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Agevolazioni fiscali: la normativa su patologie e veicoli agevolabili, come richiedere l'agevolazione, la documentazione necessaria e la modulistica.
Che cosa è importante sapere.
Per godere dei benefici fiscali previsti dalle norme vigenti è sempre richiesto che il veicolo sia intestato:
Per essere ritenuto 'a carico fiscalmente' il disabile deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 o euro 4.000, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, al lordo degli oneri deducibili.
Quindi, al di sopra di questo limite, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, occorrerà necessariamente che il veicolo e i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).
Ai fini del limite di 2.840,51 euro (4.000 euro , dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), non si tiene conto dei redditi esenti (le pensioni sociali, le indennità comprese quelle di accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi preverbali e agli invalidi civili) né di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ritenuta a imposta sostitutiva.
Devono invece essere considerati tutti quei redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile, anche nel caso in cui questi non debbano essere, in parte o in tutto, dichiarati.
Altro presupposto indispensabile per godere dei benefici fiscali è che il veicolo "adattato" sia destinato funzionalmente alla mobilità del disabile.
Il presupposto è stato espressamente stabilito dalla legge finanziaria del 2007 (art. 1, comma 36) che ha precisato che il riconoscimento delle agevolazioni fiscali, nel caso di veicoli adattati per la locomozione dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie, è subordinato all’uso esclusivo o prevalente del veicolo a beneficio dei predetti soggetti.
DECADENZA
Le agevolazioni fiscali sono riconosciute per un solo veicolo.
Sarà possibile beneficiare delle stesse per un secondo veicolo solo se il primo viene venduto o cancellato (per demolizione) dal Pubblico Registro Automobilistico.
Se il veicolo viene venduto, ceduto gratuitamente o cancellato dal PRA per definitiva esportazione all'estero prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, decadono tutti i benefici fiscali e dovrà essere corrisposta la differenza tra l’imposta che era dovuta in assenza di beneficio e quella agevolata (Legge Finanziaria 2007).
Fanno eccezione a questa regola e quindi non comportano la decadenza dalle agevolazioni fiscali le cessioni motivate dalla necessità di acquistare un nuovo veicolo, su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti, per mutate condizioni dell'handicap. In questo particolare caso l'acquisto di un nuovo veicolo potrà avvenire anche prima del decorso dei quattro anni. Il termine dei quattro anni, dal primo acquisto, è specificatamente previsto per la detrazione Irpef e per la riduzione Iva.
Una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (n. 136/E del 28 maggio 2009), relativa all'Iva agevolata, ha inoltre chiarito che la decadenza dai benefici fiscali non si verifica quando, entro due anni dall'acquisto, il veicolo viene rivenduto o ceduto gratuitamente dall'erede che lo ha ricevuto in eredità dalla persona disabile deceduta.
Con la circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 l'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, come già previsto per la detrazione Irpef, anche ai fini della riduzione Iva è possibile beneficiare nuovamente dell'agevolazione per il riacquisto entro i quattro anni quando il primo veicolo acquistato con i benefici fiscali è stato rubato e non ritrovato. Ciò a condizione che siano esibite al concessionario la denuncia di furto del veicolo e l'avvenuta registrazione al Pubblico Registro Automobilistico della perdita di possesso.