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La normativa

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L’art. 172 del Codice della strada stabilisce che è obbligatorio per tutti, conducenti e passeggeri dei veicoli, sui sedili anteriori e posteriori, usare le cinture per gli adulti e, per i bambini di statura inferiore a 1,50 m. sistemi di ritenuta omologati ed adeguati al loro peso.
 Il conducente risponde del mancato uso dei sistemi di sicurezza da parte del passeggero dell’auto se il passeggero è minore di età e se non è presente sul veicolo chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
Il conducente che permette ai passeggeri, specie se minorenni, di viaggiare senza cintura di sicurezza o sistemi di ritenuta, può essere considerato responsabile di parte dei danni fisici subiti dagli stessi.
Il mancato rispetto della norma comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria e la sottrazione di punti dalla patente.
La legge prevede tuttavia delle eccezioni e che riguardano il trasporto in taxi, dove i bambini possono viaggiare senza sistemi di ritenuta se collocati sul sedile posteriore ed accompagnati da persona di età non inferiore a 16 anni, ed il trasporto nei veicoli privi di cinture e attacchi dall’origine (immatricolati prima del 15.6.1976) purché i bambini viaggino sul sedile posteriore. Questi veicoli sono ormai rari.
Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini le forze di polizia, polizia municipale e provinciale, forze armate, addetti ai servizi antincendio e sanitari in caso di intervento di emergenza, istruttori di guida, addetti ai servizi di vigilanza privati che effettuano scorte, conducenti dei veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti in servizio nei centri abitati.
In base a certificazione medica, con durata indicata e simbolo previsto dalla direttiva 91/671/CEE sono esentate anche:

  • le persone affette da patologie particolari, o che abbiano condizioni fisiche che costituiscono controindicazioni specifica all’uso delle cinture;
  • le donne in stato di gravidanza in condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture.

La legge non prevede nessuna esenzione “automatica” e non fornisce nemmeno, in nessuna parte, un elenco di “patologie” o di “condizioni particolari”.