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Riduzioni ed esenzioni per veicoli destinati ai disabili

Regione Lazio

Riduzioni ed esenzioni per veicoli destinati ai disabili

La legge prevede l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi.
L'esenzione riguarda

  • le autovetture,
  • gli autoveicoli per trasporto promiscuo,
  • gli autoveicoli per trasporti specifici,
  • le motocarrozzette,
  • i motoveicoli per trasporto promiscuo,
  • i motoveicoli per trasporti specifici,

con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina,  benzina/GPL, benzina/metano, benzina/idrogeno e benzina/elettrico e fino a 2800 cc per i veicoli a gasolio, gasolio/metano, gasolio/GPL e gasolio/elettrico

Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.
L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

L'esenzione ha efficacia dal periodo tributario in corso se l'istanza è presentata entro 90 giorni dal termine di pagamento. 
Per le domande presentate dopo il termine di 90 giorni, l'esenzione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso al momento della presentazione dell’istanza.
 

Le istanze di esenzione devono essere presentate direttamente alle strutture regionali in base alla residenza del contribuente, come da tabella che segue: 

Residenza

del

contribuente

 

Struttura

regionale

competente

 

Recapiti

 

Indirizzi PEC

 

Provincia di

Latina e

Frosinone

 

Gestione Tassa

Automobilistica

Servizi Decentrati

 

FROSINONE

Via Francesco Veccia n. 23

03100 FROSINONE

 

LATINA Via Duca Del

Mare n.19, 5° piano

04100 LATINA

 

tassaautolaziosud@pec.regione.lazio.it

 

Provincia di

Viterbo e

Rieti

 

Gestione Tassa

Automobilistica

Servizi Decentrati

 

VITERBO

Via Marconi n. 31

01100 VITERBO

 

RIETI

Via Cintia n.87

02100 RIETI

 

tassaautolazionord@pec.regione.lazio.it

Attenzione! Dal 16 settembre 2024 e fino al 15 ottobre 2024 i soli contribuenti residenti nelle Province di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina potranno scegliere se presentare domanda per il riconoscimento del beneficio della esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica:

- o utilizzando i modelli riportati nella Guida della Regione Lazio ed inviando le istanze agli indirizzi sopra indicati;

- oppure usufruendo della procedura  disponibile sulla piattaforma EBAD “Esenzione Bollo Auto Disabili”, a cui i contribuenti medesimi potranno accedere tramite il Portale del Contribuente, previa autenticazione con una delle forme previste (SPID, CIE, TS-CNS, Utenza Locale IAM).

A decorrere dal 16 ottobre 2024 l’unica modalità per i soli contribuenti residenti nelle Province di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina di presentare le domande di che trattasi sarà quella informatica, tramite il Portale del Contribuente con le modalità sopra descritte. 

Ogni altra forma di trasmissione delle domande diversa da quella sopra indicata comporterà l’irricevibilità dell’istanza. 

Al  momento, le istanze dei contribuenti residenti nella città di Roma e nella provincia di Roma devono essere presentate esclusivamente:

a) In prima istanza la domanda di esenzione va presentata presso l’Unità Territoriale ACI di Roma anche tramite PEC intestata al richiedente, allegando un documento di identità in corso di validità e la relativa documentazione a supporto in formato PDF nel limite di 2 MB (se il singolo documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf) da inviare alla PEC assistenzabolloroma@pec.aci.itpresso le Delegazioni ACI, o presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio.

b) Eventuali domande di riesame avverso il provvedimento emesso da ACI, potranno essere presentate entro 30 giorni dal ricevimento del suddetto provvedimento alla Direzione Regionale Ragioneria Generale - Area Gestione Tassa Automobilistica , Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma. Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.regione.lazio.it

I modelli di domanda obbligatori per la presentazione dell’istanza, predisposti per tipologia di disabilità e distinti in base alla residenza dell’interessato, i modelli di domanda di riesame nonché i modelli relativi all’autocertificazione e alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui al D.P.R. n. 445/2000, art. 46 e art. 47, rispettivamente per il disabile fiscalmente a carico e al riconoscimento al disabile dell’indennità di accompagnamento, così come ulteriori dettagli sono contenuti nella Guida della Regione Lazio approvata con Determinazione n.G10543 del 2 agosto 2024..

Sono previste quattro tipologie di esenzione:

1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo di esempio l'adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l'esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e l'adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell'art.119 del Codice della Strada;
  • Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la locomozione dei disabili);
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) lo stato di handicap o di invalidità,
    b) l'affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

2) Disabilità con patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia del verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n.104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della medesima legge derivente da patologie che comportano una grave limitazione della deambulazione o da pluriamputazioni;
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

3) Disabilità mentale o psichica

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia del verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell.art.3 comma 3 della medesima legge derivante da disabilità psichica o mentale
  • Copia del certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 18/80 e 508/88 emesso dalla Commissione preposta all'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n.295/90 ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che al disabile è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

4) Disabilità per cecità o sordità

Hanno diritto all'esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) lo stato di handicap o di invalidità,
    b) l'affezione da cecità o sordità;
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).