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A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale le autoambulanze ed i veicoli a esse assimilati di proprietà delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonché quelle di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'Anagrafe delle ONLUS adibite al trasporto e al soccorso, regolarmente autorizzate dalla Regione Puglia, la cui destinazione, l'uso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione.
L'istanza dovrà essere indirizzata alla Regione Puglia presso le sedi che saranno individuate dalla stessa Regione.
La Regione Puglia, con legge regionale n. 20 del 6 giugno 2017, abrogando il comma 1 quater dell’articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario), come aggiunto dall’articolo 21 della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20, e successivamente modificato dall’articolo 7 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22, ha modificato la normativa in essere e stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale del volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 10 marzo 2014 n.7. Le modalità e gli adempimenti necessari per usufruire dell’esenzione sono contenuti nell’art.2 della citata legge.
L’elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte è rinvenibile al seguente link: www.protezionecivile.puglia.it/elenco-regionale-del-volontariato