Il mancato uso della cintura espone a sanzioni e può determinare responsabilità o diminuzioni di risarcimento. La cintura di sicurezza è un dispositivo obbligatorio, in tutti i posti, sulle autovetture di nuova immatricolazione, nonché per gli autocarri e per gli autobus (solo conducente). Nelle autovetture "anziane" le cinture sono obbligatorie anche quando non installate all'origine, se esistono gli "attacchi".
L'art. 172 del Codice della Strada impone l'obbligo al conducente e ai passeggeri dei veicoli di categoria M1 (cioè i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia. Del mancato uso della cintura da parte di un minore è responsabile il conducente; la contravvenzione è notificata anche al proprietario del veicolo, in applicazione del principio di "responsabilità solidale" per le sanzioni amministrative. Le esclusioni dall'obbligo per ragioni mediche - non specificate dal codice ma rimesse alla valutazione del sanitario - devono essere esplicitamente certificate. In sede di liquidazione del danno non è indifferente che il danneggiato indossasse o meno, al momento dell'incidente, le cinture di sicurezza. Se, infatti, viene dimostrato che il mancato uso delle cinture di sicurezza ha contribuito a causare un danno maggiore di quello che si sarebbe verificato qualora queste ultime fossero state indossate, il giudice ne terrà conto nella quantificazione del danno diminuendo l'importo spettante al danneggiato in proporzione a quanto sarà valutata l'influenza di questa omissione nella causazione del danno.
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