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Provincia Autonoma di Bolzano

Servizio di assistenza diretta agli utenti

La Provincia Autonoma di Bolzano, convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.

Contatti per l'assistenza diretta agli utenti della Provincia Autonoma di Bolzano

Regione

Assistenza diretta

Procedura guidata per l'assistenza     

Bolzano

tel. 0471 426020

richieda assistenza

Il servizio telefonico è attivo: 

dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00
 e dalle 14.00 alle 18.00

L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal personale delle Unità Territoriali ACI, dalle Delegazioni ACI e dagli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio. 

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Importo da pagare

L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2023 (file PDF, 597 Kb) oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.

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Termini di pagamento

I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:

veicoli già circolanti

veicoli nuovi di fabbrica

veicoli in uscita dall'esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).

Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.

Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.

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Sospensione pagamenti misure di contenimento e gestione dell’emergenza dal virus Covid-19

La P.A. di Bolzano con Legge Provinciale n.3 del 16 aprile 2020, vigente dal 17 aprile 2020,  all'art.25 ha disposto la sospensione di termini di pagamento della tassa automobilistica provinciale.

In particolare sono sospesi i termini per effettuare i versamenti della tassa automobilistica provinciale con scadenza di pagamento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (compreso il 1° giugno).

I versamenti sospesi possono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza l’applicazione delle vigenti sanzioni e degli interessi per tardivo pagamento. 

La rimessione nei termini non impedisce il versamento spontaneo alla scadenza ordinaria e non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato. 

Le disposizioni dei commi precedenti non hanno effetto sul decorso dei termini per il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche. 

Per maggiori dettagli si veda la Circolare informativa del 20 aprile 2020.

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Riduzioni ed esenzioni

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

veicoli ultraventennali e ultratrentennali

veicoli destinati ai disabili

veicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a idrogeno, metano, gpl oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica

veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria

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Rimborsi

Con decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 25/08/2009 (pubblicato nel BUR n. 40 del 29/09/2009), con decorrenza 30 Settembre 2009 è stato modificato il regolamento per la disciplina della tassa automobilistica provinciale. Importanti novità riguardano i rimborsi.

Condizioni per chiedere il rimborso

Il rimborso della tassa automobilistica deve essere chiesto entro 3 anni solari successivi a quello del versamento e per i seguenti casi:

  1. Se è stato effettuato un pagamento doppio (riferito allo stesso periodo tributario);
  2. Se è stato effettuato un pagamento eccessivo (ad es. corresponsione del tributo per un numero di kw superiore al dovuto);
  3. Se è stato effettuato un pagamento che non era dovuto (ad es. il veicolo è stato rubato, è stata effettuata una vendita in data antecedente all'inizio del periodo tributario o il veicolo è stato demolito).
  4. Pagamento parzialmente non più dovuto in seguito a rottamazione, esportazione, perdita di possesso per furto. I mesi successivi ad uno di questi eventi fino alla scadenza della tassa devono essere almeno quattro.

 

ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme inferiori ad Euro 30,00.

 

Documentazione da allegare alla domanda di rimborso. Regole generali

  • Non è obbligatorio allegare l'originale della ricevuta del versamento di cui è stato richiesto il rimborso, ma è sufficiente una fotocopia
  • Di regola non è più richiesta la fotocopia del documento d'identità, che deve essere allegata solo se il richiedente chiede di liquidare il rimborso ad un'altra persona oppure se è necessario allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi sotto il paragrafo "casi particolari")
  • In ogni caso è richiesto di allegare alla domanda una fotocopia della carta di circolazione

 

Tabella riassuntiva della documentazione da allegare

Caso

Documentazione da allegare

Rimborso richiesto per doppio pagamento 

  • Originale oppure fotocopia della ricevuta di versamento per il quale si richiede il rimborso
  • Fotocopia della ricevuta del versamento del bollo valido
  • Fotocopia della carta di circolazione

Rimborso richiesto per versamento eccessivo 

  • Fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso
  • Fotocopia della carta di circolazione

Rimborso richiesto per pagamento non dovuto 

  • Originale oppure fotocopia della ricevuta di versamento per il quale si richiede il rimborso
  • Fotocopia della carta di circolazione

Rimborso parzialmente rimborsabile 

  • Originale oppure fotocopia della ricevuta di versamento per il quale si richiede il rimborso

 

La modulistica per richiedere il rimborso è disponibile presso l'Unità Territoriale di Bolzano e le Delegazioni ACI operanti sul territorio, oppure è possibile scaricarla cliccando qui

ATTENZIONE: al fine di consentire un più veloce esame della domanda, si prega di fornire la documentazione completa in ogni sua parte.

 

Casi particolari

Eredi
Oltre al modello di domanda di rimborso, gli eredi dell'avente diritto al rimborso devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: si chiede in particolare di dichiarare che non ci sono altri eredi oltre al sottoscrittore/ai sottoscrittori della dichiarazione e, in caso di pluralità di sottoscrittori, di indicare uno di loro come beneficiario dell'eventuale rimborso. In questo caso, è necessaria anche la fotocopia di un documento di identità.

Scarica la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per gli eredi


Ex soci di una società cessata
Oltre al modello di domanda di rimborso, gli ex soci di una società ormai cessata devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: si chiede in particolare di dichiarare che non vi sono altri ex soci oltre al sottoscrittore/ai sottoscrittori della dichiarazione e, in caso di pluralità di sottoscrittori, di indicare uno di loro come beneficiario dell'eventuale rimborso. In questo caso, è  necessaria anche la fotocopia di un documento di identità.

La dichiarazione sarà richiesta qualora si tratti di una società di persone per la quale non è stato nominato un liquidatore. Nel caso di società di persone per le quali sia stato invece nominato un liquidatore o per le società di capitali, la domanda di rimborso potrà essere presentata dal liquidatore stesso (vedi sotto, paragrafo "liquidatore di una persona giuridica").

Scarica la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per gli ex soci


Legale rappresentante di una persona giuridica
Oltre al modello di domanda di rimborso, è richiesta la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui il richiedente dichiari di essere il legale rappresentante di una persona giuridica; in questo caso non deve essere allegato il documento d'identità.

Scarica la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i legali rappresentanti di persone giuridiche

 

Liquidatore di una persona giuridica
Oltre al modello di domanda di rimborso, è richiesta la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui il richiedente dichiari di essere il liquidatore di una persona giuridica; in questo caso non deve essere allegato il documento d'identità.

Scarica la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i liquidatori di persone giuridiche

 

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Cosa fare se...

a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo
b) si deve richiedere una attestazione di versamento
c) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
d) si è pagato in misura inferiore al dovuto

a) errore nel pagamento del bollo

L'errore può consistere in:
- pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
- pagamento con un numero di targa errato;
- errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell'anno di riferimento.

In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l'errore all'Unità Territoriale ACI, ad una Delegazione ACI  oppure agli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.

b) richiesta attestazione di versamento.

Per richiedere un'attestazione di versamento, l'intestatario del veicolo deve recarsi presso la competente Unità Territoriale ACI, presso una Delegazione ACI oppure presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall'intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell'intestatario.

c) ritardo nel pagamento

Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.

Regolarizzazione entro l'anno

  • una sanzione, pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 15 giorni (ravvedimento veloce) dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri con maturazione giorno per giorno come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari all'1,5% della tassa medesima, se il versamento avviene entro 30 giorni (ravvedimento breve) dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari all'1,67%, se il versamento avviene dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla scadenza del termine (ravvedimento medio), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari al 3,75%, se il versamento avviene dopo il novantesimo giorno ma non oltre un anno dalla scadenza del termine (ravvedimento lungo), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”

La L. n.157 del 19 dicembre 2019 di conversione con modificazioni del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019, pubblicata sulla G.U. del 24 dicembre 2019 ha esteso ai tributi regionali e locali i termini del ravvedimento operoso oltre l'anno purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Pertanto, per effetto dell'estensione del ravvedimento operoso dal 25 dicembre 2019 è dovuta

  • una sanzione pari al 4,29%, se il versamento avviene oltre un anno ma entro due anni dalla scadenza del termine (ravvedimento biennale), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari al 5%, se il versamento avviene oltre due anni dalla scadenza del termine (ravvedimento ultrabiennale), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”.

Tabella riepilogativa di sanzioni ed interessi legali nell'ambito del ravvedimento operoso

Periodo di vigenza sanzioni

Ravved. 
veloce
(entro 15 giorni)

Ravved.  breve
(entro 30 giorni)

Ravved.  medio
(entro 90 giorni)

Ravved. lungo
(entro un anno)

Ravved.
biennale

Ravved.
ultrabiennale

Fino al 28/11/2008

"

3,75%

"

6%

Dal 29/11/2008 al 31/01/2011

"

2,5%

"

3%

Dal 01/02/2011

"

3%

"

3,75%

Dal 06/07/2011

0,2% al giorno

3%

"

3,75%

Dal 01/01/2015

0,2% al giorno

3%

3,33%

3,75%

Dal 01/01/2016

0,1% al giorno

1,5%

1,67%

3,75%

Dal 25/12/2019

0,1% al giorno

1,5%

1,67%

3,75%

4,29%

5%

Periodo di vigenza interessi legali

Tasso annuo

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

0,5%

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

0,2%

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

0,1%

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

0,3%

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

0,8%

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

0,05%

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

0,01%

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

1,25%

Dal 01/01/2023

5%


Regolarizzazione oltre  i termini del ravvedimento operoso

Alla scadenza del termine del ravvedimento operoso viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta oltre gli interessi moratori.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo, oltre gli interessi moratori.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15%, oltre gli interessi moratori.
Gli interessi moratori sono da calcolare a  semestre maturato, nella seguente misura:

Periodo di vigenza interessi moratori

Tasso fisso semestrale

Fino al 30/06/2003

2,5%

Dal 01/07/2003 al 31/12/2009

1,375%

Dal 01/01/2010

1%

 
d) pagamento insufficiente

Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).

Inoltre: Provincia Autonoma di Bolzano www.provincia.bz.it

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