisto deve avere ad oggetto veicoli – nuovi o usati, compreso l’acquisto contestuale di optional - con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina, e fino a 2800 cc se con motore diesel.

Le prestazioni per l’adattamento di veicoli già posseduti dal disabile sono soggette, ai fini Iva, all’aliquota agevolata del 4%.

Tale agevolazione è prevista per le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, acquistati per essere utilizzati dai portatori di handicap, senza però alcun espresso riferimento ai limiti di cilindrata (che sono invece previsti per l’acquisto dei veicoli).

Le cessioni di pezzi, parti staccate ed accessori montati sui veicoli destinati ai portatori di handicap sono soggette, ai fini Iva, all’aliquota agevolata del 4%.

L’agevolazione si applica esclusivamente alle cessioni di quei beni che possono essere utilizzati solo come pezzi, parti staccate ed accessori propri delle particolari apparecchiature che sopperiscono al problema del disabile e, quindi, non per i pezzi di ricambio riguardanti strettamente il veicolo.

Per tutti i casi sopra elencati di aliquota Iva agevolata del 4% l’attuale normativa prevede diverse condizioni.Il beneficio si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nell’arco di un periodo di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto.È possibile, entro il quadriennio, ottenere nuovamente l’agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo, per il quale si è già beneficiato dell’agevolazione, viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico.

Inoltre, in caso di trasferimento del veicolo prima di due anni dall’acquisto, termine di decadenza introdotto dalla legge finanziaria del 2007, dovrà essere corrisposta la differenza tra l’imposta che era dovuta in assenza di benefici e quella agevolata (4%).

La norma non si applica nel caso di cessioni motivate dalla necessità di acquistare un nuovo veicolo, su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti, per mutate condizioni dell’handicap. In questo particolare caso l’acquisto di un nuovo veicolo potrà avvenire anche prima del decorso dei quattro anni.

Se, entro due anni dall’acquisto con Iva al 4%, il veicolo viene rivenduto o ceduto gratuitamente dall’erede che lo ha ricevuto in eredità dalla persona disabile deceduta, non è dovuta l’integrazione della differenza dell’imposta.

L’acquisto deve essere effettuato direttamente dal disabile o dal familiare che lo ha fiscalmente a carico.

Sono esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificatamente destinati al trasporto dei disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

Per conoscere la normativa che regolamenta l’agevolazione, le patologie di handicap che ne hanno diritto, i veicoli per i quali è possibile richiederle, alcune casistiche particolari consultare:

 

 

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