Sei in Home / Servizi / Guide utili / Guida al bollo auto / Regioni e Province Autonome convenzionate con ACI / Provincia Autonoma di Bolzano / Veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita
Fino al III° quadrimestre 2021 per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare, presso le delegazioni ACI operanti nel territorio della Provincia di Bolzano, gli elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.
Attenzione! Con Legge provinciale n. 15 del 23 dicembre 2021 è stato disposto il venir meno dell'obbligo di comunicazione dei veicoli acquisiti dai concessionari ai fini della successiva rivendita tramite l’invio degli elenchi quadrimestrali, e di versamento del diritto fisso previsto dal comma 47 dell’art. 5 del D.L. n. 953/82.
Dal 1° gennaio 2022 la minivoltura è l'atto obbligatorio da porre in essere per accedere al regime di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica per i rivenditori autorizzati di veicoli.
In particolare, per i veicoli usati, acquisiti per la rivendita con atto di vendita sottoscritto dal 1° gennaio 2022 l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica provinciale è sospeso a condizione che il titolo di proprietà del veicolo sia trascritto tramite minivoltura nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), entro il termine di cui all’articolo 94, comma primo del Codice della Strada (60 giorni).
Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene entro 60 giorni dall'atto di vendita, la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell'acquisizione del veicolo. Se quest'ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale, la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data dell'acquisizione del veicolo.
Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene oltre i 60 giorni, la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della trascrizione al PRA. Se quest'ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale, la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data della trascrizione al PRA.
La sospensione del pagamento della tassa automobilistica dura finché per il veicolo non sia presentata una formalità di trasferimento di proprietà a soggetto diverso dal concessionario. Inoltre è revocata se il veicolo è posto in circolazione mentre è ancora destinato alla rivendita, salvo i casi di circolazione con targa di prova.