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Veicoli elettrici, veicoli alimentati esclusivamente a GPL o Metano, veicoli con alimentazione doppia a benzina/GPL o benzina/metano, veicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica e gasolio-elettrica, veicoli a idrogeno

Regione Umbria - Riduzioni ed esenzioni per veicoli elettrici, veicoli alimentati esclusivamente a GPL o Metano, veicoli con alimentazione doppia a benzina/GPL o benzina/metano, veicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica e gasolio-elettrica, veicoli a idrogeno

Conformemente alle disposizioni statali vigenti su tutti il territorio nazionale, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.
Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.
Nella Regione Umbria i veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 non superiori a 85 KW con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a gpl, oppure dotati fin dall'origine di alimentazione doppia a benzina/GPL o a benzina/metano, immatricolati per la prima volta dall’11 aprile 2013 al 31 luglio 2013, godono dell'esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le due annualità successive.
Analoga esenzione è riconosciuta agli autoveicoli nuovi immatricolati per la prima volta dall’11 aprile 2013 al 31 luglio 2013 con le seguenti alimentazioni (non rileva la potenza del veicolo): idrogeno, ibrida benzina/elettrica, ibrida gasolio/elettrica.

Con Legge Regionale n.5 del 5/4/2014 anche ai veicoli nuovi immatricolati per la prima volta dal 6 aprile 2014 al 31 dicembre 2015 con le seguenti alimentazioni (non rileva la potenza del veicolo): idrogeno, ibrida benzina/elettrica, ibrida gasolio/elettrica, è riconosciuta l'esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le due annualità successive.

Con Legge Regionale n.3 dell’8/4/2016, modificata dalla Legge Regionale n.9 del 28/7/2016, la Regione Umbria ha nuovamente disposto l'esenzione temporanea per i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta in Italia da soggetti residenti in Umbria dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 con alimentazioni: idrogeno, ibrida benzina/elettrica, ibrida gasolio/elettrica. L’ esenzione è riconosciuta per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le due annualità successive.

Decorso il periodo di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o a gpl devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%, mentre per quelli con alimentazione doppia o  ibrida la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.