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Con Legge Regionale 21 dicembre 2021, n. 31 la Regione ha disposto che ai fini dell’interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli destinati alla rivendita acquistati dai Rivenditori, a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli stessi sono tenuti a trascrivere al PRA l’acquisto dei medesimi tramite la cd “minivoltura”, e non dovranno più compilare ed inviare gli elenchi previsti dai commi 44 e 45 dell’art. 5 del DL 953/82, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53.
Infatti, per effetto dell'avvenuta trascrizione al PRA dell'acquisto dei veicoli destinati alla rivendita tramite minivoltura, da eseguirsi entro i termini previsti dal citato comma 44, risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 44 e 45 dello stesso articolo 5 e non dovranno più essere compilati e spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi.
Pertanto il Ruolo regionale delle tasse automobilistiche sarà automaticamente aggiornato attraverso l’acquisizione della minivoltura trascritta al PRA, consentendo l'entrata in interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale dei relativi veicoli e, con la trascrizione al PRA della successiva vendita degli stessi, la nuova formalità PRA aggiornerà lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione dalla medesima data.
Un'altra semplificazione introdotta dalla citata legge regionale è quella relativa alla non applicazione del pagamento del diritto fisso previsto dal comma 47 dell’art. 5 del DL 953/82, per ogni veicolo acquistato dai Rivenditori a partire dal 1° gennaio 2020, per i quali gli stessi intendono sospendere il pagamento della tassa automobilistica. Eventuali versamenti effettuati fino al 25 dicembre 2021, data di entrata in vigore della L.R. 31/2021, non potranno comunque essere oggetto di rimborso.
Per poter porre in esenzione i veicoli già intestati al concessionario come “beni strumentali” che successivamente devono essere oggetto di rivendita (compresi i veicoli di proprietà dei Rivenditori immatricolati a “Km zero”) deve essere presentata al PRA una minivoltura dal concessionario a se stesso, con cambio da “bene strumentale” a “bene per rivendita”.
Per poter porre in interruzione dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica i veicoli concessi a noleggio senza conducente che rientrano nella disponibilità del soggetto proprietario per essere destinati alla rivendita, nel caso che il proprietario (società di noleggio) sia anche abilitato al commercio e alla rivendita dei veicoli (ad esempio, per fine contratto di noleggio a lungo termine), deve essere presentata al PRA una minivoltura dal soggetto intestatario a se stesso.