Agevolazioni fiscali: la normativa su patologie e veicoli agevolabili, come richiedere l'agevolazione, la documentazione necessaria e la modulistica.
Che cosa è importante sapere.
Per godere dei benefici fiscali previsti dalle norme vigenti è sempre richiesto che il veicolo sia intestato:
Per essere ritenuto “a carico fiscalmente” il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di euro 2.840,51.
Quindi, al di sopra di questo limite, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, occorrerà necessariamente che il veicolo e i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).
Ai fini del limite di euro 2.840,51, non si tiene conto dei redditi esenti (le pensioni sociali, le indennità comprese quelle di accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi preverbali e agli invalidi civili) né di quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ritenuta a imposta sostitutiva.
Devono invece essere considerati tutti quei redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile, anche nel caso in cui questi non debbano essere, in parte o in tutto, dichiarati.
DECADENZA
Le agevolazioni fiscali sono riconosciute per un solo veicolo.
Sarà possibile beneficiare delle stesse per un secondo veicolo solo se il primo viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico.
La legge finanziaria del 2007 ha introdotto una nuova norma: la decadenza da tutti i benefici fiscali, con obbligo di restituzione, nel caso di vendita o cessione a titolo gratuito del veicolo entro i due anni successivi all’acquisto.
In pratica, se il veicolo viene venduto o regalato prima che siano trascorsi due anni dalla data dell’acquisto, dovrà essere corrisposta la differenza tra l’imposta che era dovuta in assenza di benefici e quella agevolata.
La norma non si applica solo nel caso di cessioni motivate dalla necessità di acquistare un nuovo veicolo, su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti, per mutate condizioni dell’handicap. In questo particolare caso l’acquisto di un nuovo veicolo potrà avvenire anche prima del decorso dei quattro anni. (Il termine dei quattro anni è specificatamente previsto per la detrazione Irpef e per la riduzione Iva.
Una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n. 136/E del 28 maggio 2009), relativa all’Iva agevolata, ha inoltre chiarito che la decadenza dai benefici fiscali non si verifica quando, entro due anni dall’acquisto, il veicolo viene rivenduto o ceduto gratuitamente dall’erede che lo ha ricevuto in eredità dalla persona disabile deceduta.