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Veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

Regione Umbria-Riduzioni ed esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita

Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare presso le Delegazioni ACI o presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio gli elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi; per ciascun veicolo preso in carico, dovrà essere versato il diritto fisso di Euro 1,55 attraverso la piattaforma PagoUmbria.

Per i veicoli ricompresi negli elenchi - sempre che il concessionario abbia inviato la documentazione nei termini previsti - l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico (ad esempio, se si consegna un veicolo a benzina o ecodiesel nel mese di marzo 2006 ed il periodo tributario in corso è gennaio-dicembre 2006, la sospensione decorre dal mese di gennaio 2007).
Nell'ipotesi in cui il veicolo consegnato per la rivendita ad un concessionario o a un rivenditore autorizzato venga restituito al vecchio proprietario, quest'ultimo è tenuto al pagamento della Tassa Automobilistica anche per i periodi in cui il veicolo è rimasto giacente presso il concessionario, oltre al pagamento di eventuali sanzioni per ritardato pagamento (come indicato dalla risoluzione n.31 del 30/01/1984 del Ministero delle Finanze).