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La legge prevede l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi.
L'esenzione riguarda
con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli con motore ibrido a benzina (di cilindrata fino a 2000 cc), ibrido a gasolio (di cilindrata fino a 2800 cc) e ai veicoli elettrici di potenza non superiore a 150 KW.
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.
L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
Le richieste di esenzione devono essere indirizzate a:
Alto Adige Riscossioni
Via Josef Mayr Nusser 62D
39100 Bolzano
Sono previste le seguenti tipologie di esenzione:
1) Disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo di esempio l'adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l'esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e l'adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
2) Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave della deambulazione
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione
3) Disabili con grave handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione
4) Sindrome di Down
Hanno diritto all'esenzione i soggetti con sindrome di down, oppure i familiari cui sono fiscalmente a carico, a prescindere dal riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
La documentazione
5) Non vedenti e sordi
Hanno diritto all'esenzione i non vedenti (cecità assoluta, parziale o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione