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Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare presso le Delegazioni ACI gli elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.
Ai fini della sospensione dell’obbligo del pagamento del bollo auto, i soggetti autorizzati o comunque abilitati al commercio degli stessi per la successiva rivendita sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA (minivoltura) dei veicoli loro consegnati. L’obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita. In caso di vendita del veicolo, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa automobilistica fino all’avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà al PRA.
Con Legge Regionale n.11 del 29/7/2015 la Regione Lazio ha disposto che i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d’uso dei veicoli da uso di terzi a uso proprio.
Attenzione! Con Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 - Legge di stabilità regionale 2020 - all'art. 7 comma 29 la Regione ha disposto che ai fini dell’interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli destinati alla rivendita acquistati dai Rivenditori a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli stessi sono tenuti, così come previsto dal comma 2 dell’art. 9 della L. R. 2/2013, a trascrivere al PRA l’acquisto dei medesimi tramite la cd “minivoltura”, e non dovranno più compilare ed inviare gli elenchi previsti dai commi 44 e 45 dell’art. 5 del DL 953/82, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53.
Infatti, per effetto dell’avvenuta trascrizione al PRA dell’acquisto dei veicoli destinati alla rivendita tramite minivoltura, da eseguirsi entro i termini previsti dal citato comma 44, risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 44 e 45 dello stesso articolo 5 e non dovranno più essere compilati e spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi.
Pertanto il Ruolo regionale delle tasse automobilistiche sarà automaticamente aggiornato attraverso l’acquisizione della minivoltura trascritta al PRA, consentendo l’entrata in interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale dei relativi veicoli e, con la trascrizione al PRA della successiva vendita degli stessi, la nuova formalità PRA aggiornerà lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione dalla medesima data.
Un’altra semplificazione introdotta dalla citata legge regionale è quella relativa alla non applicazione del pagamento del diritto fisso previsto dal comma 47 dell’art. 5 del DL 953/82, per ogni veicolo acquistato dai Rivenditori a partire dal 1° gennaio 2020, per i quali gli stessi intendono sospendere il pagamento della tassa automobilistica.
Per i veicoli acquistati dai Rivenditori nel terzo quadrimestre 2019, vanno rispettati gli adempimenti previgenti all’entrata in vigore della legge regionale n.28/2019.