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Regione Autonoma Valle D'Aosta

Servizio di assistenza diretta agli utenti

L’ACI ha sottoscritto con la Regione Autonoma Valle d'Aosta una convenzione per la consulenza e l’assistenza gratuita, presso i propri uffici, per le esigenze dei contribuenti in materia di tasse automobilistiche. L’assistenza può essere richiesta anche telefonicamente, o tramite posta elettronica, ai seguenti recapiti

dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Contatti per l'assistenza diretta agli utenti della Regione Autonoma Valle D'Aosta

Regione

Assistenza diretta

e-mail

Valle D'Aosta

tel. gratuito (da rete fissa) 800.999.535

bolloauto.vda@aci.it

L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal personale dell'Unità Territoriale ACI, dell'Automobile Club di Aosta e delle Delegazioni ACI e delle Agenzie Sermetra presenti su tutto il territorio regionale, in fasce orarie differenti.

Presso l'Ufficio Territoriale ACI è inoltre attivo il servizio a domicilio, dedicato ai cittadini in condizioni di disagio. Il servizio prevede che i cittadini diversamente abili, lungo degenti (oltre 30 giorni) o con infermità grave tale da impedirne l'allontanamento dalle loro abitazioni, case di cura, ospedali, comunità terapeutiche, istituti di riabilitazione e istituti di pena, possano richiedere direttamente o tramite la propria associazione, l'effettuazione, presso il proprio domicilio di pratiche inerenti la tassa automobilistica, di pratiche automobilistiche, e di autentiche di firme di atti di vendita. Per richiedere tale servizio è possibile contattare il numero di telefono 0165305411 o compilare l'apposito modulo indicando:
1. la data, l'orario e l'indirizzo;
2. un eventuale recapito telefonico o l'indirizzo di posta elettronica;
3. la targa del veicolo e la tipologia di pratica richiesta.
Ricevuta la richiesta, il personale dell'ufficio contatterà l'utente per concordare i tempi e le modalità del servizio che sarà poi svolto da funzionari muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

Il servizio fornito è gratuito e le spese da sostenere sono esclusivamente quelle previste dalla legge.

 

Per l'assistenza generale e la raccolta di documentazione sono disponibili anche gli sportelli di Equitalia Nomos di Aosta (Viale Chabod, 46 - dal lunedì al venerdì h 8.20 - h 13 - tel: 0165- 065136/7 - fax: 0165 - 065143) e Verres (Via Caduti Libertà, 20 c/o Municipio, secondo piano - solo lunedì mattina h 8.20 - h 13 - tel: 0125-1968200 - fax: 0125-1968202)

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Importo da pagare

L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario autovetture e motocicli o il tariffario autocarri, oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.

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Termini di pagamento


I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:

veicoli già circolanti

veicoli nuovi di fabbrica

veicoli in uscita dall'esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).

Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.

Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.

NB: Per le contestazioni inerenti gli anni tributari fino al 2009 rimane competente l'Agenzia delle Entrate (in base all'ufficio indicato sull'avviso di accertamento stesso, rivolgersi all'ufficio locale di Aosta - via Trottechien, 63 - oppure all'ufficio locale di Châtillon - via Chanoux, 5).

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Riduzioni ed esenzioni

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

veicoli storici

veicoli destinati ai disabili

veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o gas Metano, o con alimentazione ibrida elettrico/termica, o a idrogeno

veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria

ulteriori esenzioni

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Rimborsi

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita effettuata in data antecedente all'inizio del periodo tributario o demolizione del veicolo, ecc.). Il rimborso è riconosciuto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso di validità.

Inoltre, ai sensi della Legge Regionale. n. 21 del 22 dicembre 2017 per i periodi d'imposta con scadenza di pagamento successiva al 1° gennaio 2018, in caso di rottamazione annotata nei termini al PRA, si può chiedere il rimborso del periodo per il quale non si è goduto del veicolo purché questo sia pari ad almeno un quadrimestre. Il rimborso è proporzionale al numero di mesi interi successivi alla rottamazione.

Le modalità di rimborso della tassa automobilistica sono state approvate dalla Giunta regionale Valle d'Aosta, con deliberazione n. 97 del 21 gennaio 2010.

Conseguentemente, i cittadini che effettuano versamenti eccedenti, doppi o non dovuti del bollo, riferibili alle annualità 2010 e seguenti, possono presentare l'istanza di rimborso presso l'Unità Territoriale ACI anche tramite PEC intestata al richiedente, allegando un documento di identità in corso di validità e la relativa documentazione a supporto in formato PDF nel limite di 2 MB (se il singolo documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf) presso l'Automobile Club di Aosta, presso le Delegazioni ACI o presso gli sportelli di Equitalia Nomos di Aosta (Viale Chabod, 46 - dal Lunedì al Venerdì h 8.20 - h 13) e Verres (Via Caduti Libertà, 20 c/o Municipio, secondo piano - solo lunedì h 8.20 - h 13) utilizzando l'apposito modello (file PDF, 15 kb).

Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario, con indicazione di ABI e CAB, e, solo nel caso in cui il contribuente non sia titolare di un conto corrente di appoggio, in contanti presso lo sportello di Tesoreria regionale).

Modello Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà (file PDF, 41 kb)

Modello Dichiarazione Sostitutiva per Eredi (file PDF, 48 kb)

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:

in caso di doppio pagamento

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di pagamento in eccesso e di rimborso parziale

  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso o parzialmente rimborsabile;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di versamento non dovuto

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia dell'atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell'atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).

Vedi anche Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo

ATTENZIONE:

  • Il rimborso deve essere richiesto entro 3 anni solari successivi a quello del versamento.
  • Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 15.
  • Si rammenta, inoltre, che la tassa di circolazione è dovuta in misura fissa per anno solare e che non è ammesso il rimborso della tassa di circolazione.

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Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo

L'intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica quando il veicolo stesso, entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sia stato oggetto di furto, demolizione o indisponibilità a seguito di provvedimento giudiziario.

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Cosa fare se...

a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo
b) si deve richiedere una attestazione di versamento
c) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
d) si è pagato in misura inferiore al dovuto

a) errore nel pagamento del bollo

L'errore può consistere in:
- pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
- errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell'anno di riferimento.

In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l'errore all'Unità Territoriale ACI, all'Automobile Club di Aosta o ad una Delegazione ACI, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.
L'ACI per conto della Regione Autonoma Valle D'Aosta provvederà a comunicare la validità del versamento.

b) richiesta duplicato di versamento.

Per richiedere un duplicato di versamento, l'intestatario del veicolo deve recarsi presso la competente Unità Territoriale ACI, l' Automobile Club di Aosta  o presso una Delegazione ACI, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall'intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell'intestatario.
L'ACI per conto della Regione Autonoma Valle D'Aosta provvederà a rilasciare il duplicato di pagamento.

c) ritardo nel pagamento

Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.

Regolarizzazione entro l'anno

  • una sanzione, pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 15 giorni (ravvedimento veloce) dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri con maturazione giorno per giorno come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari all'1,5% della tassa medesima, se il versamento avviene entro 30 giorni (ravvedimento breve) dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari all'1,67%, se il versamento avviene dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla scadenza del termine (ravvedimento medio), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari al 3,75%, se il versamento avviene dopo il novantesimo giorno ma non oltre un anno dalla scadenza del termine (ravvedimento lungo), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”

La L. n.157 del 19 dicembre 2019 di conversione con modificazioni del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019, pubblicata sulla G.U. del 24 dicembre 2019 ha esteso ai tributi regionali e locali i termini del ravvedimento operoso oltre l'anno purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Pertanto, per effetto dell'estensione del ravvedimento operoso dal 25 dicembre 2019 è dovuta

  • una sanzione pari al 4,29%, se il versamento avviene oltre un anno ma entro due anni dalla scadenza del termine (ravvedimento biennale), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari al 5%, se il versamento avviene oltre due anni dalla scadenza del termine (ravvedimento ultrabiennale), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”.

Tabella riepilogativa di sanzioni ed interessi legali nell'ambito del ravvedimento operoso

Periodo di vigenza sanzioni

Ravved. 
veloce
(entro 15 giorni)

Ravved.  breve
(entro 30 giorni)

Ravved.  medio
(entro 90 giorni)

Ravved. lungo
(entro un anno)

Ravved.
biennale

Ravved.
ultrabiennale

Fino al 28/11/2008

"

3,75%

"

6%

Dal 29/11/2008 al 31/01/2011

"

2,5%

"

3%

Dal 01/02/2011

"

3%

"

3,75%

Dal 06/07/2011

0,2% al giorno

3%

"

3,75%

Dal 01/01/2015

0,2% al giorno

3%

3,33%

3,75%

Dal 01/01/2016

0,1% al giorno

1,5%

1,67%

3,75%

Dal 25/12/2019

0,1% al giorno

1,5%

1,67%

3,75%

4,29%

5%

Periodo di vigenza interessi legali

Tasso annuo

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

0,5%

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

0,2%

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

0,1%

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

0,3%

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

0,8%

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

0,05%

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

0,01%

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

1,25%

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

5%

Dal 01/01/2024

2,5%


Regolarizzazione oltre oltre i termini del ravvedimento operoso

Alla scadenza del termine del ravvedimento operoso viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta oltre gli interessi moratori.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo, oltre gli interessi moratori.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15%, oltre gli interessi moratori.
Gli interessi moratori sono da calcolare a  semestre maturato, nella seguente misura:

Periodo di vigenza interessi moratori

Tasso fisso semestrale

Fino al 30/06/2003

2,5%

Dal 01/07/2003 al 31/12/2009

1,375%

Dal 01/01/2010

1%

d) pagamento insufficiente
Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).

Inoltre: Regione Autonoma Valle D'Aosta  http://www.regione.vda.it

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