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La legge prevede l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi.
L'esenzione riguarda
con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina, benzina/GPL, benzina/metano, benzina/idrogeno e benzina/elettrico e fino a 2800 cc per i veicoli a gasolio, gasolio/metano, gasolio/GPL e gasolio/elettrico
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.
L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
Dal 01/01/2020 l'esenzione ha efficacia dal periodo tributario in corso se l'istanza è presentata entro 90 giorni dal termine di pagamento.
Per le domande presentate dopo il termine di 90 giorni, l'esenzione decorrerà dal periodo tributario successivo a quello in corso al momento della presentazione dell’istanza.
Le istanze di esenzione a partire dal 1° novembre 2019 dovranno essere presentate direttamente alle strutture regionali in base alla residenza del contribuente, come da tabella che segue:
Residenza del contribuente
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Struttura regionale competente
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Recapiti
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Indirizzi PEC
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Provincia di Latina e Frosinone
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Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Sud
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FROSINONE Via Francesco Veccia n. 23 03100 FROSINONE
LATINA Via Duca Del Mare n.19, 5° piano 04100 LATINA
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tassaautolaziosud@regione.lazio.legalmail.it
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Provincia di Viterbo e Rieti
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Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Nord
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VITERBO Via Marconi n. 31 01100 VITERBO
RIETI Via Cintia n.87 02100 RIETI
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Le istanze dei contribuenti residenti nella città di Roma e nella provincia di Roma dovranno essere presentate, come segue:
a) In prima istanza la domanda di esenzione va presentata presso l’Unità Territoriale ACI di Roma anche tramite PEC intestata al richiedente, allegando un documento di identità in corso di validità e la relativa documentazione a supporto in formato PDF nel limite di 2 MB (se il singolo documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf) da inviare alla PEC assistenzabolloroma@pec.aci.it, presso le Delegazioni ACI, o presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio.
b) Eventuali domande di riesame avverso il provvedimento emesso da ACI, potranno essere presentate entro 30 giorni dal ricevimento del suddetto provvedimento come segue:
Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio – Area Internalizzazione della Tassa Automobilistica
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma.
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@regione.lazio.legalmail.it
Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio – Area Tassa Automobilistica
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma.
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@regione.lazio.legalmail.it
I modelli di domanda obbligatori per la presentazione dell’istanza, predisposti per tipologia di disabilità e distinti in base alla residenza dell’interessato, i modelli di domanda di riesame nonché i modelli relativi all’autocertificazione e alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui al D.P.R. n. 445/2000, art. 46 e art. 47, rispettivamente per il disabile fiscalmente a carico e al riconoscimento al disabile dell’indennità di accompagnamento, così come ulteriori dettagli sono contenuti nella Guida della Regione Lazio approvata con Determinazione n.G12098 del 6 ottobre 2021.
Sono previste quattro tipologie di esenzione:
1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo di esempio l'adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l'esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e l'adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
2) Disabilità con patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
3) Disabilità mentale o psichica
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
4) Disabilità per cecità o sordità
Hanno diritto all'esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da: